Cassazione Civile, Ordinanza n. 31911/2024 del 11/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento relativa a interessi e sanzioni in materia di accise per l’anno d’imposta 2015. Il giudice tributario di primo grado aveva accolto il ricorso, mentre in appello la CTR aveva accolto solo parzialmente l’impugnazione dell’Ufficio, riducendo la cartella in ragione di provvedimenti giudiziali che avevano già accertato l’inesistenza parziale del credito. La società ricorre per cassazione con tre motivi: con i primi due denuncia la violazione del d.lgs. n. 546/1992, artt. 1, 2, 7 e 36, sostenendo che, una volta annullata parzialmente la pretesa tributaria a monte, la cartella avrebbe dovuto essere annullata integralmente; con il terzo deduce la violazione dell’art. 26 d.lgs. n. 112/1999 e dell’art. 19 d.P.R. n. 602/1973, lamentando che la CTR abbia confermato solo in parte la cartella, pur derivando da un unico ruolo concernente tredici atti impositivi, così precludendo la richiesta di rateizzazione che, secondo la ricorrente, sarebbe possibile solo sull’intera cartella. Prima del merito, risulta inoltre una parziale cessazione della materia del contendere per uno specifico credito sanzionatorio già definito in via agevolata dalla contribuente.
La decisione
La Corte dichiara in via pregiudiziale la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente al credito derivante da un atto di irrogazione sanzioni già definito agevolmente; per il resto rigetta il ricorso. La Cassazione afferma che, in caso di annullamento solo parziale della pretesa tributaria posta a fondamento della cartella, il giudice deve ridurre la cartella alla sola parte ancora sorretta da titolo, senza annullarla integralmente. Ritiene quindi corretta la decisione della CTR, che aveva individuato la quota di credito ancora esigibile. Il terzo motivo è dichiarato inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, e comunque infondato, poiché l’esistenza di un unico ruolo per più atti impositivi non impedisce l’annullamento parziale della cartella; inoltre, la possibilità di chiedere la rateizzazione del debito non impedisce l’impugnazione della cartella né dipende dall’integrale conferma della stessa. Le spese vengono compensate per la sopravvenuta consolidazione dell’orientamento giurisprudenziale in epoca successiva al ricorso; viene anche dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene evocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
viene evocato come parametro dell'error in procedendo dedotto nei motivi di ricorso
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1, 2, 7 e 36
richiamati dalla ricorrente per sostenere che, dopo l’annullamento parziale della pretesa, la cartella dovesse essere annullata integralmente
art. 111 Cost.
richiamato come fondamento del principio di ragionevole durata e del giusto processo, utilizzato per giustificare la riduzione della cartella alla sola parte ancora dovuta
art. 47 CDFU
richiamato insieme agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU per sostenere l’esigenza di ricondurre la cartella alla misura corretta
art. 6 CEDU
richiamato insieme agli artt. 111 Cost. e 47 CDFU quale parametro del giusto processo
art. 26 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
richiamato nel terzo motivo per sostenere che la cartella non poteva essere confermata solo in parte
art. 19 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato nel terzo motivo per sostenere l’illegittimità della conferma parziale della cartella
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti processuali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1 quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Quando la cartella di pagamento si fonda su una pretesa tributaria che sia stata annullata solo in parte da provvedimenti giudiziali anche non definitivi, il giudice dell’impugnazione deve eliminare la cartella solo nella misura in cui la pretesa sia venuta meno, mantenendola per la parte ancora sorretta da titolo.
- Nel processo tributario, per la sua natura di giudizio di impugnazione-merito, il giudice non si limita a una pronuncia di mero annullamento formale, ma deve ricondurre la pretesa alla corretta misura sostanziale risultante dagli atti e dalle decisioni sopravvenute.
- L’esistenza di un unico ruolo riferito a più atti impositivi non impedisce l’annullamento parziale della cartella, se solo una parte della pretesa è stata travolta.
- La possibilità di chiedere la rateizzazione del debito è autonoma rispetto all’impugnazione della cartella e non esclude che il contribuente possa contestare l’an e il quantum della pretesa, chiedendo la ripetizione di quanto eventualmente pagato in eccesso.
- Un motivo di ricorso che non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata è inammissibile.
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