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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17685/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da un soggetto che, avendo in corso altri contenziosi con un condominio torinese, ha chiesto l'accertamento della nullità o invalidità della procura ad litem rilasciata da chi si era costituito in quel diverso giudizio come amministratore del condominio, assumendo che costui non avesse in realtà il potere di rappresentanza dell'ente. Il tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda e ha condannato l'attore ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria; la corte d'appello ha confermato nel merito tale impostazione, riducendo soltanto l'importo del danno liquidato. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti sei motivi, ma nel testo sono sviluppati soprattutto: 1) la violazione delle norme processuali per non avere il tribunale concesso i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., che sarebbero stati necessari per articolare domande, difese e prove; 2) la censura alla conferma della condanna per responsabilità processuale aggravata, sostenendo che non vi fosse colpa grave o carattere emulativo della domanda e che, in ogni caso, non sarebbe stata ammessa istruttoria sui fatti decisivi; 3) la nullità della sentenza di primo grado per difetto di sottoscrizione e per mancanza di indicazioni formali sul deposito telematico e sulla firma digitale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: ha affermato che, quando si deduca la lesione del diritto di difesa per mancata concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'appellante deve indicare in modo specifico quali allegazioni e prove non sono state svolte e dove siano state riproposte in appello; ha rilevato che la doglianza era generica e quindi inammissibile; ha ritenuto corretta la motivazione sulla responsabilità aggravata, fondata su elementi documentali e sulla natura emulativa dell'iniziativa giudiziaria; ha escluso la nullità della sentenza digitale, riconoscendo efficacia alla firma digitale e al deposito telematico come momenti di pubblicazione del provvedimento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e con attestazione dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva respinto le censure contro la sentenza di primo grado e aveva mantenuto la condanna per responsabilità processuale aggravata, limitando la modifica al solo ammontare del danno, già rideterminato in appello. In cassazione è stata ritenuta corretta la valutazione di inammissibilità/infondetezza dei motivi: la censura sui termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. era generica e priva di specificità; quella sulla lite temeraria attaccava accertamenti di fatto adeguatamente motivati; quella sulla nullità della sentenza per difetto di sottoscrizione era infondata perché la sentenza era digitale e sottoscritta con firma digitale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    la mancata concessione dei termini non determina automaticamente la cassazione della sentenza; chi la deduce deve spiegare in modo specifico quali difese e prove non ha potuto svolgere e riproporle utilmente in appello

  • art. 96 c.p.c.

    può giustificare la condanna al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata quando l'iniziativa giudiziaria sia ritenuta emulativa o gravemente colposa

  • art. 161, comma 2, c.p.c.

    la dedotta nullità della sentenza per vizi formali della sottoscrizione non è configurabile quando il provvedimento sia redatto digitalmente e sottoscritto con firma digitale

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la motivazione sulla validità formale della sentenza è stata ritenuta sufficiente; l'indicazione del giudice è desumibile dal testo sottoscritto digitalmente

  • art. 34 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla pretesa necessità di decidere la questione della validità della procura nel diverso giudizio in cui essa era stata spesa

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato a sostegno delle censure processuali sul contraddittorio e sulle preclusioni difensive

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato a sostegno della denuncia di ultrapetizione o omessa pronuncia nelle valutazioni della corte di merito

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione al preteso giudicato interno formatosi sulla questione della validità della procura

  • art. 832 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la propria posizione sostanziale nella vicenda condominiale

  • art. 1136 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di rappresentanza e funzionamento del condominio

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato

  • d.lgs. n. 82/2005

    il codice dell'amministrazione digitale si applica al documento informatico e rende equiparabile la firma digitale alla sottoscrizione autografa

  • art. 15 D.M. n. 44/2011

    richiamato come disciplina del deposito e della sottoscrizione digitale degli atti nel processo civile

  • d.l. n. 193/2009 convertito dalla L. n. 24/2010

    richiamato come base normativa dell'applicazione del codice dell'amministrazione digitale al processo civile

Massime di principio

  • Quando si deduce in appello o in cassazione la nullità della sentenza di primo grado per mancata concessione dei termini istruttori ex art. 183, comma 6, c.p.c., non basta invocare astrattamente la violazione del diritto di difesa: occorre indicare in modo specifico quali allegazioni e prove siano state precluse e dove siano state tempestivamente riproposte.
  • La censura contro la decisione che abbia negato i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. è inammissibile se resta generica, perché il giudice d'appello deve poter verificare concretamente il thema decidendum e il thema probandum che sarebbero stati omessi.
  • La parte che contesta in cassazione una condanna per responsabilità processuale aggravata deve confrontarsi con la motivazione di merito e non limitarsi a contrapporre una diversa lettura dei fatti quando la decisione sia fondata su elementi documentali e su un giudizio di emulatività adeguatamente argomentato.
  • La sentenza redatta in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale non è nulla per difetto di sottoscrizione se la firma consente di identificare l'autore, garantire integrità e immodificabilità del provvedimento secondo la disciplina del documento informatico.
  • Nel processo civile telematico, il deposito/pubblicazione della sentenza coincide con l'inserimento del provvedimento nel sistema con attribuzione del numero identificativo e della data, momento dal quale il provvedimento diviene conoscibile dagli interessati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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