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Sentenza

Sentenza del 08/02/2022 n. 213 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione degli estratti di ruolo relativi a cinque avvisi di accertamento per gli anni 2006-2010 (IVA, IRAP, IRPEF, addizionali e sanzioni) per vizio di notifica: il contribuente sostiene di non aver avuto conoscenza giuridica degli avvisi perché le notifiche sarebbero state consegnate al figlio S. C. in violazione dell'art. 60 DPR 600/1973 (mancata invio/ricezione della 'lettera informativa' ex lett. b-bis), errori di identificazione del destinatario, utilizzo di copie fotostatiche senza esibizione degli originali, uso di operatore postale privato (Nexive) per raccomandate informative e, in generale, vizio di notificazione degli atti successivi (cartella, comunicazione di iscrizione ipotecaria, pignoramento). Il ricorrente deduceva inoltre tardività dell'azione giudiziaria e disconoscimento delle copie prodotte dalle controparti.

La decisione

Il Tribunale amministrativo (CTR/Toscana, Sez. Distaccata di Livorno) ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. In sintesi: per gli avvisi relativi al 2007-2010 il Collegio ha ritenuto che, pur essendosi verificata la consegna a persona diversa dal destinatario (figlio), la conoscenza giudica della pretesa è intervenuta con la successiva "comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria" notificata il 04/09/2015; il ricorso notificato il 19/12/2016 è quindi tardivo e inammissibile ai sensi dell'art. 21 D.lgs. 546/1992. Quanto all'anno 2006, la cartella di pagamento è stata ritenuta regolarmente notificata il 20/04/2015; l'eventuale nullità della notifica dell'avviso di accertamento è stata sanata (raggiungimento dello scopo) con l'impugnazione intempestiva e con la regolare notifica della cartella. Il Collegio ha inoltre ritenuto ammissibile la produzione di copie fotostatiche; il disconoscimento dell'appellante è risultato aspecifico e insufficiente a imporre l'esibizione degli originali. La doglianza sull'uso di Nexive è stata ritenuta infondata in relazione agli atti amministrativi/tributari. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 15.000,00.

Norme richiamate

  • art. 60 D.P.R. 600/1973

    Regola le notificazioni degli atti tributari; stabilisce la procedura speciale (messi comunali, consegna in busta sigillata a persona di famiglia, obbligo di invio di lettera raccomandata informativa in caso di consegna a persona diversa dal destinatario). Il Collegio ha richiamato il dibattito giurisprudenziale ma ha ritenuto che la normativa impone l'obbligo della lettera informativa in caso di consegna a terzi conviventi, pur non ritenendo decisivo tale vizio rispetto alla tardività dell'impugnazione.

  • art. 26 D.P.R. 602/1973

    Disciplina la notifica della cartella di pagamento tramite raccomandata con avviso di ricevimento; il Collegio ha ritenuto che la cartella del 20/04/2015 sia stata regolarmente notificata ai sensi di tale norma e che per la cartella sia sufficiente la prova dell'avviso di ricevimento.

  • art. 21 D.lgs. 546/1992

    Stabilisce i termini per l'impugnazione davanti al giudice tributario. Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività in relazione alla conoscenza giuridica intervenuta con atti successivi (iscrizione ipotecaria, cartella).

  • art. 19 D.lgs. 546/1992

    Consente di impugnare atti successivi per far valere vizi dell'atto presupposto; il Collegio ha applicato la giurisprudenza (Sez. Unite) che permette al contribuente di scegliere quale atto impugnare ma richiede comunque tempestività rispetto agli atti autonomamente impugnabili.

  • art. 29 D.L. 78/2010 (conv. L. 122/2010), comma 1

    Ha riconfigurato la funzione dell'avviso di accertamento come titolo esecutivo per determinate imposte; ha effetti sull'onere di impugnazione e sulla sequenza degli atti, in particolare consentendo l'affidamento della riscossione agli agenti della riscossione.

  • art. 139 c.p.c.

    Regole ordinarie sulle notifiche in famiglia; il Collegio ha distinto la disciplina codicistica dall'art. 60 DPR, osservando che quest'ultima richiede adempimenti specifici (lettera informativa) non previsti dall'art. 139 in modo indistinto.

  • art. 156 c.p.c.

    Principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo: l'impugnazione che consente al giudice di accertare che lo scopo della notifica è stato conseguito può sanare la nullità della notifica stessa. Il Collegio ha ritenuto applicabile la sanatoria per l'avviso del 2006 in combinato con la regolare notifica della cartella.

  • art. 22 D.lgs. 546/1992

    Consente la produzione di documenti in copia; il giudice può ordinare l'esibizione degli originali se la conformità è contestata. Il Collegio ha ritenuto le contestazioni dell'appellante generiche e non idonee a imporre l'esibizione degli originali.

  • art. 2712 c.c. e art. 2719 c.c.

    Norme sulla prova per documenti: le copie fanno piena prova se non disconosciute; il Collegio ha ritenuto che le copie fotostatiche prodotte siano idonee e che il disconoscimento dell'appellante non fosse specifico.

  • Cass. Sez. Unite n. 19704/2015

    Stabilisce principi sulla possibilità di impugnare atti successivi e sulla tutela anticipatoria del contribuente: il Collegio ha applicato il principio che l'impugnazione può essere proposta anche per far valere l'invalidità dell'atto presupposto ma richiede valutazione della scelta processuale e della tempestività.

  • Cass. n. 2868/2017; Cass. n. 17235/2018; Cass. n. 25079/2014; Cass. n. 15795/2016; Cass. Sez. U. n. 13452/2017 e n. 13453/2017

    Giurisprudenza richiamata in materia di efficacia della raccomandata informativa, prova di invio/ricezione, valore delle distinte/registri postali, e riserva di notificazione per Poste/operatore privato: il Collegio ha richiamato il contrasto giurisprudenziale ma ha ritenuto per il caso concreto che l'uso di operatore privato per atti amministrativi/tributari non inficiasse la validità delle notifiche, salvo specifiche condizioni temporali e di licenza.

Massime di principio

  • La consegna dell'atto a persona convivente diversa dal destinatario attiva, secondo consolidate interpretazioni, l'obbligo dell'invio della "lettera informativa" ex art. 60 DPR 600/1973; la giurisprudenza è però contrastante sul rilievo processuale di tale omissione e sulla sua incidenza sulla validità dell'atto.
  • Se la notificazione viziata riguarda un atto presupposto, il contribuente può impugnare l'atto successivo autonomamente impugnabile (es. cartella, comunicazione di iscrizione ipotecaria) per far valere il vizio; tuttavia è indispensabile rispettare i termini di impugnazione relativi all'atto effettivamente conosciuto, pena l'inammissibilità per tardività.
  • La produzione di copie fotostatiche da parte dell'Amministrazione è ammissibile; il disconoscimento delle copie da parte del contribuente deve essere specifico e circostanziato per imporre l'esibizione degli originali; contestazioni generiche sono inidonee.
  • L'uso di operatori postali privati per la spedizione delle raccomandate informative è generalmente ritenuto lecito per atti amministrativi/tributari dopo le modifiche normative e secondo la giurisprudenza, ma va valutato il quadro temporale e la natura dell'atto (distinzione tra atti amministrativi/tributari e atti giudiziari).
  • L'art. 156 c.p.c. (sanatoria per raggiungimento dello scopo) può operare a sanare una nullità di notifica quando l'atto ha comunque raggiunto la sua funzione informativa e il contribuente non impugna tempestivamente gli atti successivi; tuttavia tale sanatoria non è automatica e dipende dalle circostanze.
  • In caso di atti esecutivi (pignoramento, iscrizione ipotecaria) il contribuente ha strumenti alternativi (opposizione agli atti esecutivi, ricorso tributario nei termini) e l'eventuale vizio di notifica dell'atto prodromico deve essere fatto valere tempestivamente per evitare la perdita della tutela.

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