Cassazione Penale, Sentenza n. 11/2024 del 02/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GUP dell'11/05/2023 che aveva disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, ex art. 33-sexies c.p.p., per l'emissione del decreto di citazione a giudizio per tutti i capi di imputazione; il GUP aveva inoltre riqualificato il capo A) originariamente in 513-bis cod. pen. nel delitto di cui all'art. 610 cod. pen. Il Procuratore contestava (i) la ritenuta violazione di principi di diritto (Sez. U. Guadagni) nella riqualificazione del capo A) e (ii) l'abnormità dell'ordinanza perché la trasmissione degli atti per tutti i capi, inclusi quelli (capo E) rimasti inquadrati nel 513-bis e quindi soggetti al rito dell'udienza preliminare dopo la riforma, imporrebbe al PM di emettere un decreto di citazione in violazione dell'art. 550 c.p.p., con rischio di nullità e nuova regressione del procedimento.
La decisione
La Corte ha accolto il motivo relativo all'abnormità dell'ordinanza (secondo motivo) ritenendo che il GUP abbia illegittimamente imposto al PM l'obbligo di emettere il decreto di citazione anche per il capo E) che resta sottoposto alla competenza dell'udienza preliminare; ciò avrebbe prodotto una indebita stasi procedimentale e il rischio di nullità del decreto ex art. 550, comma 3, c.p.p. Il primo motivo (violazione di legge) è stato ritenuto non proponibile avverso l'ordinanza impugnata. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Roma - Ufficio del Giudice dell'udienza preliminare - per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 33-sexies cod. proc. pen.
Norma che consente la restituzione degli atti al PM per l'emissione del decreto di citazione a giudizio; il giudice non può abusare di tale potere imponendo al PM attività incompatibili con la competenza rimasta per l'udienza preliminare
Delitto relativo agli atti di concorrenza sleale con violenza o minaccia; la giurisprudenza (Sez. U., Guadagni) ha collegato la nozione di "atti di concorrenza" alla disciplina dell'art. 2598 c.c., compresi atti atipici
Delitto di violenza privata: il GUP aveva riqualificato il capo A) in questo reato, ma la Corte ha affrontato la questione solo relativamente all'abnormità procedurale
art. 550, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che regola la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio; la Corte ha ritenuto che imporre al PM di emettere un decreto suscettibile di nullità determini un'abnormità funzionale dell'ordinanza del GUP
d.lgs. n. 150 del 2022 ("Riforma Cartabia")
Ha modificato l'inquadramento processuale di taluni reati; nel caso di specie la riforma ha lasciato la competenza per il reato ex art. 513-bis al rito dell'udienza preliminare, con rilevanza per la compatibilità dell'uso dell'art. 33-sexies
artt. 423, 425, 429, 521 c.p.p.
artt. 423, 425, 429, 521 cod. proc. pen.
Richiamati dalla giurisprudenza come la sequenza procedurale da rispettare quando si modifica la qualificazione giuridica del fatto; il giudice non può autonomamente sostituirsi all'accusa fuori da tali passaggi
Sez. Un., sent. n. 13178/2019 (Guadagni)
Sez. U. n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, "Guadagni"
Interpretazione della nozione di "atti di concorrenza" ai fini dell'art. 513-bis richiamata nel ricorso come parametro interpretativo per la qualificazione del fatto
Sez. U., sent. n. 37502/2022 (Scarlini)
Sez. U. n. 37502 del 28/04/2022, "Scarlini"
Giurisprudenza che ha dichiarato abnorme la restituzione degli atti ex art. 33-sexies quando il GUP effettua una riqualificazione che comporta restituzione irregolare; richiamata dalla Corte come parametro di controllo dell'abnormità
Massime di principio
- Il GUP non può utilizzare ex art. 33-sexies c.p.p. per imporre al PM di emettere un decreto di citazione per reati che, per la loro natura o per effetto della riforma, rimangono sottoposti alla competenza dell'udienza preliminare: ciò può configurare abnormità funzionale del provvedimento
- La riqualificazione del fatto operata dal giudice deve rispettare la sequenza procedurale prevista (artt. 423, 425, 429, 521 c.p.p.); una modifica "autonoma" che determina l'illegittima regressione o la possibilità di nullità del decreto è censurabile
- I rimedi contro l'ordinanza del GUP vanno calibrati: motivi di "violazione di legge" sulla qualificazione possono risultare non proponibili avverso taluni provvedimenti; invece può essere efficace il vizio per "abnormità" quando il provvedimento produce effetti processuali anomali
- Dopo la "Riforma Cartabia" occorre verificare caso per caso quale rito resta competente per il reato contestato; se il reato resta nel rito dell'udienza preliminare, non è proceduralmente compatibile la restituzione per decreto di citazione diretta
- Per evitare stasi o ripetute restituzioni è necessario che il PM e il GUP coordinino la definizione giuridica delle imputazioni secondo i limiti procedurali e la giurisprudenza delle Sezioni Unite; la Corte può annullare senza rinvio se sussiste abnormità funzionale che rende necessario il corretto prosieguo al GUP
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