Sentenza del 08/02/2022 n. 210 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Giudizio di appello - Interruzione - Riassunzione del processo interrotto - Interesse dell'appellante - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato l'estinzione del processo in grado d'appello per inattività della parte interessata ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. n. 546/1992, rilevando che più di sei mesi sono decorse dall'interruzione disposta per il decesso senza che gli eredi o altri abbiano chiesto la ripresa del procedimento; le spese del grado sono poste a carico delle parti che le hanno anticipate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IMU per area edificabile anno 2013: il contribuente contestava l'erronea determinazione del valore venale dell'area (sostenendo che era rimasta agricola e di fatto priva di reddito) e la mancata considerazione di prove documentali e perizie che dimostravano un valore inferiore; il procedimento di appello è stato interrotto per il decesso dell'appellante e non è stata presentata dai successori alcuna istanza di trattazione entro il termine semestrale previsto dalla legge.
Norme richiamate
Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. ... L'estinzione del processo per inattività delle parti e segnatamente della parte interessata può essere rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.
Consente la dichiarazione di estinzione per inattività quando la parte tenuta a riattivare non adempie entro i termini; l'estinzione può essere pronunciata d'ufficio nel grado in cui si verifica e fa venir meno gli atti compiuti in quel grado; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 43, comma 2
Se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, quest'ultimo provvede ... fissando la trattazione della controversia ...
Stabilisce il termine semestrale entro il quale la parte interessata (o i successori) deve chiedere la riattivazione del processo dopo l'interruzione; mancato rispetto di tale termine comporta rischio di estinzione.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 40 e 41
Prevedono l'interruzione del processo per cause previste quali il decesso di una parte; la dichiarazione di interruzione sospende i termini processuali ma non esonera dall'obbligo di riattivazione nel termine previsto per legge da parte dei soggetti legittimati.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 5, comma 5
La base imponibile dell'area fabbricabile ... è costituita dal valore venale in comune commercio al I gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri ... ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
La determinazione della base imponibile richiede la valutazione del valore venale specifico del terreno; i valori tabellari o medi comunali sono elementi orientativi ma non impediscono la prova contraria sul valore concreto dell'area.
Definisce i criteri per considerare un'area edificabile in base allo strumento urbanistico generale del comune; rilevante nel merito del contenzioso fiscale sul carattere edificabile dell'area.
L. n. 289/2002, art. 31, comma 20
Stabilisce l'obbligo per i comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, di darne comunicazione al proprietario; punto richiamato dalle parti in ordine all'informazione al contribuente.
D.L. n. 201/2011, art. 13 (riferimento al comma 12-ter)
Citato nelle argomentazioni relative all'obbligo dichiarativo e alle modalità di reperimento dei dati da parte dei comuni; utilizzato per sostenere che alcune informazioni sono disponibili per l'amministrazione e che l'onere dichiarativo del contribuente in certi casi è stato modificato (questione controversa nelle difese).
Codice di Procedura Civile, artt. 112, 115, 116
Riferiti dalla parte appellante per contestare vizi di motivazione e omissione di esame di censure; il giudice di merito non ha accolto tali eccezioni nella decisione sulla estinzione processuale, che si fonda su norme processuali speciali (D.Lgs. 546/1992).
Massime di principio
- In caso di interruzione del giudizio d'appello per decesso dell'appellante, l'interesse e l'onere a riattivare il processo ricade sulla parte soccombente in primo grado (qui il contribuente): sono i suoi eredi o successori che devono presentare entro sei mesi istanza di trattazione per evitare l'estinzione.
- Il termine di sei mesi previsto dall'art. 43, comma 2 D.Lgs. 546/1992 decorre dalla dichiarazione di interruzione; manca la riattivazione nel termine, il giudice può dichiarare l'estinzione d'ufficio in quel grado ai sensi dell'art. 45.
- L'estinzione per inattività riguarda solo il grado in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti in quel grado; le spese del grado estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
- Se si è parte interessata (appellante) e si verifica un evento interruttivo, è prassi prudente nominare immediatamente rappresentanti o notificare agli eredi l'obbligo di proseguire il giudizio e/o depositare istruttorie sostitutive per evitare decadenze.
- La mera iniziativa della controparte (es. richiesta di fissazione del processo) non sostituisce l'interesse e l'obbligo di riattivazione spettante alla parte soccombente: solo il soggetto titolare dell'interesse può presentare l'istanza prevista dall'art. 43.
- Nel contenzioso tributario, oltre a curare il merito (prove sul valore), è fondamentale custodire la continuità processuale: decessi, successioni e cambi di legittimazione richiedono tempestive notifiche al giudice e, se necessario, istanze di prosecuzione dei termini da parte degli eredi o successori.
- Per evitare estinzioni, eredi o successori devono verificare tempestivamente la pubblicazione del testamento o altra prova della loro qualità; se la legittimazione deriva da causa mortis, il termine semestrale può decorrere dalla conoscenza legale dell'evento che attribuisce la qualità (es. pubblicazione testamento).
- Sul merito fiscale (valore delle aree edificabili): i valori tabellari comunali sono elementi orientativi; il contribuente può comunque produrre prove documentali e perizie per dimostrare un valore venale inferiore, ma queste questioni restano subordinate al rispetto delle regole processuali per mantenere vivo il giudizio.
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