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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5/2024 del 02/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Lagonegro per il reato di cui all'art. 727 cod. pen. (detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura), sostenendo che il giudice di merito aveva erratamente ritenuto che il fatto non costituisse più reato in base all'art. 9, comma terzo, del D.lgs. 8/2016, avendo frainteso il capo di imputazione che per errore materiale indicava l'art. 726 cod. pen. invece dell'art. 727; il ricorrente deduceva difetto di correlazione tra accusa e sentenza, violazione di legge e vizio della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha accertato che il capo di imputazione descriveva chiaramente una condotta riconducibile all'art. 727, comma secondo, cod. pen., e che il Tribunale di merito aveva compiuto un grave errore interpretativo ritenendo che l'addebito riguardasse atti contrari alla pubblica decenza (art. 726). La Corte ha affermato che l'errata indicazione della norma è irrilevante quando il fatto è descritto puntualmente e non lede il diritto di difesa, e che il giudice di merito avrebbe dovuto correggere l'errore materiale. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lagonegro, in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 727 cod. pen.

    La fattispecie contestata (detenzione di animale in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di gravi sofferenze) è riconducibile a questa norma; la Corte conferma che il capo di imputazione descriveva tale condotta e che l'indicazione normativa errata non esclude la responsabilità di accertare il fatto sulla base dell'art. 727.

  • art. 726 cod. pen.

    Erroneamente richiamato nel capo di imputazione dal giudice di merito come norma violata; la Corte sottolinea che tale indicazione è materiale e che il contenuto fattuale rileva più della citazione formale della norma.

  • art. 9, comma terzo, D.lgs. 8/2016

    Citato dal Tribunale quale base per ritenere la non punibilità per 'depinalizzazione'; la Corte segnala che il Tribunale ha applicato erroneamente tale riferimento a causa della lettura distorta del capo di imputazione.

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/20

    Norma richiamata in via procedurale per il trattamento del ricorso (modalità di trattazione del ricorso); non incide sul merito dell'errore di qualificazione della condotta.

  • giurisprudenza di legittimità (richiamata)

    Sez.1, n. 30141 del 05/04/2019; Sez.3, n. 22434 del 19/02/2013; Sez.3, n. 5459 del 05/12/2013

    Principio consolidato secondo cui nell'esame della contestazione dell'accusa prevale la descrizione del fatto rispetto alla mera indicazione dell'articolo di legge: l'errata o mancata indicazione dell'articolo è irrilevante se il fatto è descritto chiaramente e non ha compresso il diritto di difesa.

Massime di principio

  • Se il capo di imputazione descrive in modo chiaro e puntuale il fatto, l'errata indicazione dell'articolo di legge violato è in genere irrilevante e non determina la nullità dell'imputazione, a meno che non abbia pregiudicato il diritto di difesa.
  • Il giudice di merito deve correggere gli errori materiali nella indicazione della norma e decidere sulla base della ricostruzione fattuale piuttosto che su una lettura formale e inesatta dell'articolo indicato.
  • Non si può applicare la depenalizzazione o la non punibilità in modo automatico se la qualificazione normativa usata dal giudice è frutto di un errore di lettura del capo di imputazione; occorre sempre verificare la corrispondenza tra fatto e norma effettivamente applicabile.
  • La Cassazione annulla con rinvio quando il vizio di motivazione o l'errata applicazione della legge rende necessaria una nuova valutazione del fatto da parte del giudice di merito, spesso in diversa composizione per garantire imparzialità.
  • Per evitare impugnazioni, le parti e il giudice dovrebbero porre attenzione alla correttezza materiale degli atti processuali e, se rilevano errori formali, chiederne o disporne la rettifica tempestiva.

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