Sentenza del 03/05/2021 n. 23 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Estratto di ruolo - cartelle di pagamento - ipotesi di impugnabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Commissione ha affermato che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammessa soltanto quando manchi la notifica effettiva delle cartelle di pagamento; essendo provata la regolare notifica delle cartelle oggetto di impugnazione, il ricorso fondato sull'estratto è risultato inidoneo e pertanto è stato respinto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'estratto di ruolo relativo a cartelle di pagamento, sostenendo implicitamente la possibilità di contestare il ruolo tramite l'estratto. La questione centrale era se l'impugnazione dell'estratto di ruolo potesse sostituire l'impugnazione diretta delle cartelle di pagamento. La Commissione ha ritenuto che tale via sia percorribile solo in assenza di notifica effettiva delle cartelle; nel caso concreto le cartelle erano state regolarmente notificate, quindi l'estratto non poteva essere usato come mezzo alternativo di impugnazione.
Norme richiamate
Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli, n. 55/2/20
La decisione interpreta che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo in presenza della mancata o inefficace notifica delle cartelle di pagamento; se le cartelle sono state regolarmente notificate, l'impugnazione deve essere proposta direttamente contro le cartelle e l'estratto non può sostituirsi all'atto notificato.
Massime di principio
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo è una via eccezionale: ammessa quando le cartelle non sono state effettivamente notificate o la notifica è viziata. Non sostituisce l'impugnazione diretta delle cartelle in caso di notifica regolare.
- Se le cartelle sono state regolarmente notificate, il contribuente deve impugnare le cartelle stesse (atto notificato) entro i termini previsti dalla normativa; un ricorso basato soltanto sull'estratto di ruolo sarà probabilmente dichiarato inammissibile.
- Il contribuente deve curare la raccolta di prove sulla notifica (ricevute, avvisi, firme, registri del servizio postale o del concessionario) qualora voglia utilizzare l'impugnazione dell'estratto per contestare la mancata notifica.
- Prima di proporre ricorso, verificare con attenzione quale sia l'atto effettivamente notificato e adottare la via processuale corretta: impugnazione diretta dell'atto notificato o, se applicabile, impugnazione dell'estratto corredando la prova della mancata notifica.
- La scelta sbagliata del mezzo di impugnazione può comportare l'inammissibilità della domanda e la perdita della tutela sul merito; in caso di dubbio, è opportuno ottenere consulenza specifica e, se possibile, integrare il ricorso con elementi probatori sulla notifica.
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