Sentenza del 03/05/2021 n. 62 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento IMU/ICI (in particolare annualità 2010 e successive) emessi dal Comune per presunta sottovalutazione del valore delle aree edificabili del Comprensorio Sistiana. Il Comune aveva ricalcolato il valore sulla base di una perizia di apporto (valore di apporto €82.828.000) mentre la ricorrente faceva valere un accordo convenzionale del 14.6.2010 che fissava il valore complessivo a €39.985.673,35 e, alternativamente, una perizia di stima (redatta dal Prof. ...) che rideterminava il valore al 1.1.2010 in €34.546.000. Questioni sollevate: carenza di legittimazione passiva e processuale della SGR, decadenza dell'azione dell'Amministrazione per decorrenza del termine quinquennale, autonomia patrimoniale del fondo (distinzione tra patrimonio del fondo e patrimonio della SGR), illegittimità di utilizzo della perizia di apporto per fini impositivi, difetto di motivazione dell'atto, violazione dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) e illegittimità delle sanzioni.
La decisione
Il Collegio ha riunito i procedimenti e ha ritenuto infondate le eccezioni di decadenza e di carenza di legittimazione processuale della SGR: la notifica dell'avviso del 22.12.2015 è avvenuta entro il termine decadenziale e interrompe la prescrizione; la SGR è legittimata a difendere il fondo in giudizio in virtù del mandato gestionale, pur restando l'obbligazione tributaria posta a carico del patrimonio separato del fondo. Quanto al merito, il Collegio ha ritenuto vincolante e prevalente l'accordo del 14.6.2010 per la determinazione del valore delle aree al 2010 (valore fissato in €39.985.673,35) e ha quindi annullato gli avvisi impugnati relativi ad alcune annualità (in particolare sono stati annullati gli avvisi IMU 2012/2013). In precedenza la CTP aveva accolto un ricorso fissando il valore in €34.546.000 sulla base della perizia del Prof., ma in sede di giudizio di appello vi è stata una composizione parziale: parziale accoglimento dell'appello comunale (determinazione valore €39.985.673,35) e accoglimento dell'appello della S.p.A. per gli accertamenti 2012/2013 con annullamento. Spese compensate parzialmente: liquidate per l'80% a favore della SGR e per il 20% a favore del Comune nei termini indicati in dispositivo.
Norme richiamate
Riconosce l'autonomia patrimoniale del fondo; la sentenza osserva che l'obbligazione tributaria grava sul patrimonio separato del fondo, ma la SGR è legittimata a rappresentarlo e a ricevere notifiche in nome e per conto del fondo.
art. 9, comma 1, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Indica il soggetto passivo dell'imposta municipale: il proprietario dell'immobile o il titolare di un diritto reale. La Corte interpreta la norma nel senso che, anche per i fondi immobiliari, il presupposto soggettivo è il possesso dell'immobile e che il fondo (pur senza personalità giuridica) costituisce patrimonio separato soggetto all'imposizione, con la SGR legittimata ad adempiere e ad essere destinataria degli atti.
art. 10 L. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Richiama il principio del legittimo affidamento, buona fede e leale cooperazione tra contribuente e amministrazione: la Corte ritiene illegittimo che il Comune disconosca unilateralmente un accordo condiviso (14.6.2010) alla luce del legittimo affidamento e della buona fede.
Richiamati in relazione ai principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei rapporti contrattuali e nelle relazioni tra amministrazione e contribuente; la sentenza invoca questi principi a sostegno del valore del concordato tra le parti.
Massime di principio
- La SGR è legittimata ad essere destinataria degli atti impositivi e a difendere il fondo anche se il debito tributario grava sul patrimonio separato del fondo: in pratica la gestione formale autorizza la rappresentanza processuale ma non cancella l'autonomia patrimoniale del fondo.
- Un accordo concordato tra il Comune e i titolari delle aree che definisca il valore ai fini IMU/ICI ha elevata rilevanza e, se non impugnato o annullato dall'amministrazione, costituisce elemento vincolante che ostacola una successiva ricalibrazione del valore basata su perizie interne o redatte per finalità diverse (es. perizia di apporto).
- La perizia redatta per finalità di apporto patrimoniale non è automaticamente idonea a sostituire o sovrastare una determinazione consensuale del valore adottata per finalità impositive; occorre valutare finalità, contenuto, pubblicità dell'atto e conoscibilità della perizia.
- La notifica tempestiva di un primo avviso di accertamento interrompe i termini di decadenza e la prescrizione: atti successivamente annullati in autotutela e rinnovati con correzione degli importi possono configurare una novazione ma mantengono efficacia interruttiva se il primo atto era valido nella forma sostanziale.
- L'obbligo motivazionale degli atti impositivi sugli immobili è assolto quando il contribuente è messo in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa (an e quantum) e può difendersi efficacemente; dettagli tecnici della motivazione possono essere rimessi al giudizio di merito.
- In caso di conflitto tra valutazioni diverse (perizie), i giudici possono valorizzare la perizia più coerente con la finalità fiscale o l'accordo fra le parti; è utile per il contribuente procurarsi perizie mirate ai fini impositivi e documentare gli accordi con l'Amministrazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 mag 2021Sentenza del 03/05/2021 n. 19 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 3 mag 2021Sentenza del 03/05/2021 n. 22 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 3 mag 2021Sentenza del 03/05/2021 n. 23 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 3 mag 2021Sentenza del 03/05/2021 n. 349 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 3 mag 2021Sentenza del 03/05/2021 n. 497 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 3 mag 2021Sentenza del 03/05/2021 n. 498 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →