Cassazione Civile, Ordinanza n. 06946/2023 del 08/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
Una lavoratrice aveva agito per far dichiarare illegittimi sei contratti di lavoro a progetto stipulati con un consorzio di bonifica nel periodo 22 gennaio 2007 - 23 marzo 2011, sostenendo che le prestazioni svolte fossero in realtà di lavoro subordinato. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimi i contratti, ne aveva disposto la conversione in rapporto a tempo indeterminato e aveva condannato il datore al pagamento di differenze retributive. La Corte d'appello aveva in parte riformato la decisione, ma aveva comunque confermato l'illegittimità dei contratti a progetto e ordinato la riammissione in servizio della lavoratrice presso il consorzio subentrante, ritenuto cessionario dei rapporti del consorzio soppresso ai sensi dell'art. 2112 c.c. Il consorzio subentrante ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) difetto di giurisdizione, assumendo che la Corte d'appello avesse alterato l'assetto derivante da provvedimenti amministrativi regionali di istituzione, soppressione e trasferimento del personale; (2) difetto di legittimazione passiva, poiché tutti i contratti erano stati sottoscritti dal commissario del consorzio soppresso; (3) violazione dell'art. 2112 c.c., negando che vi fosse subentro nei rapporti di lavoro e sostenendo la persistenza di attività e rapporti in capo al consorzio in liquidazione, oltre al trasferimento di personale anche ad altri consorzi; (4) nullità della sentenza per contraddittorietà tra affermazione del subentro e mantenimento di capacità giuridica del consorzio soppresso; (5) vizio motivazionale per avere ricondotto il rapporto alla gestione regionale senza considerare la conservazione dei rapporti in capo alla liquidazione; (6) violazione degli artt. 61, 66 e 69 del d.lgs. 276/2003, contestando l'accertamento della natura subordinata del rapporto e la ritenuta non genuinità dei progetti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che il primo motivo integrasse un vero difetto di giurisdizione, osservando che la Corte territoriale non aveva annullato o disapplicato gli atti amministrativi, ma aveva interpretato il decreto regionale per applicare l'art. 2112 c.c. al rapporto di lavoro. Ha poi ritenuto inammissibili anche i motivi dal secondo al quinto, perché miravano a contestare valutazioni di merito sulla successione tra consorzi e sul subentro nei rapporti di lavoro, valutazioni congruamente motivate e quindi insindacabili in sede di legittimità. Infine ha dichiarato inammissibile anche il sesto motivo, perché la Corte d'appello aveva motivato in modo logico l'accertamento della subordinazione e della non genuinità dei contratti a progetto, trattandosi di apprezzamenti di fatto non censurabili nei termini prospettati. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
il motivo di ricorso per difetto di giurisdizione è inammissibile quando in realtà censura l'interpretazione o l'applicazione di norme sostanziali e la ricostruzione dei fatti, non il riparto di giurisdizione
è la norma applicata dalla Corte di merito per ritenere il subentro del consorzio nuovo nei rapporti di lavoro del consorzio soppresso, con conseguente riammissione in servizio della lavoratrice
le censure di violazione di legge non possono essere usate per rimettere in discussione accertamenti di fatto congruamente motivati
la dedotta nullità della sentenza non può fondarsi sulla contestazione del percorso argomentativo con cui il giudice ha ricostruito il subentro e la permanenza della capacità del consorzio in liquidazione
il vizio motivazionale non è configurabile quando si contesta, in sostanza, la valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito
nei contratti a progetto la prestazione deve essere riconducibile a un progetto o programma specifico, distinto dalla mera messa a disposizione di energie lavorative
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del lavoro a progetto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché rivolta contro un accertamento di fatto
richiamato dal ricorrente per sostenere la correttezza dei contratti a progetto, ma la Corte ha confermato l'inammissibilità della doglianza
art. 13 della legge regionale n. 11/2003
richiamato quale base del decreto regionale di soppressione e istituzione dei nuovi consorzi, ma la sua interpretazione resta questione di merito
delibera del Consiglio regionale n. 102 del 2006
richiamata come atto presupposto del decreto regionale e della disciplina del trasferimento dei rapporti
art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002
consente, in presenza dei presupposti processuali, il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale e della causa petendi; se la controversia riguarda diritti soggettivi di lavoro privato e il giudice si limita a interpretare un atto amministrativo ai fini dell'applicazione di una norma civilistica, non vi è difetto di giurisdizione.
- La verifica del subentro di un nuovo soggetto nei rapporti di lavoro ex art. 2112 c.c. è una valutazione di merito, insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e non contraddittoria.
- La persistenza di una residua gestione liquidatoria del cedente non è di per sé incompatibile con il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario quando il giudice di merito abbia ricostruito, sulla base degli atti, un fenomeno successorio regolato dall'art. 2112 c.c.
- Nel lavoro a progetto la genuinità del contratto dipende dalla concreta riconducibilità della prestazione a uno specifico progetto o programma; la mera indicazione di mansioni ripetitive o generiche e la semplice messa a disposizione di energie lavorative sono indici della non genuinità del rapporto.
- La qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo è accertamento di fatto fondato su indici sintomatici complessivi; in cassazione sono censurabili solo errori nell'individuazione dei criteri giuridici o un vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.
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