Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9/2024 del 02/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per i reati di concorso in detenzione di sostanza stupefacente (art. 110 c.p. e art. 73, comma 4, DPR 309/1990) relativa a circa 25 kg di hashish rinvenuti in 24 involucri nel bagagliaio di un'autovettura, e per il reato di false indicazioni delle proprie generalità (art. 495 c.p., con richiamo ad art. 81, comma 2). Il ricorrente deduceva carenza e genericità della motivazione sul profilo della gravità indiziaria (sosteneva che l'unico elemento fosse la sua presenza nell'autovettura mentre lo stupefacente era nel bagagliaio) e mancata motivazione circa il pericolo di recidiva rispetto al capo 2

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione logica e adeguata sulla gravità indiziaria, richiamando elementi quali la presenza dell'indagato nei pressi e all'interno dell'autovettura, il ritrovamento nel bagagliaio di involucri con tracce di hashish, e soprattutto le dichiarazioni spontanee del ricorrente che aveva ammesso di essere stato retribuito con 400 euro per custodire la sostanza e fornito generalità di un terzo. Quanto al capo relativo alle false indicazioni, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del pericolo di recidiva, anche alla luce di precedenti fotosegnalamenti con generalità discordanti. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Utilizzato per contestare il concorso di persone nella commissione del reato di detenzione di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che i fatti e le dichiarazioni del ricorrente configurassero la partecipazione in concorso.

  • art. 73, comma 4, DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sul traffico/detenzione di sostanze stupefacenti; applicata alla detenzione di 25 kg di hashish rinvenuti nel bagagliaio dell'autovettura.

  • art. 495 cod. pen.

    Falso nelle indicazioni delle proprie generalità; la Corte ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva per ripetute false indicazioni rilevate in fotosegnalamenti precedenti.

  • art. 81, comma 2 cod. pen.

    Richiamato in relazione al capo 2; la Corte ha valutato gli effetti aggravanti/concorsuali rilevanti per la configurazione complessiva della posizione dell'indagato.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione (vizi di motivazione e illogicità): la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse denunciato vizi logici tassativi richiesti dalla norma, rendendo il ricorso inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese a norma di questa disposizione.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Richiamato in dispositivo per gli adempimenti esecutivi a seguito della decisione.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla disciplina della Cassa delle Ammende; la Corte di Cassazione ha applicato un pagamento equitativo di 3.000 euro ritenendo che il ricorso non fosse stato proposto in colpa grave.

Massime di principio

  • La mera presenza dell'indagato in un veicolo non esclude, se concorrente con altri elementi (ritrovamento nello stesso veicolo, tracce sugli involucri, dichiarazioni spontanee), la sussistenza di gravi indizi di concorso nella detenzione di stupefacenti.
  • Le dichiarazioni spontanee dell'indagato che ammettono di avere custodito lo stupefacente e indicano terzi sono elementi particolarmente rilevanti e rafforzano la gravità indiziaria ai fini della misura cautelare.
  • Per contestare in cassazione la motivazione di un provvedimento cautelare occorre individuare e dedurre vizi logico-giuridici specifici e tassativi ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; censure generiche sulla carenza motivazionale sono spesso inammissibili.
  • Il pericolo di recidiva può essere fondato non solo sulla natura del reato ma anche sulla reiterazione di condotte analoghe (es. ripetute false indicazioni delle generalità), giustificando la misura cautelare con riguardo al rischio di ulteriori condotte.
  • In sede di impugnazione cautelare è essenziale contestare puntualmente le singole risultanze probatorie (catena di custodia, coerente esclusione della partecipazione, rilevanza delle ammissioni) per mettere in dubbio la gravità indiziaria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.