Cassazione Civile, Ordinanza n. 21276/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria sulla richiesta di rimborso del 90% delle somme versate a titolo di IRPEF per gli anni 1990, 1991 e 1992, deducendo il diritto al beneficio previsto per i soggetti residenti nei comuni siciliani colpiti dal sisma del dicembre 1990. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato, richiamando l’orientamento giurisprudenziale che estende il regime agevolativo anche a chi aveva già versato integralmente le imposte, compresi i casi in cui il pagamento fosse stato eseguito dal sostituto d’imposta. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 18, 19, 21, 22 e 27 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il ricorso introduttivo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per mancata indicazione nell’istanza di rimborso dell’importo richiesto e della prova del versamento; 2) violazione dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190/2014, assumendo che la disciplina agevolativa si applicherebbe solo a chi non abbia ancora pagato il tributo e non a chi abbia già versato per intero; 3) censura sulle spese di lite, perché la CTR avrebbe condannato l’Agenzia nonostante la pretesa mancata costituzione della contribuente in appello.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato non ammissibile perché l’Agenzia non ha rispettato l’onere di autosufficienza, non indicando lo specifico atto in cui la questione era stata dedotta né riproducendo il relativo contenuto; inoltre, l’esame della censura era precluso dalla presenza di una doppia conforme. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, in quanto la Corte ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui la definizione automatica della posizione fiscale per gli anni 1990-1992, prevista dall’art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002, consente sia il pagamento del 10% per chi non abbia ancora pagato sia il rimborso del 90% per chi abbia già versato, trattandosi di ius superveniens favorevole che rende non dovuto ex post quanto già corrisposto; la legittimazione spetta al soggetto passivo d’imposta e non al sostituto d’imposta. Il terzo motivo è stato reputato manifestamente infondato perché dalla sentenza impugnata risultava la costituzione della contribuente in appello con difese svolte a mezzo di difensore. La Corte ha quindi confermato la condanna dell’Agenzia alle spese di lite e ha escluso l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica patrocinata dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
artt. 18, 19, 21, 22 e 27 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La censura dell’Agenzia è stata dichiarata non ammissibile perché non rispettava l’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione; inoltre era preclusa dalla doppia conforme.
art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, c.p.c.
È stata invocata come norma di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile nei limiti in cui investiva questioni di fatto non scrutinabili in presenza di doppia conforme.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
La presenza di una doppia conforme ha precluso l’esame in cassazione delle censure che sostanzialmente miravano a contestare l’omessa considerazione di circostanze fattuali.
art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190
La Corte non ha accolto la lettura restrittiva proposta dall’Agenzia e ha ribadito che la disciplina agevolativa si coordina con il rimborso del 90% anche per chi abbia già pagato integralmente.
art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289
La disposizione è stata interpretata come ius superveniens favorevole al contribuente, applicabile anche a chi abbia già versato le imposte, consentendo il rimborso del 90% di quanto pagato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la parte che deduce l’erronea mancata declaratoria di inammissibilità di una domanda o di un’istanza deve rispettare rigorosamente l’onere di autosufficienza, indicando lo specifico atto processuale in cui la questione è stata sollevata o riproducendone i contenuti rilevanti.
- In presenza di doppia conforme, il giudizio di legittimità non consente di riesaminare censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito.
- Le discipline agevolative introdotte per i contribuenti colpiti da eventi calamitosi possono operare anche in favore di chi abbia già assolto integralmente il tributo, quando la legge successiva riconosca il diritto al rimborso di una quota delle somme già versate, rendendo tale eccedenza non dovuta ex post.
- Quando la normativa speciale prevede la definizione della posizione fiscale di un soggetto passivo d’imposta, la legittimazione al rimborso spetta al contribuente in senso sostanziale e non al sostituto d’imposta che abbia materialmente eseguito il versamento.
- Le contestazioni sulle spese processuali in cassazione devono confrontarsi con il contenuto effettivo della sentenza impugnata; se dagli atti di merito risulta la costituzione della controparte, la condanna alle spese è corretta.
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