Cassazione Civile, Ordinanza n. 17685/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da un soggetto che, avendo in corso altri contenziosi con un condominio torinese, ha chiesto l'accertamento della nullità o invalidità della procura ad litem rilasciata da chi si era costituito in quel diverso giudizio come amministratore del condominio, assumendo che costui non avesse in realtà il potere di rappresentanza dell'ente. Il tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda e ha condannato l'attore ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria; la corte d'appello ha confermato nel merito tale impostazione, riducendo soltanto l'importo del danno liquidato. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti sei motivi, ma nel testo sono sviluppati soprattutto: 1) la violazione delle norme processuali per non avere il tribunale concesso i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., che sarebbero stati necessari per articolare domande, difese e prove; 2) la censura alla conferma della condanna per responsabilità processuale aggravata, sostenendo che non vi fosse colpa grave o carattere emulativo della domanda e che, in ogni caso, non sarebbe stata ammessa istruttoria sui fatti decisivi; 3) la nullità della sentenza di primo grado per difetto di sottoscrizione e per mancanza di indicazioni formali sul deposito telematico e sulla firma digitale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: ha affermato che, quando si deduca la lesione del diritto di difesa per mancata concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'appellante deve indicare in modo specifico quali allegazioni e prove non sono state svolte e dove siano state riproposte in appello; ha rilevato che la doglianza era generica e quindi inammissibile; ha ritenuto corretta la motivazione sulla responsabilità aggravata, fondata su elementi documentali e sulla natura emulativa dell'iniziativa giudiziaria; ha escluso la nullità della sentenza digitale, riconoscendo efficacia alla firma digitale e al deposito telematico come momenti di pubblicazione del provvedimento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e con attestazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva respinto le censure contro la sentenza di primo grado e aveva mantenuto la condanna per responsabilità processuale aggravata, limitando la modifica al solo ammontare del danno, già rideterminato in appello. In cassazione è stata ritenuta corretta la valutazione di inammissibilità/infondetezza dei motivi: la censura sui termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. era generica e priva di specificità; quella sulla lite temeraria attaccava accertamenti di fatto adeguatamente motivati; quella sulla nullità della sentenza per difetto di sottoscrizione era infondata perché la sentenza era digitale e sottoscritta con firma digitale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
la mancata concessione dei termini non determina automaticamente la cassazione della sentenza; chi la deduce deve spiegare in modo specifico quali difese e prove non ha potuto svolgere e riproporle utilmente in appello
può giustificare la condanna al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata quando l'iniziativa giudiziaria sia ritenuta emulativa o gravemente colposa
la dedotta nullità della sentenza per vizi formali della sottoscrizione non è configurabile quando il provvedimento sia redatto digitalmente e sottoscritto con firma digitale
la motivazione sulla validità formale della sentenza è stata ritenuta sufficiente; l'indicazione del giudice è desumibile dal testo sottoscritto digitalmente
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla pretesa necessità di decidere la questione della validità della procura nel diverso giudizio in cui essa era stata spesa
richiamato a sostegno delle censure processuali sul contraddittorio e sulle preclusioni difensive
richiamato a sostegno della denuncia di ultrapetizione o omessa pronuncia nelle valutazioni della corte di merito
richiamato in relazione al preteso giudicato interno formatosi sulla questione della validità della procura
richiamato dal ricorrente per sostenere la propria posizione sostanziale nella vicenda condominiale
richiamato dal ricorrente in tema di rappresentanza e funzionamento del condominio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato
il codice dell'amministrazione digitale si applica al documento informatico e rende equiparabile la firma digitale alla sottoscrizione autografa
richiamato come disciplina del deposito e della sottoscrizione digitale degli atti nel processo civile
d.l. n. 193/2009 convertito dalla L. n. 24/2010
richiamato come base normativa dell'applicazione del codice dell'amministrazione digitale al processo civile
Massime di principio
- Quando si deduce in appello o in cassazione la nullità della sentenza di primo grado per mancata concessione dei termini istruttori ex art. 183, comma 6, c.p.c., non basta invocare astrattamente la violazione del diritto di difesa: occorre indicare in modo specifico quali allegazioni e prove siano state precluse e dove siano state tempestivamente riproposte.
- La censura contro la decisione che abbia negato i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. è inammissibile se resta generica, perché il giudice d'appello deve poter verificare concretamente il thema decidendum e il thema probandum che sarebbero stati omessi.
- La parte che contesta in cassazione una condanna per responsabilità processuale aggravata deve confrontarsi con la motivazione di merito e non limitarsi a contrapporre una diversa lettura dei fatti quando la decisione sia fondata su elementi documentali e su un giudizio di emulatività adeguatamente argomentato.
- La sentenza redatta in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale non è nulla per difetto di sottoscrizione se la firma consente di identificare l'autore, garantire integrità e immodificabilità del provvedimento secondo la disciplina del documento informatico.
- Nel processo civile telematico, il deposito/pubblicazione della sentenza coincide con l'inserimento del provvedimento nel sistema con attribuzione del numero identificativo e della data, momento dal quale il provvedimento diviene conoscibile dagli interessati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17475/2022 del 31/05/2022
- ordinanza_civile · 31 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17487/2022 del 31/05/2022
- ordinanza_civile · 31 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17488/2022 del 31/05/2022
- ordinanza_civile · 31 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17491/2022 del 31/05/2022
- ordinanza_civile · 31 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17492/2022 del 31/05/2022
- ordinanza_civile · 31 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17493/2022 del 31/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →