Cassazione Civile, Ordinanza n. 12393/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria)
La controversia
Una azienda sanitaria locale aveva impugnato in cassazione la sentenza d’appello che aveva confermato la condanna al pagamento di fatture emesse da una casa di cura per prestazioni e oneri connessi a un protocollo di intesa del 30 aprile 2009. Le somme richieste riguardavano superfici e attrezzature dei locali destinati ad attività ambulatoriale, nonché costi indiretti, sulla base di specifiche clausole del protocollo. La ricorrente sosteneva che il protocollo fosse nullo, almeno per la parte relativa all'art. 11, perché la delibera di approvazione sarebbe stata adottata senza adeguata istruttoria e motivazione, con violazione dei principi costituzionali e della disciplina generale sulla formazione della volontà dell'ente pubblico e sulla validità degli atti negoziali. La casa di cura si difendeva eccependo l'inammissibilità del ricorso e l'esistenza di un giudicato esterno; in particolare, invocava precedenti della Corte di cassazione che avrebbero già accertato la validità del protocollo. Nel corso del giudizio la ricorrente ha anche sostenuto che una successiva sentenza del Consiglio di Stato avrebbe inciso sulla questione, ma il collegio ha ritenuto tale argomento non decisivo rispetto al tema effettivamente devoluto in cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo inammissibile perché proposto in contrasto con il giudicato interno formatosi sulla questione già decisa da precedente ordinanza della stessa Corte. Ha escluso che la sentenza del Consiglio di Stato invocata dalla ricorrente potesse valere come giudicato esterno idoneo a incidere sul punto oggetto del ricorso, sia perché non riguardava il profilo specifico dedotto in cassazione, sia perché la questione relativa a un diverso profilo di nullità del protocollo non era stata ritualmente devoluta con l'impugnazione della sentenza d'appello. Conseguentemente, oltre al rigetto, la Corte ha condannato la ricorrente alle spese processuali e, poiché la decisione ha confermato la proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche le sanzioni di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con condanna al pagamento di una somma in favore della controparte e di un'ulteriore somma alla cassa delle ammende. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ma la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile e comunque infondato per giudicato interno
la decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione anticipata; tale conformità ha comportato l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dal terzo e quarto comma dell'articolo 96 c.p.c.
la Corte ne ha applicato le conseguenze sanzionatorie, ritenendo integrata un'ipotesi di abuso del processo per la mancata adesione alla proposta poi confermata
art. 97 Cost.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di una corretta formazione della volontà dell'amministrazione anche nei contratti di diritto privato
richiamato dalla ricorrente a fondamento dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa
invocato dalla ricorrente in relazione agli obblighi di motivazione e istruttoria dell'azione amministrativa
richiamato dalla ricorrente come norma sulla nullità del provvedimento amministrativo
invocato per sostenere che la carenza del procedimento di formazione della volontà incidesse sui requisiti del contratto
richiamato per sostenere la nullità del protocollo per violazione di norme imperative
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La deduzione in cassazione di una nullità contrattuale o di una violazione di norme sulla formazione della volontà dell'ente non può essere esaminata se sulla medesima questione si è già formato un giudicato interno o se il motivo si pone in contrasto con una precedente decisione coperta da giudicato.
- Un giudicato esterno può rilevare solo se investe il medesimo punto controverso devoluto nel giudizio di legittimità; un accertamento reso in altro giudizio su profili diversi non incide sul thema decidendum già definito internamente.
- La stipulazione di un contratto da parte della pubblica amministrazione senza adeguata istruttoria non è, di per sé, sufficiente a integrare una violazione di norma imperativa idonea a determinare la nullità del contratto.
- Quando il ricorso per cassazione è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., il legislatore prevede un meccanismo sanzionatorio collegato all'art. 96 c.p.c., la cui applicazione può essere giustificata come ipotesi di abuso del processo.
- La sentenza che conferma la proposta di definizione anticipata può legittimare la condanna alle spese e alle ulteriori somme previste dalla disciplina processuale speciale, in presenza dei relativi presupposti normativi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12247/2025 del 09/05/2025
- ordinanza_civile · 9 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12255/2025 del 09/05/2025
- ordinanza_civile · 9 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12261/2025 del 09/05/2025
- ordinanza_civile · 9 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12263/2025 del 09/05/2025
- ordinanza_civile · 9 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12266/2025 del 09/05/2025
- ordinanza_civile · 9 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12282/2025 del 09/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →