Sentenza del 08/02/2022 n. 268 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L. srl impugnava l'atto di recupero per Euro 26.772,42 relativo a crediti d'imposta per spese sostenute per collaborazioni esterne (tre collaboratori: T., S. e G.S.) utilizzati in compensazione nel 2016, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 6 D.L. n. 145/2013. L'Agenzia contestava l'inquadramento delle prestazioni come spese per contratti di ricerca (per T.: contratto qualificato come collaborazione, soggetto professionista e non impresa; per S.: mancata prova delle ore tramite fogli presenza). La controversia verteva quindi sull'ammissibilità del credito d'imposta per ciascun collaboratore e sulla quantificazione delle sanzioni per compensazione indebita.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello principale dell'Agenzia e ha parzialmente accolto l'appello incidentale della società. In dettaglio: per il collaboratore T. è stato riconosciuto il diritto al credito (la prestazione, pur rubricata come collaborazione, è sostanzialmente qualificata come attività di ricerca e i professionisti rientrano nella nozione di "altri soggetti" ai fini dell'art. 3 comma 6); per il collaboratore S. la documentazione è stata giudicata insufficiente e il recupero del credito è stato confermato (credito disconosciuto); la posizione di G.S. era già stata ritenuta legittimamente recuperata. Quanto alle sanzioni, la Commissione ha rideterminato la sanzione al 30% del credito indebitamente compensato (anziché al 100% indicato dall'Agenzia), richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la misura ridotta si applica al credito non spettante mentre misure maggiori sono riservate al credito inesistente/fraudolento. Spese processuali compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
art. 3 comma 6 D.L. n. 145 del 2013
La nozione di "contratti di ricerca stipulati con altre imprese" include anche "altri soggetti" quali i professionisti; pertanto prestazioni rese da professionisti possono rientrare nei costi ammissibili al credito d'imposta se sostanzialmente riferite ad attività di ricerca e sviluppo.
Circolare Agenzia delle Entrate 5/E del 16/3/2016
Conferma che nella formula normativa vanno compresi anche "altri soggetti" (tra cui professionisti), supportando l'interpretazione estensiva dell'art. 3 comma 6.
Cass. Sez. U., sent. n. 3443/2021
Giurisprudenza richiamata per distinguere le sanzioni: la sanzione del 30% si applica al caso di credito non spettante (errore non fraudolento), mentre sanzioni più elevate (100%-200%) sono per il credito inesistente/fraudolento; nel caso concreto il comportamento rientra nel primo profilo.
Massime di principio
- La qualificazione formale del rapporto (es. 'collaborazione' vs 'contratto di ricerca') non è decisiva: conta la sostanza dell'incarico. Se l'oggetto è attività di ricerca e sviluppo, anche professionisti possono concorrere ai costi ammissibili al credito ex art. 3 comma 6 D.L. 145/2013.
- La documentazione va valutata nel suo complesso: fogli presenza non sono sempre indispensabili se vi sono altre prove idonee (rapporto annuale delle ore, relazione descrittiva, buste paga, contratto) che dimostrano la prestazione esclusiva e le ore dedicate alla ricerca.
- Tuttavia, incongruenze con dati anagrafici o della camera di commercio (attività dichiarata non compatibile) possono indebolire la prova del contribuente e portare al disconoscimento del credito.
- Sulle sanzioni per compensazioni indebite, va distinta la fattispecie di credito non spettante (errore o interpretazione errata) dal credito inesistente (mancanza totale del presupposto, spesso con elementi fraudolenti): per il primo il parametro sanzionatorio ordinario è il 30%, per il secondo sono previste sanzioni più severe.
- In caso di contestazione dell'Agenzia è strategico documentare con riferimento puntuale all'oggetto delle prestazioni R&D, l'allocazione delle ore e la correlazione tra attività svolta e progettualità di sviluppo prodotto; la mera generica indicazione contrattuale può non essere sufficiente.
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