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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4/2024 del 02/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi delle parti civili lamentavano l'esclusione dal giudizio di rinvio relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio (rideterminazione pena e riconoscimento delle attenuanti generiche), sostenendo che tale giudizio poteva incidere anche sulla posizione risarcitoria delle parti civili e quindi sul loro diritto di difesa (violazione artt. 74-76 c.p.p., artt. 24 e 111 Cost., vizio di motivazione). Denunciavano inoltre la non ammissibilità del concordato di pena ex art. 599-bis c.p.p. nel giudizio di rinvio e contestavano la motivazione della Corte di appello circa la valutazione della pericolosità della collocazione della torre e l'esistenza di una situazione di emergenza. Repetto ha proposto separato ricorso lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione (criticando la dosimetria della pena). La difesa degli altri imputati ha altresì dedotto l'inammissibilità del ricorso delle parti civili per carenza di interesse.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalle parti civili, stabilendo che il giudizio di rinvio era limitato alla determinazione del trattamento sanzionatorio (pena e attenuanti generiche) e che tali statuizioni strettamente penali non incidono sulla responsabilità civile ormai passata in giudicato ai sensi dell'art. 651 c.p.p.; ha quindi affermato il principio che la parte civile non ha interesse a partecipare al giudizio di rinvio quando esso concerne solo la determinazione della pena o il riconoscimento delle attenuanti generiche. Perciò il primo ricorso è inammissibile e le parti civili sono condannate alle spese processuali (senza obbligo di versamento alla Cassa delle ammende per assenza di colpa nella proposizione). Il ricorso di Repetto è stato dichiarato inammissibile perché avente ad oggetto questioni (quantificazione delle attenuanti generiche) rinunziate con il concordato ex art. 599-bis c.p.p.; a carico di Repetto sono state disposte le spese processuali e il versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. È stata disposta la compensazione integrale delle spese di rappresentanza e difesa tra Repetto e le parti civili per il giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Limita il potere di impugnazione della parte civile ai soli capi della sentenza relativi all'azione civile e alle sentenze di proscioglimento; implica che la parte civile non può ottenere modifica delle statuizioni penali non incidenti sull'azione civile.

  • art. 651 cod. proc. pen.

    Stabilisce che la sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento del fatto e della responsabilità penale, e che la motivazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche non è vincolante ai fini del giudizio civile; supporta l'esclusione dell'interesse della parte civile nel rinvio limitato alle attenuanti generiche.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Regola il concordato in appello (accordo sulla pena); la Corte afferma che l'accordo limita la cognizione del giudice di secondo grado e preclude alle parti successivi rilievi sulle questioni rinunciate, rendendo inammissibili impugnazioni che riguardino vizi relativi a questioni di cui l'imputato si è dispensato.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sulle cause di proscioglimento; la Corte ricorda che il giudice che accoglie un concordato non deve motivare su questioni riguardanti le cause di proscioglimento rinunciate dall'imputato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Riguarda l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di impugnazioni manifestamente infondate o dolose; la Corte ha escluso tale versamento per le parti civili ritenendo assente colpa nella determinazione dell'inammissibilità, mentre lo ha disposto nei confronti di Repetto in misura equitativa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in tema di diritto di difesa: la Corte ha ritenuto che il limite di partecipazione della parte civile al rinvio penale non costituisca violazione dell'art. 111 Cost. quando il rinvio riguarda esclusivamente profili penalistici non idonei a influire sulla responsabilità civile.

  • art. 74 e 76 cod. proc. pen. / art. 76 cod. nav. (richiamate nel ricorso)

    Citate come norme richiamate dai ricorrenti per sostenere l'interesse delle parti civili; la Corte non ha ritenuto che la richiamata disciplina mutasse il principio per cui le circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena non incidono sulla posizione civile già passata in giudicato.

Massime di principio

  • La parte civile non ha interesse a partecipare al giudizio di rinvio quando esso concerne unicamente la determinazione della pena o il riconoscimento delle attenuanti generiche, perché tali statuizioni sono strettamente penali e non incidono sulle statuizioni civili già passate in giudicato (art. 651 c.p.p.).
  • Quando in sede di rinvio la Corte è chiamata esclusivamente a rideterminare il trattamento sanzionatorio (incluso l'accordo ex art. 599-bis), la parte civile non può pretendere di interloquire salvo che il giudice debba riesaminare circostanze (es. aggravanti) che possono influire sulla quantificazione della responsabilità civile.
  • Il concordato in appello ex art. 599-bis limita la cognizione del giudice ai profili non rinunciati dall'imputato; le doglianze relative a questioni rinunciate nell'ambito del concordato sono inammissibili in Cassazione.
  • Un imputato che ha concordato la pena non può poi impugnare la misura della diminuzione riferita alle attenuanti generiche se tale questione è stata rinunziata con l'accordo; il rimedio in Cassazione è consentito solo per vizi relativi alla formazione della volontà di concordare o al contenuto difforme della pronuncia.
  • La Corte può compensare le spese tra parti quando sussiste reciproca soccombenza o rilevante novità di principio; l'inammissibilità dei ricorsi comporta in generale condanna alle spese e, salvo dolo o colpa grave, il mancato obbligo del versamento alla Cassa delle ammende.

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