Sentenza del 03/05/2021 n. 498 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
I.V.A. Operazioni inesistenti. DPR 633/72 e D.lgs. 74/2000.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia su avvisi di accertamento per maggior reddito (anni 2013-2016) scaturiti da indagini della Guardia di Finanza nei confronti della ASD A, ritenuta emittente fatture per operazioni inesistenti relative a sponsorizzazioni. L'Ufficio ha trasferito le risultanze investigative (file e prospetti rinvenuti presso l'emittente) a carico della L. s.r.l., sostenendo che le somme incassate dall'ASD sarebbero state in larga parte restituite agli sponsor mediante circuiti di prepagate, quindi le fatture sarebbero fittizie. La contribuente ha provato di aver annotato e saldato le fatture con mezzi tracciati, di avere contratti, documentazione fotografica, locandine, cartelloni e divise con il logo sponsor che comprovano l'effettività delle prestazioni pubblicitarie e ha documentato il ritorno economico delle sponsorizzazioni. La Commissione tributaria regionale ha valutato che il file reperito presso l'emittente è documento 'di parte' non riscontrato da indagini bancarie verso la società contribuente e privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per ribaltare le prove contrarie; inoltre ha accertato l'inerenza dei costi sulla base della documentazione prodotta dal contribuente.
La decisione
Gli appelli riuniti sono stati accolti; le sentenze di primo grado sono state riformate e gli avvisi di accertamento annullati. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alla rifusione delle spese processuali dei due gradi (primo grado €1.200, secondo grado €1.800). La motivazione principale è che la prova dell'Ufficio (file rinvenuto presso l'emittente) non possedeva i requisiti di gravità, precisione e concordanza e non ha superato il coacervo probatorio favorevole al contribuente, che aveva documentato l'effettività delle prestazioni e l'inerenza dei costi.
Norme richiamate
DPR n. 600/1973, art. 39
Richiama il principio secondo cui le presunzioni dell'Amministrazione devono essere gravi, precise e concordanti per fondare un accertamento; la documentazione acquisita presso terzi è utilizzabile solo se concretamente attendibile.
DPR n. 600/1973, art. 41bis
Riferimento alle modalità e limiti delle indagini e delle presunzioni fiscali (richiamato come parte delle eccezioni sull'uso di elementi indiziari).
DPR n. 600/1973, art. 42, commi 2° e 3°
Norme sul procedimento di accertamento e limiti probatori; usate dall'appellante per denunciare uso di elementi indiziari generici.
DPR n. 633/1972, art. 54
Riferimento formale alle disposizioni IVA in tema di fatturazione e operazioni inesistenti; citata negli atti come oggetto delle contestazioni.
D.P.R. n. 917/1986, art. 109, comma 5
Principio di inerenza: le spese sono deducibili se riferite ad attività da cui possono derivare ricavi; il giudice ha richiamato che l'inerenza va valutata concretamente e può essere dimostrata dal contribuente.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, comma 8
Presunzione sulla qualificazione delle sponsorizzazioni come spese pubblicitarie (fino a €200.000) — la Commissione ha chiarito che questa presunzione riguarda la qualificazione (pubblicitarie vs rappresentanza) e non sostituisce il giudizio di inerenza previsto dall'art. 109 TUIR.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 7
Riferimento alle sanzioni tributarie e al principio di proporzionalità; citato dall'appellante nella censura di eccessiva sproporzione.
Codice Civile, art. 2727
Divieto di doppia presunzione: richiamato dagli appellanti per censurare catene presuntive non fondate su indizi autonomi e idonei.
Massime di principio
- La documentazione acquisita presso l'emittente di fatture può essere trasposta a carico del destinatario solo se il giudice tributario valuta concretamente la sua attendibilità; non basta la mera acquisizione: occorrono indizi gravi, precisi e concordanti.
- Un file o annotazione rinvenuti presso l'emittente e contenenti annotazioni 'di parte' non riscontrate con indagini bancarie o con elementi contabili del destinatario non può, da sola, ribaltare prove contrarie consistenti (contratti, pagamenti tracciati, materiale pubblicitario che dimostra l'effettività delle prestazioni).
- Se il contribuente fornisce documentazione che dimostra l'effettuazione delle prestazioni (contratti, bonifici tracciati, materiale visivo con il logo, fatturazione annotata correttamente) e prova il ritorno economico, l'Ufficio deve compiere ulteriori accertamenti probatori prima di affermare la fittizietà delle fatture.
- La presunzione di cui all'art. 90, comma 8 L. 289/2002 riguarda la qualificazione fiscale delle sponsorizzazioni (pubblicitarie vs rappresentanza) ma non esonera il contribuente dall'onere di dimostrare l'inerenza economica del costo quando questa è contestata; l'inerenza si giudica sulla base di elementi probatori concreti.
- L'onere probatorio grava sull'Amministrazione quando questa pretende di disconoscere l'effettività delle operazioni: l'Ufficio deve fornire indizi multipli e verificati; in assenza di riscontri documentali o bancari direttamente riferibili al destinatario, le deduzioni tratte da documenti esterni restano insufficienti.
- In pratica, in situazioni analoghe: raccogliere e produrre contratti firmati, pagamenti tracciati, prove visive dell'attività pubblicitaria e dati economici che dimostrino il ritorno dell'investimento è la strategia più efficace per contrastare contestazioni basate su documentazione rinvenuta presso terzi.
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