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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3/2024 del 02/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato la condanna (6 mesi di reclusione e pene accessorie) per il reato previsto dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, contestando in sintesi: (1) nullità della notificazione del decreto di citazione diretta e del decreto di citazione in appello perché effettuate via PEC al difensore e non all'imputato; (2) erronea applicazione dell'art. 99 c.p. per la ritenuta recidiva qualificata, sostenendo che risultava un solo precedente non della stessa indole; (3) violazione del diritto di difesa per mancata celebrazione dell'appello in pubblica udienza in presenza di formale richiesta; (4) insufficienza dell'elemento soggettivo per la fattispecie alla luce della crisi di liquidità; (5) mancata assunzione di prova decisiva sulle condizioni fisiche e sulla trasmissione della dichiarazione IVA da parte del commercialista; (6) vizio di contraddittorietà estrinseca della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi processuali: le notifiche (decreto di citazione diretta e decreto di citazione in appello) sono risultate regolarmente effettuate via PEC al difensore quale domiciliatario elettivo (09/09/2019 e 09/05/2022). La richiesta di trattazione orale è stata depositata tardivamente (01/08/2022 per udienza del 12/09/2022) oltre il termine perentorio, con conseguente consolidamento della trattazione scritta; pertanto la doglianza sulla mancata pubblica udienza è infondata. Le censure sulla recidiva sono state giudicate generiche e mal poste, così come le altre deduzioni che non hanno esposto in modo specifico e correlato i vizi della motivazione della sentenza impugnata. Inoltre il ricorrente non ha titolo a contestare l'abnormità del provvedimento del GIP di restituzione degli atti (tale impugnazione è riservata al PM). Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende, fissato equitativamente in euro 5.000,00.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    Norma sostanziale contestata: articolo che disciplina il reato fiscale per il fatto oggetto del processo; qui indicato come titolo di accusa a carico del ricorrente.

  • art. 23 comma 8 D.L. 137/2020

    Regola procedurale richiamata per l'inquadramento del trattamento del ricorso nell'ambito delle disposizioni emergenziali: indica modalità speciali di trattazione degli atti in determinati periodi.

  • art. 23-bis comma 4 D.L. 137/2020 (e sue proroghe)

    Disposizione che consente alla corte di appello di decidere in camera di consiglio senza intervento delle parti salvo richiesta per iscritto, entro termine perentorio, di discussione orale; applicata per dichiarare inammissibile la richiesta tardiva di trattazione orale.

  • art. 99, comma 4 cod. pen.

    Norma sulla recidiva e sue qualificazioni; oggetto della censura del ricorrente ma ritenuta non viziata dalla Cassazione in quanto la deduzione era generica e priva di specifica correlazione con la motivazione della corte di merito.

  • art. 459, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la restituzione degli atti al pubblico ministero: la decisione di non emettere decreto penale è impugnabile in via specifica soprattutto dal PM; l'imputato non ha interesse qualificato a dedurre l'abnormità del provvedimento salvo casi particolari.

  • art. 175, comma 5 cod. proc. pen.

    Regola sul computo dei termini processuali che esclude il dies a quo e il dies ad quem nei termini 'liberi' o 'finali'; utilizzata per calcolare il termine perentorio per la richiesta di discussione orale.

  • art. 16, comma 1 d.l. 30/12/2021, n. 228 (conv. dalla legge 25/02/2022, n. 15)

    Proroga delle disposizioni emergenziali relative alla trattazione in camera di consiglio fino al 31/12/2022; invocata per estendere l'ambito applicativo dell'art. 23-bis.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede, tra l'altro, l'onere delle spese per il ricorso inammissibile e la possibilità di condanna al versamento alla Cassa delle ammende; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di spese e 5.000 euro.

Massime di principio

  • La notificazione via PEC al difensore eletto quale domiciliatario è valida anche se non effettuata direttamente all'imputato, salvo specifiche diverse risultanze formali.
  • Le richieste di discussione orale in appello disciplinate da norme emergenziali sono soggette a termini perentori: la presentazione tardiva consolida la trattazione scritta e preclude il diritto al rinvio per mera volontà dell'imputato.
  • Le doglianze sulla recidiva devono essere specifiche e documentate; deduzioni generiche o mera reiterazione di quanto già proposto in sede di merito sono spesso dichiarate inammissibili in Cassazione.
  • L'impugnazione dell'operato del GIP nella fase di richiesta di decreto penale compete prevalentemente al Pubblico Ministero; l'imputato non ha interesse qualificato a contestare sempre la restituzione degli atti salvo casi di evidente abnormità che lo riguardino direttamente.
  • In Cassazione non basta riproporre pedissequamente i motivi già formulati in appello: è necessario esporre una critica specifica e ben correlata alla motivazione della sentenza impugnata per superare il vaglio di ammissibilità.
  • Chi propone ricorso deve prevedere le possibili conseguenze economiche dell'inammissibilità: la Corte può condannare alle spese e ad un versamento alla Cassa delle ammende.

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