Cassazione Civile, Ordinanza n. 14727/2026 del 18/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per IRPEF e IVA relative agli anni d’imposta 2015 e 2016, notificata via PEC il 30 novembre 2021. In primo grado aveva dedotto: nullità o inesistenza della notifica PEC perché in PDF e non in p7m; inesistenza della notifica per provenienza da un indirizzo PEC non risultante da pubblici registri; difetto di motivazione della cartella, anche per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi; omessa notifica degli atti presupposti; decadenza dal potere di riscossione ex art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, con particolare riferimento ai crediti del 2015, assumendo che la cartella dovesse essere notificata entro il 31 dicembre 2019. Il giudice di primo grado aveva accolto solo la censura di decadenza per la parte relativa al 2015. In appello l’agente della riscossione aveva dedotto che il termine andava computato dalla dichiarazione integrativa presentata dal contribuente il 30 ottobre 2017, prodotta in appello, e che operavano anche le sospensioni emergenziali Covid-19, sicché la notifica del 30 novembre 2021 era tempestiva. Il contribuente, in cassazione, ha censurato la sentenza d’appello per violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello perché fondato su un fatto nuovo, mai allegato in primo grado, ossia la dichiarazione integrativa del 2017, e sulla relativa produzione documentale effettuata solo in secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che il divieto di nuove eccezioni in appello nel processo tributario riguarda solo le eccezioni in senso stretto, non le mere difese o eccezioni improprie. Nel caso concreto, la deduzione della dichiarazione integrativa del 30 ottobre 2017 non introduceva un autonomo fatto estintivo o impeditivo della pretesa, ma serviva soltanto a contrastare la censura di decadenza del contribuente, individuando un diverso dies a quo per il termine di riscossione. Ha inoltre ricordato che nel processo tributario sono ammesse nuove produzioni documentali in appello ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, se strumentali alla difesa. Conseguentemente, la sentenza impugnata è stata confermata e il ricorso rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso stretto; non si estende alle mere difese o eccezioni improprie dirette a contestare i fatti costitutivi della pretesa o le doglianze avversarie.
art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in secondo grado, se funzionale alla difesa svolta in appello.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
È la norma richiamata per il termine di decadenza della notifica della cartella di pagamento; nel caso concreto il dies a quo è stato individuato dalla Corte territoriale nella dichiarazione integrativa.
Richiamato dal ricorrente in combinato con l’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 per sostenere la preclusione di nuove difese e nuovi fatti in appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario il divieto di nuove eccezioni in appello colpisce soltanto le eccezioni in senso stretto, cioè quelle che introducono un fatto estintivo, impeditivo o modificativo autonomo della pretesa, e non le mere difese.
- La deduzione in appello di un fatto documentato solo in secondo grado è ammissibile quando il documento serve esclusivamente a contrastare una specifica censura della controparte e non a introdurre una nuova causa di rigetto della domanda o una nuova eccezione in senso stretto.
- La dichiarazione integrativa del contribuente può rilevare, ai fini della decadenza dalla riscossione, come mero dato temporale per il calcolo del termine, senza per ciò solo integrare una eccezione nuova preclusa in appello.
- Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è consentita se strumentale alle difese e non incide sul divieto di nova sostanziali previsto per le eccezioni in senso stretto.
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