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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17762/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società titolare di un rapporto di conto corrente bancario ha convenuto in giudizio l'istituto di credito chiedendo, previo accertamento di varie nullità e irregolarità del rapporto, la condanna alla restituzione delle somme asseritamente indebitamente percepite nel corso dell'intera durata del conto. In particolare ha contestato: la capitalizzazione trimestrale degli interessi; l'applicazione di spese e interessi in misura superiore alle medie di mercato rilevate dalla Banca d'Italia; la maggiorazione degli interessi di massimo scoperto oltre quanto pattuito; l'applicazione della clausola di uso piazza; il superamento del tasso soglia antiusura; la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale e alla commissione di massimo scoperto, con ulteriore domanda risarcitoria. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo non provata la pretesa, perché il correntista non aveva assolto l'onere di dimostrare i versamenti effettuati e la mancanza di valida causa debendi mediante la produzione degli estratti conto per l'intera durata del rapporto. In cassazione la società ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c., omessa pronuncia e violazione degli artt. 360 nn. 3 e 5 e 346 c.p.c., sostenendo inoltre che la Corte d'appello avrebbe erroneamente riconosciuto la sostituzione soggettiva del convenuto senza verificare il perfezionamento del contraddittorio e la legittimazione passiva della cessionaria; ha poi insistito sulla nullità per anatocismo ex art. 1283 c.c., sull'onere della banca di produrre eventuali allegati contrattuali e sulla possibilità di accertamento negativo del saldo anche a rapporto ancora in corso. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo nuova e quindi non esaminabile in sede di legittimità la questione della legittimazione passiva, e ribadendo che, nell'azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti sia l'assenza di valida causa debendi mediante gli estratti conto dell'intero rapporto; il correntista deve inoltre produrre il contratto per dimostrare l'eventuale mancata pattuizione o nullità delle clausole sugli interessi. La Corte ha quindi confermato il rigetto della domanda restitutoria e la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso l'esaminabilità della censura sulla legittimazione passiva perché nuova e non risultante dalla sentenza impugnata, rilevando inoltre che la banca cessionaria era già costituita in appello. Quanto al merito delle altre doglianze, ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui, nell'azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista, l'onere di provare i pagamenti indebiti e la mancanza di valida causa debendi grava sul cliente e si assolve mediante deposito degli estratti conto riferiti all'intera durata del rapporto; il contratto è necessario per dimostrare l'assenza o la nullità della pattuizione sugli interessi. Non essendovi costituzione dell'intimato, la Corte non ha provveduto sulle spese e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato come eccezione preliminare dalla banca in relazione alla pretesa nullità dell'atto di citazione; la questione non ha inciso sull'esito finale.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello per ritenere integrati i presupposti della responsabilità aggravata, in ragione della manifesta infondatezza del gravame.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova dell'azione di ripetizione di indebito grava sul correntista che agisce contro la banca.

  • art. 1283 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la nullità della clausola di anatocismo nei rapporti anteriori alla delibera CICR del 2000.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla dedotta omissione di esame della questione sulla legittimazione passiva e sulla successione soggettiva nel rapporto.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale evocata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • L. n. 108 del 1996

    Richiamata nel quadro delle doglianze in tema di superamento del tasso soglia usurario.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Richiamata quale disposizione che ha inserito nel testo unico spese di giustizia il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1283 c.c.

    La Corte non affronta nel merito la doglianza, perché il ricorso è dichiarato inammissibile; tuttavia riporta che il tema dell'anatocismo era stato dedotto dal ricorrente.

Massime di principio

  • Nell'azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista contro la banca, l'attore deve provare gli avvenuti pagamenti e l'assenza di una valida causa debendi, e tale prova richiede la produzione degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto.
  • La produzione del solo contratto di conto corrente, senza la documentazione completa del rapporto, non è sufficiente a dimostrare l'indebito sollevato dal correntista quando la domanda si fondi su asserite nullità di clausole, anatocismo, usura o addebiti non pattuiti.
  • La parte che intenda dedurre in cassazione una questione di legittimazione passiva o altra questione di fatto non trattata nella sentenza impugnata deve dimostrare di averla ritualmente proposta nei gradi di merito, indicando specificamente l'atto in cui ciò è avvenuto; in difetto, la censura è inammissibile per novità.
  • La mera contestazione della validità delle clausole contrattuali relative agli interessi non sposta sull'istituto di credito l'onere di dimostrare la correttezza degli addebiti, se il correntista non ha prima assolto il proprio onere probatorio minimo.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàAnnullabilitàGiudicato

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