Cassazione Civile, Ordinanza n. 32518/2021 del 08/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex legge n. 89/2001 per la durata irragionevole di un giudizio civile iniziato nel 2007 e definito nel 2018, con passaggio in primo grado, appello e cassazione con rinvio. Dopo la cassazione della sentenza d'appello, le parti avevano poi transatto la lite, senza riassunzione del giudizio di rinvio. La Corte d'appello, in sede di opposizione al decreto iniziale di rigetto, ha ritenuto superata la presunzione di insussistenza del pregiudizio derivante dall'estinzione del processo presupposto, ma ha liquidato solo € 1.200,00, calcolando la durata irragionevole in modo frazionato per singolo grado e applicando il parametro annuo di € 400,00 di cui alla disciplina novellata. Il ricorrente ha censurato: 1) la violazione della disciplina sull'equa riparazione e della CEDU per avere il giudice di merito valutato la durata ragionevole separatamente per ciascun grado, invece che in modo unitario sull'intero processo; 2) la violazione delle norme sui criteri di liquidazione dell'indennizzo per avere applicato retroattivamente il parametro di € 400,00 annui introdotto dalla legge n. 208/2015, sostenendo l'inapplicabilità della novella ai giudizi già pendenti o comunque introdotti prima della sua entrata in vigore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti indicati in motivazione, cassando il decreto impugnato perché la Corte d'appello aveva errato nel frazionare la valutazione della durata ragionevole per singoli gradi di giudizio, invece di considerare unitariamente l'intera durata del processo presupposto in presenza di un processo articolato in più fasi. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, ritenendo corretta l'applicazione, nel caso concreto, del parametro annuo di € 400,00 previsto dalla novella del 2015 per le domande introdotte dopo il 1 gennaio 2016. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per rideterminare l'indennizzo, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, commi 2-bis e 2-ter, L. n. 89/2001
standard di durata media ragionevole per ogni fase del processo; termine massimo di durata ragionevole dell'intero giudizio
In un processo articolato in più gradi, la durata ragionevole va valutata in modo sintetico e complessivo sull'intero svolgimento del giudizio, non mediante un calcolo frazionato per singolo grado.
parametro annuo di € 400,00
La misura dell'indennizzo è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito entro i limiti legali; la riduzione del minimo annuo a € 400,00 introdotta dalla novella del 2015 si applica ai giudizi introdotti dopo il 1 gennaio 2016.
art. 1, comma 777, lett. d), L. n. 208/2015
La novella del 2015 ha inciso sui parametri di liquidazione dell'equa riparazione, ma non in modo retroattivo per i giudizi già introdotti anteriormente al 1 gennaio 2016.
La disciplina sopravvenuta non può operare retroattivamente in assenza di espressa previsione, secondo il principio di irretroattività della legge.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura contrastava con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte.
art. 6 § 1 CEDU
Richiamato come parametro del diritto alla ragionevole durata del processo e dell'equa riparazione.
art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato quale parametro sovranazionale di tutela giurisdizionale effettiva.
artt. 111 e 117 Cost.
Richiamati a sostegno della garanzia costituzionale della durata ragionevole del processo e del rispetto degli obblighi convenzionali.
art. 6 del Trattato di Lisbona
Richiamato come fonte del sistema di tutela dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata, quando il processo presupposto si sia sviluppato in più gradi, la durata ragionevole deve essere apprezzata unitariamente sull'intero procedimento e non per singoli segmenti separati.
- Il frazionamento della verifica di ragionevolezza per ciascun grado di giudizio è incompatibile con il sistema dell'art. 2, comma 2-ter, della legge n. 89/2001, perché svuota di contenuto il limite massimo di durata ragionevole del processo complessivo.
- La mancata riassunzione del giudizio di rinvio non esclude di per sé il diritto all'equa riparazione quando emerga che l'estinzione sia dipesa dalla sopravvenuta utilità venuta meno per effetto di una transazione raggiunta dopo la decisione di cassazione.
- I parametri di liquidazione dell'indennizzo introdotti dallo ius superveniens della legge n. 208/2015 si applicano solo alle domande di equa riparazione introdotte dopo il 1 gennaio 2016, salvo diversa previsione espressa.
- In presenza di orientamento di legittimità consolidato, la censura che ne contrasti il contenuto può essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
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