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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21332/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto anticipi regolato in conto corrente, collegato a un finanziamento e assistito da garanzie personali. La società debitrice e la fideiussore hanno chiesto di accertare la nullità o inefficacia delle clausole sugli interessi per usura, anche sopravvenuta, di ottenere la restituzione di quanto indebitamente percepito dalla banca, nonché il risarcimento dei danni per una asserita illegittima segnalazione alla Centrale Rischi e per oneri indebitamente sopportati sul finanziamento. La garante ha inoltre chiesto di essere liberata dagli impegni fideiussori, sostenendo che il debito presupposto fosse venuto meno o fosse comunque inficiato da illiceità. In appello i ricorrenti hanno contestato: l’irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta; l’applicabilità di tale conclusione anche all’apertura di credito; la declaratoria di tardività e genericità della deduzione relativa alla variazione delle condizioni economiche; l’omesso esame della metodologia di calcolo adottata dal primo giudice; la rilevanza della mancata produzione del contratto; il diniego della liberazione della fideiussione; la reiezione della domanda di nullità del finanziamento e di risarcimento. La controricorrente ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondati i motivi sull’usura sopravvenuta, confermando che la verifica dell’usurarietà va compiuta con riferimento al momento della pattuizione e che il successivo superamento della soglia non determina nullità o inefficacia della clausola né contrarietà a buona fede. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla pretesa genericità/tardività della deduzione sulle variazioni contrattuali, osservando comunque che il cliente deve allegare e provare il contenuto delle modifiche e gli elementi necessari per la verifica dell’usura; ha inoltre reputato inammissibili i motivi che presupponevano l’accoglimento delle censure sull’usura, quelli sulla mancata produzione del contratto e quelli relativi alla liberazione dalla fideiussione e alla nullità del finanziamento. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La parte ricorrente principale è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.

    La nozione di usura rileva ai fini penali e, per il tramite della legge di interpretazione autentica, va riferita agli interessi che superano la soglia legale al momento in cui sono promessi o convenuti.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    La sanzione della gratuità opera per gli interessi usurari, ma la loro usurarietà va valutata al momento della pattuizione; il successivo superamento della soglia non incide sulla validità della clausola originaria.

  • art. 1, comma 1, d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, conv. in l. 28 febbraio 2001, n. 24

    A ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento

    È norma di interpretazione autentica che impone di verificare l'usura con riferimento al momento genetico della pattuizione, non al momento del pagamento o alle successive variazioni del rapporto.

  • L. 7 marzo 1996, n. 108

    La soglia usuraria va determinata secondo i criteri della legge antiusura e dei decreti ministeriali trimestrali di riferimento.

  • art. 2697 c.c.

    Nei giudizi sull'usura grava sul debitore che la deduce l'onere di provare il tipo contrattuale, la clausola, il tasso concretamente applicato e gli elementi necessari per il calcolo; chi allega l'indeterminatezza di un contratto deve provarne i fatti costitutivi.

  • art. 345 c.p.c.

    È richiamato dalla parte ricorrente per censurare la declaratoria di tardività della deduzione in appello; la Corte non ritiene decisiva tale censura perché resta autonoma e sufficiente la ratio della genericità.

  • art. 118 t.u.b.

    Le condizioni per la modifica unilaterale del contratto non escludono l'applicazione della disciplina antiusura alle condizioni così modificate; la relativa coerenza con la norma non è un onere assertivo della parte che deduce l'usura.

  • art. 1373 c.c.

    È invocato per la pretesa liberazione dalla fideiussione, ma la censura è dichiarata inammissibile perché dipendente dal previo accoglimento delle doglianze sull'usura, rimaste respinte.

  • art. 1325, comma 2, c.c.

    Richiamato insieme agli artt. 1344 e 1418 c.c. per sostenere la nullità del finanziamento, ma la censura è inammissibile in quanto presupponeva una diversa ricostruzione dei rapporti di dare e avere non accolta.

  • art. 1344 c.c.

    Invocato in relazione all'asserita illiceità del finanziamento finalizzato a ripianare debiti originati da contratti illeciti, ma la doglianza resta assorbita dal rigetto delle questioni sull'usura.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per la nullità contrattuale, ma la Corte non vi riconnette effetti nel caso concreto, mancando il presupposto dell'usura o dell'illiceità dedotta.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'usura va verificata con riferimento al momento in cui gli interessi sono pattuiti o comunque convenuti; il successivo superamento della soglia nel corso del rapporto non determina, di per sé, nullità o inefficacia della clausola originaria né integra automaticamente violazione della buona fede.
  • Il divieto di pattuire interessi usurari si applica non solo al mutuo, ma a tutti i contratti che prevedono messa a disposizione di denaro dietro remunerazione, compresa l'apertura di credito in conto corrente.
  • In controversie sull'usura, l'onere di allegazione e prova grava sul cliente/debitore che la deduce: egli deve indicare il tipo contrattuale, la clausola, il tasso applicato e gli elementi necessari al calcolo del superamento della soglia.
  • La legittimità di eventuali modifiche unilaterali del contratto non sottrae il rapporto, così come modificato, alla disciplina antiusura; tuttavia, per far valere l'usura occorre allegare in modo specifico il contenuto delle modifiche e il loro effetto sul costo complessivo del credito.
  • Quando la decisione di merito si regge su una ratio autonoma e sufficiente, la censura che investe solo una seconda ratio non può condurre alla cassazione della sentenza.
  • Chi deduce la nullità per indeterminatezza dell'oggetto contrattuale deve provare i fatti costitutivi della dedotta indeterminatezza, ferma la rilevabilità d'ufficio delle nullità da parte del giudice.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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