Sentenza del 08/02/2022 n. 139 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Riscossione e misure cautelari - avviso di iscrizione - ipoteca - atti prodromici - intimazione di pagamento - impugnazione - cartella di pagamento - vizi - deduzione - necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava il preavviso di iscrizione ipotecaria lamentando l'omessa notificazione di due delle cartelle di pagamento prodromiche, vizi della terza cartella (violazione art.7, comma 6, l. 20.11.1982, n. 890), la prescrizione dei crediti e l'inesistenza delle cartelle/crediti. In corso di causa è stata esperita querela di falso che ha accertato la falsità delle sottoscrizioni sugli avvisi di ricevimento di due cartelle. Tuttavia l'Agente della riscossione aveva notificato al contribuente, dopo le cartelle, l'intimazione di pagamento (atto autonomamente impugnabile) e il contribuente non aveva impugnato tale intimazione sollevando i vizi di notifica e di merito. La Commissione ha ritenuto irrilevanti i vizi delle cartelle non dedotti nell'impugnazione dell'intimazione e ha dichiarato che l'intimazione, se non impugnata, consolida la pretesa tributaria.
La decisione
Il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente a una delle cartelle (n. indicata) e ha rigettato per il resto l'appello del contribuente. Ha condannato E.D.G. al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. È stato ritenuto che la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento abbia precluso al contribuente la possibilità di far valere successivamente i vizi delle cartelle prodromiche (inclusa la prescrizione) e che, pertanto, la querela di falso sulle sottoscrizioni A/R non possa rilevare nell'impugnazione dell'avviso di iscrizione ipotecaria.
Norme richiamate
d.lgs. 31.12.1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. e)
L'intimazione di pagamento è atto autonomamente impugnabile e il contribuente ha l'onere (non la facoltà) di impugnarla per evitare il consolidamento della pretesa; la mancata impugnazione preclude la deduzione successiva dei vizi degli atti prodromici.
d.p.r. 29.9.1973, n. 602, art. 50, comma 2
L'intimazione di pagamento sostituisce l'avviso di mora ed è l'atto che deve essere impugnato tempestivamente per contestare vizi delle cartelle esecutive; la sua mancata impugnazione cristallizza la pretesa tributaria.
d.p.r. 29.9.1973, n. 602, art. 77
Norma che disciplina il preavviso di iscrizione ipotecaria; l'impugnazione di questo atto non consente di far rivivere vizi già deducibili nell'impugnazione dell'intimazione di pagamento.
Massime di principio
- Se il contribuente riceve un'intimazione di pagamento successiva a cartelle che ritiene non notificate, deve impugnare tempestivamente l'intimazione facendo valere i vizi di notifica delle cartelle prodromiche: l'intimazione è atto autonomamente impugnabile e la sua mancata impugnazione consolida la pretesa tributaria.
- Vizi di notifica o di forma/sostanza delle cartelle (inclusa la prescrizione) devono essere fatti valere nell'impugnazione dell'intimazione; non è cioè possibile sollevarli per la prima volta in un successivo giudizio contro il preavviso di iscrizione ipotecaria, salvo fatti nuovi intervenuti dopo l'intimazione.
- Una querela di falso o l'accertamento della falsità di sottoscrizioni A/R ha rilievo processuale, ma perde efficacia se non è tempestivamente collegata all'impugnazione dell'intimazione di pagamento; la prova della falsità deve essere utilizzata nel giusto momento processuale.
- Le copie prodotte dall'Amministrazione godono della presunzione di conformità agli originali; il generico disconoscimento non è sufficiente a superar tale presunzione se non sostenuto da concrete e tempestive iniziative probatorie.
- Per evitare il consolidamento della pretesa tributaria, è strategico impugnare l'intimazione di pagamento entro i termini di legge e dedurre tutti i vizi rilevati sugli atti prodromici; in caso contrario il contribuente rischia di perdere la possibilità di far valere tali censure nei gradi successivi.
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