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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29800/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'associazione impugnava davanti alla Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato gli avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2006 e 2007, con rideterminazione di IRES, IRAP e IVA e contestazione di sanzioni. La lite nasceva da una verifica fiscale e da un processo verbale di constatazione che avevano attribuito all'ente natura sostanzialmente commerciale, escludendo il regime agevolato previsto per gli enti associativi non commerciali e rilevando inoltre irregolarità contabili, carenze nei libri sociali, incongruenze tra tesserati e soci e presunte entrate non contabilizzate. Con il primo motivo la ricorrente deduceva violazione dell'art. 148 d.P.R. 917/1986 e del d.P.R. 633/1972, sostenendo che l'ente, affiliato a un'associazione nazionale con finalità assistenziali riconosciute, svolgesse attività coerenti con gli scopi istituzionali e rispettasse le clausole statutarie richieste per fruire delle agevolazioni fiscali. Con il secondo motivo lamentava omesso esame di un fatto decisivo e vizio motivazionale, contestando la ricostruzione dei corrispettivi e dei costi relativi all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e, più in generale, la valutazione degli indizi posti a base dell'accertamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di agevolazioni fiscali per gli enti associativi, non rileva la sola veste formale dell'ente né la mera previsione statutaria di clausole conformi, ma occorre che l'attività sia effettivamente svolta senza fini di lucro e in concreta attuazione delle finalità associative. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché, alla luce dell'art. 360, n. 5, c.p.c. nella formulazione applicabile, è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori; inoltre la CTR aveva comunque esaminato in modo chiaro e analitico i fatti rilevanti, valorizzando la prevalenza dell'attività commerciale e le irregolarità contabili. La Corte ha quindi confermato la soccombenza della ricorrente e l'ha condannata alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 148 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    L'esenzione o agevolazione fiscale per le associazioni non lucrative dipende dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e non dalla sola veste formale o dalla previsione statutaria.

  • d.P.R. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente come fonte invocata per contestare l'assoggettamento ad IVA piena delle entrate, ma senza che la censura sia accolta.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Nel testo applicabile dopo la riforma del 2012, il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta lamentare l'omessa considerazione di elementi istruttori o chiedere un nuovo apprezzamento del merito.

  • art. 374, secondo comma, c.p.c.

    La Corte esclude che la fattispecie integri una questione di massima di particolare importanza idonea a giustificare il rinvio alle Sezioni Unite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni fiscali per enti associativi, il requisito decisivo è l'effettività dell'attività non lucrativa e della concreta vita associativa, non la mera regolarità formale dello statuto o dell'atto costitutivo.
  • La qualifica fiscale di ente non commerciale non può essere riconosciuta quando l'attività concretamente svolta sia prevalentemente commerciale e solo marginalmente riconducibile alle finalità istituzionali dichiarate.
  • Ai fini del ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., è deducibile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentito censurare la valutazione delle prove o sollecitare un riesame del merito.
  • Quando il giudice di merito abbia preso in esame i fatti principali rilevanti e abbia motivato in modo chiaro e sufficiente, la censura di omesso esame non può essere utilizzata per contestare la diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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