Sentenza del 03/05/2021 n. 497 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Classificazione catastale di immobili ospitanti centrali elettriche a pannelli fotovoltaici. Art. 11 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70. Motivazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sul classamento catastale di due unità immobiliari ove sono installati impianti fotovoltaici su terreno agricolo: la società, mediante procedura DOCFA, aveva attribuito le unità alla categoria E/3 (immobili di pubblica utilità), mentre l'Ufficio le ha riclassificate in D/1 (opifici) aumentando la rendita catastale. La CTP aveva annullato l'avviso di rettifica per carenza di motivazione. In appello l'Ufficio deduce che l'avviso conteneva i riferimenti normativi, i dati oggettivi e la relazione tecnica giustificativa; inoltre sostiene che gli impianti hanno finalità produttiva privata (produzione e vendita di energia) e non possono rientrare nella categoria E. L'Ufficio inoltre precisa che il valore dei pannelli è stato accettato nella misura proposta dal contribuente e che la rettifica ha riguardato solo il valore del suolo.
La decisione
La Commissione regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto adeguata la motivazione dell'avviso di accertamento (la differenza derivava da valutazione tecnica sui medesimi elementi forniti con DOCFA) e ha confermato il riclassamento degli immobili in categoria D (opifici), ritenendo che impianti fotovoltaici strumentali ad attività produttiva privata non possano essere ricompresi nella categoria E. Ha inoltre confermato la rettifica della rendita, avendo l'Ufficio rettificato il solo valore del suolo sulla base di comparazioni documentate. Gli appellati sono stati condannati al pagamento delle spese del grado di giudizio (euro 2.700,00).
Norme richiamate
art. 11, decreto legge 14 marzo 1988, n. 70
richiamato come riferimento normativo generale alle procedure catastali e di stima utilizzate dall'Ufficio per il classamento e la determinazione della rendita
decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, art. 1
disciplinante le verifiche catastali cui l'Ufficio si è richiamato per motivare la modifica dei dati di classamento e rendita
Regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 (e successive modifiche)
richiamo alle disposizioni storiche sull'estimo catastale e alle metodologie comparative per la determinazione della rendita
D.P.R. 10 dicembre 1949, n. 1142
ulteriore richiamo normativo tecnico sulle operazioni di estimo catastale utilizzate per il classamento
art. 2, comma 40, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, conv. L. 24 novembre 2006, n. 286
Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
impedisce di includere in categorie E porzioni immobiliari con autonomia funzionale e reddituale destinate ad uso commerciale/industriale privato; supporta la riclassificazione in D degli impianti fotovoltaici aventi finalità produttiva privata
Risoluzione Agenzia del Territorio n. 3 del 06/11/2008
atto di prassi richiamato per l'indicazione che gli impianti fotovoltaici sono destinati alla produzione di energia elettrica e per i criteri di valutazione e classamento
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze e ordinanze richiamate)
sent. n. 4028/2012; sent. n. 24815/2014; ord. n. 6559/2020; ord. n. 12777/2018; ord. n. 12497/2016
confermano il principio che impianti privati di produzione non rientrano nelle categorie E e chiariscono il principio secondo cui, se gli elementi di fatto forniti con DOCFA non sono disattesi dall'Ufficio, l'obbligo motivazionale si assolve con l'indicazione dei dati oggettivi; viceversa, se vi è disconoscimento dei fatti, la motivazione dev'essere più specifica
Massime di principio
- Gli impianti fotovoltaici strumentali a un'attività economica privata (produzione e vendita di energia) sono tendenzialmente da classificare nella categoria D (opifici) e non nella E (immobili di pubblica utilità), poiché non hanno finalità pubblica.
- Quando la rendita catastale è attribuita in seguito a procedura DOCFA, l'avviso di rettifica è adeguatamente motivato se riporta i dati oggettivi, la classe attribuita e non disconosce gli elementi di fatto indicati dal contribuente; in tal caso la discrepanza può derivare da valutazioni tecniche sul valore economico dei beni.
- Se l'Ufficio contesta e ritiene diversi gli elementi di fatto dichiarati col DOCFA, l'avviso deve contenere una motivazione più dettagliata che specifichi le differenze riscontrate, per consentire il diritto di difesa e delimitare l'oggetto del contenzioso.
- Le rettifiche di rendita possono derivare da valutazioni comparate (es. valore del suolo) documentate dall'Ufficio; la parte che non contesta specificamente tali elementi oggettivi difficilmente otterrà l'annullamento dell'accertamento.
- Il valore dei componenti (es. pannelli, espresso in €/kWp) proposto dal contribuente, se non specificamente disatteso dall'Ufficio, è spesso mantenuto; l'Ufficio deve invece motivare e documentare qualsiasi adattamento dei valori unitarî (suolo, consistenza) con confronti e prassi di settore.
- In sede di impugnazione occorre valutare distintamente: (i) la correttezza formale della motivazione dell'avviso; (ii) la valutazione tecnica dei fatti e dei valori economici. L'esito dipende sia dalla completezza della documentazione DOCFA sia dalla prova comparativa prodotta dall'Ufficio.
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