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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13/2024 del 02/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 05/06/2023 del tribunale del riesame di Salerno che aveva rigettato l'istanza proposta da ROSSI e confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania (sequestro finalizzato alla confisca diretta nei confronti della società BACK OFFICE SRL, di cui Rossi è legale rappresentante, e per equivalente nei confronti di Rossi). Il sequestro era collegato al capo di imputazione relativo all'uso di indebita compensazione di crediti inesistenti e falsi in autocertificazioni (capo 212), aggravato ai sensi dell'art. 13-bis D.lgs. n. 74/2000. In cassazione il ricorrente deduceva profili di violazione di legge e carenza/assenza di motivazione: primo motivo riguardante gli artt. 325 c.p.p., 483 c.p., nonché artt. 76 DPR n. 445/2000, 10-quater D.lgs. n. 74/2000 e 125 disp. att. c.p.p.; secondo motivo riguardante gli artt. 325, 309, comma 9, 324, comma 7, 321 e 125, comma 3, c.p.p., oltre alla mancata o apparente motivazione dell'ordinanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia. Risulta che, dopo la proposizione del ricorso, il Pubblico Ministero ha disposto con provvedimento del 23/08/2023 il dissequestro e la restituzione dei beni sottoposti a sequestro (eseguito materialmente il 24/10/2023). Tale dissequestro ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente ad assumere la decisione in Cassazione; perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia. Inoltre la Corte ha richiamato il principio per cui la sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente impedisce di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa per le ammende.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.p.

    Norma richiamata nella censura come presunta violata; il motivo non è stato esaminato nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 483 c.p.

    Richiamato nella prima censura del ricorrente; non valutato nel merito dalla Corte per inammissibilità del ricorso.

  • art. 76, comma 1, DPR n. 445 del 2000

    art. 76, comma 1, d.P.R. n. 445 del 2000

    Norma richiamata dal ricorrente (riguardante autocertificazioni); la Corte non è entrata nel merito della presunta violazione per sopravvenuta rinuncia.

  • art. 10‑quater, D.lgs. n. 74 del 2000

    art. 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamato nella censura relativa a profili fiscali/conseguenze penali; non esaminato nel merito dalla Corte a causa dell'inammissibilità.

  • art. 125 disp. att. c.p.p.

    art. 125, disp. Att. Cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente; la questione non è stata affrontata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 309, comma 9, c.p.p.

    art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso; non valutato nel merito dalla Corte a seguito della dichiarazione di inammissibilità.

  • art. 324, comma 7, c.p.p.

    art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

    Richiamato nel secondo motivo; non esaminato per sopravvenuta mancanza di interesse del ricorrente.

  • art. 321 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione; la Corte non si è pronunciata nel merito per inammissibilità del ricorso.

  • art. 125, comma 3, disp. att. c.p.p.

    art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura sulla motivazione; non oggetto di esame sostanziale per la sopravvenuta rinuncia.

  • art. 13‑bis, D.lgs. n. 74 del 2000

    art. 13-bis, D.lgs. n. 74 del 2000

    Norma indicata quale aggravamento del reato contestato (rilevata nella descrizione del capo d'imputazione); la Corte la riporta a fini ricostruttivi ma non pronuncia valutazioni di merito sul suo concreto applico.

  • Giurisprudenza di riferimento

    Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549 - 01

    La Corte richiama questo precedente per affermare il principio che la sopravvenuta carenza di interesse, se non imputabile al ricorrente, comporta inammissibilità senza condanna alle spese né alla somma alla Cassa per le ammende.

Massime di principio

  • La restituzione o il dissequestro dei beni oggetto di impugnazione, intervenuti dopo la proposizione del ricorso, possono determinare la sopravvenuta carenza di interesse e quindi rendere il ricorso inammissibile per rinuncia.
  • Se la sopravvenuta mancanza di interesse deriva da causa non imputabile al ricorrente (es. provvedimento del PM di dissequestro), il ricorrente non può essere condannato alle spese processuali né al versamento della somma in favore della Cassa per le ammende.
  • Prima di proseguire un gravame (soprattutto in Cassazione) è necessario verificare tempestivamente l'esistenza di eventi sopravvenuti (dissequestro, restituzione, estinzione della materia del contendere) che possono rendere privo di oggetto il ricorso.
  • In presenza di sopravvenuta perdita di interesse è opportuno valutare la formale rinuncia o il ritiro del ricorso per evitare inutili oneri procedurali; tuttavia, quando la perdita di interesse non è imputabile al ricorrente, la Corte tende a non punire economicamente il ricorrente.
  • Le questioni di merito sollevate nella censura (violazioni di norme o vizio di motivazione) non vengono esaminate se il giudice di legittimità dichiara l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

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