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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08262/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l’Ufficio aveva rettificato la rendita di un’unità immobiliare su cui insisteva una torre di sostegno di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica, mantenendo la categoria D/1 proposta dalla contribuente ma incrementando il valore dichiarato con procedura DOCFA. La CTP di Matera aveva rigettato il ricorso della società; in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata aveva invece annullato l’avviso, ritenendo illegittima l’inclusione nel calcolo della rendita del palo di sostegno del rotore e della navicella, qualificati come parte integrante dell’impianto produttivo e quindi esclusi dalla stima diretta in base alla disciplina degli "imbullonati". L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente, sostenendo che il giudice di merito avrebbe recepito senza adeguata motivazione un presunto obiter dictum sulla esclusione del palo eolico dalla rendita; (2) violazione della disciplina catastale e della legge n. 208/2015, per avere escluso la torre dal computo della rendita sulla base di un apprezzamento di fatto ritenuto errato; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, per omessa pronuncia sulla rideterminazione della rendita al netto della torre e sulle altre componenti contestate (lotto, plinto di fondazione, spese tecniche, oneri finanziari, profitto dell’imprenditore); (4) violazione delle norme catastali e della circolare n. 6/2012, per non avere applicato correttamente i criteri di stima diretta delle unità a destinazione speciale o particolare.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il quarto e rigettando i primi due. Ha ritenuto infondate le censure sulla motivazione e inammissibili, o comunque infondate, quelle che miravano a contestare l’apprezzamento di fatto della funzionalità della torre eolica. Ha però cassato la sentenza di appello nella parte in cui si era limitata ad annullare l’avviso, senza procedere alla rideterminazione della rendita catastale delle residue componenti dell’impianto una volta esclusa la torre. Il giudizio è stato rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La dedotta nullità per motivazione apparente è scrutinabile solo nei limiti del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. quale parametro della sufficienza/struttura della motivazione.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione intellegibile; la sua omissione o apparenza integra nullità.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione al vizio di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il paradigma del ricorso per cassazione per nullità della sentenza, utilizzato per denunciare motivazione apparente e omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il paradigma della censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto catastale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama il nuovo perimetro del vizio motivazionale, ormai ristretto ai casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutto il thema decidendum; l’omissione di una pronuncia sulle componenti residue della rendita integra vizio rilevante.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per affermare che il giudice di merito valuta le prove secondo il libero convincimento, insindacabile in cassazione nei limiti di legge.

  • art. 116 c.p.c.

    Il principio del libero convincimento e la valutazione delle prove restano riservati al merito.

  • art. 10 R.D.L. n. 652/1939

    La rendita catastale degli immobili speciali o particolari si determina mediante stima diretta.

  • art. 28, comma 2, D.P.R. n. 1142/1949

    Nel procedimento indiretto di stima il valore può essere ricostruito anche attraverso il costo di ricostruzione.

  • art. 2 D.L. n. 16/1993

    Richiamato dal ricorrente come norma del sistema catastale rilevante ai fini del classamento e della rendita.

  • art. 1 D.M. n. 701/1994

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla procedura DOCFA e alla determinazione della rendita.

  • art. 1, comma 21, L. n. 208/2015

    Dal 1 gennaio 2016 la rendita degli immobili D ed E si determina considerando suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

  • art. 1, comma 22, L. n. 208/2015

    Richiamato nel sistema della nuova disciplina catastale degli immobili speciali e particolari.

  • art. 1, comma 244, L. n. 190/2014

    La legge n. 208/2015 non ne ha comportato l’abrogazione tacita quanto alle metodologie estimative tecniche richiamate dalla circolare n. 6/T del 2012.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la motivazione della sentenza è censurabile solo quando manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti un contrasto irriducibile o risulti obiettivamente incomprensibile; non è invece deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • La parte non può trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito, contestando la valutazione delle prove e chiedendo una nuova ricostruzione del fatto compiuta dal giudice territoriale.
  • In tema di rendita catastale di impianti eolici, la torre di sostegno, salvo peculiari caratteristiche costruttive specificamente dedotte, è componente essenziale dell’impianto e, in quanto funzionale allo specifico processo produttivo, va esclusa dalla stima diretta ai fini della rendita.
  • La disciplina introdotta dalla L. n. 208/2015 ha ridefinito l’oggetto della stima catastale escludendo dalla rendita i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo, ma non ha eliminato i criteri tecnico-estimativi per la determinazione della rendita delle residue componenti immobiliari.
  • Nel processo tributario, quando il giudice ritiene illegittimo l’atto impositivo per ragioni sostanziali, non può arrestarsi all’annullamento dell’atto ma deve decidere nel merito il rapporto d’imposta, rideterminando la pretesa entro i limiti delle domande di parte.
  • Quando viene esclusa una componente impiantistica dalla rendita catastale, il giudice deve comunque verificare e rideterminare il valore delle componenti residue, applicando i criteri estimativi pertinenti; l’omissione di tale operazione integra vizio di omessa pronuncia o di decisione incompleta.
  • La qualificazione di un elemento come strutturalmente connesso o come impianto funzionale al processo produttivo incide direttamente sulla sua computabilità nella rendita catastale e richiede, se contestata, una valutazione coerente con la disciplina tecnica e normativa del classamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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