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Sentenza

Sentenza del 08/02/2022 n. 532 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Riscossione - Cartella di pagamento contenente debiti della società di persone notificata al socio - Omessa notifica al socio del presupposto avviso di accertamento societario - Illegittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La cartella di pagamento è stata ritenuta illegittima e quindi annullabile/impugnabile in quanto il presupposto atto di accertamento societario non era stato notificato al socio. Il fatto che il socio sia solidalmente responsabile per i debiti societari non sopperisce all'obbligo di notificazione del precedente avviso di accertamento nei confronti del soggetto cui poi viene notificata la cartella

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Notifica di una cartella di pagamento diretta al socio contenente debiti (ILOR/IRAP) previamente accertati in capo alla società di persone, senza che il presupposto avviso di accertamento societario sia stato notificato anche al socio; la mancata notifica dell'avviso antecedente è la ragione di illegittimità

Norme richiamate

  • norme generali sulla notifica degli atti di accertamento tributario e sulla procedura di riscossione

    La sentenza applica il principio secondo cui la validità della cartella di pagamento che riporta debiti derivanti da un accertamento societario dipende dalla corretta notificazione dell'avviso di accertamento (atto presupposto). La responsabilità solidale non elimina l'obbligo procedurale di notificare l'atto presupposto al soggetto chiamato a rispondere

  • norme sulla responsabilità solidale dei soci per debiti tributari della società di persone

    Pur pronunciando l'esistenza della solidarietà passiva, la giurisprudenza richiamata dalla sentenza distingue la responsabilità sostanziale dall'esigenza procedurale della notifica: la solidarietà non vale a sanare vizi della notificazione dell'atto impositivo

Massime di principio

  • La notifica della cartella di pagamento è viziata se l'atto impositivo presupposto (avviso di accertamento) non è stato regolarmente notificato anche al soggetto sul quale poi si esige il pagamento, anche quando vi sia responsabilità solidale.
  • La responsabilità solidale dei soci per debiti della società non supplisce agli obblighi di forma e di notifica previsti per gli atti impositivi: i vizi procedurali degli atti presupposti sono rilevabili e possono portare all'annullamento della cartella.
  • In presenza di cartelle che fanno riferimento ad accertamenti societari, il contribuente/socio può eccepire l'illegittimità invocando la mancata notifica dell'avviso di accertamento societario e chiedere l'annullamento della cartella o il procedimento di autotutela.
  • L'amministrazione finanziaria e gli agenti della riscossione devono verificare la regolarità formale della catena degli atti (accertamento -> notifica avviso -> iscrizione a ruolo -> emissione cartella) prima di notificare la cartella al socio o ad altri coobbligati solidali.
  • Per difendersi efficacemente, il socio destinatario della cartella dovrebbe richiedere copia dell'avviso di accertamento e della relativa prova di notifica; in mancanza, promuovere ricorso e chiedere l'annullamento per nullità della cartella

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