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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18502/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un soggetto che aveva ricoperto la carica di presidente di una società poi fallita aveva insinuato al passivo crediti di natura lavorativa, chiedendone l'ammissione in via privilegiata e, per una quota maturata durante il concordato preventivo, in prededuzione. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo ritenendo insussistente un rapporto di lavoro subordinato, in ragione dell'ampiezza delle deleghe e dei poteri gestori conferiti al ricorrente, e aveva escluso anche la prededucibilità dei crediti maturati nel periodo del concordato. Con il ricorso per cassazione il creditore ha dedotto: 1) omessa/erronea valutazione del CCNL edilizia di 8° livello, sostenendo che la declaratoria contrattuale fosse compatibile con la sua posizione di presidente e con un rapporto subordinato; 2) omesso esame dei verbali del consiglio di amministrazione, che avrebbero dimostrato la sua soggezione al potere direttivo dell'organo gestorio; 3) falsa applicazione delle norme sul giudicato penale nel processo civile, assumendo che la sentenza penale assolutoria per omesso versamento di imposte dovesse vincolare il giudice civile quanto all'effettivo svuotamento dei poteri imprenditoriali e alla sua eterodirezione da parte di banche e professionisti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazione di legge e omesso esame, mirassero in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito, attività non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua. Ha inoltre ribadito che la coesistenza tra carica sociale e lavoro subordinato è possibile solo se sia provato l'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo amministrativo, e che il giudicato penale di assoluzione ha efficacia vincolante nel civile solo quando comporti un effettivo e specifico accertamento sull'insussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato; nel caso concreto, la sentenza penale non precludeva l'autonoma valutazione civile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    norma richiamata quale base dell'opposizione allo stato passivo.

  • art. 2751-bis n. 1 c.c.

    fondamento della pretesa di privilegio per i crediti di natura lavorativa.

  • art. 161, sesto comma, l. fall.

    richiamato per indicare l'origine dei crediti sorti in occasione della procedura di concordato preventivo.

  • art. 111, ultimo comma, l. fall.

    richiamato per la questione della prededuzione dei crediti sorti in occasione o in funzione della procedura.

  • art. 360, primo comma, c.p.c.

    la Corte rileva l'inappropriata formulazione dei motivi e la loro non corrispondenza ai vizi denunciabili in cassazione.

  • art. 654 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia del giudicato penale nel civile; la Corte ne limita l'operatività ai casi di effettivo accertamento penale vincolante.

  • art. 652 c.p.p.

    citato per ribadire che l'effetto preclusivo nel civile opera solo nei casi previsti dalla norma e solo in presenza di un accertamento penale specifico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    base per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il soggetto che cumuli la carica sociale con un rapporto di lavoro subordinato deve provare in modo rigoroso l'effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo amministrativo; la mera previsione contrattuale di un inquadramento elevato o di funzioni direttive non basta, da sola, a dimostrare la subordinazione.
  • In cassazione non è deducibile come violazione di legge una censura che, in realtà, miri solo a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle prove; tali doglianze attengono al merito e sono scrutinabili solo, nei limiti consentiti, come vizio motivazionale.
  • Il giudicato penale di assoluzione spiega efficacia vincolante nel giudizio civile soltanto quando contenga un accertamento effettivo e specifico sull'insussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato; in difetto, il giudice civile conserva il potere di accertare autonomamente i fatti e di attribuire loro rilevanza secondo le regole proprie del processo civile.
  • L'assoluzione penale per mancanza dell'elemento soggettivo del reato non determina automaticamente l'insussistenza, in sede civile, di tutti i fatti storici sottesi all'imputazione, potendo alcuni di essi restare rilevanti ai fini della decisione civile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLicenziamento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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