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Sentenza

Sentenza del 08/02/2022 n. 268 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L. srl impugnava l'atto di recupero per Euro 26.772,42 relativo a crediti d'imposta per spese sostenute per collaborazioni esterne (tre collaboratori: T., S. e G.S.) utilizzati in compensazione nel 2016, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 6 D.L. n. 145/2013. L'Agenzia contestava l'inquadramento delle prestazioni come spese per contratti di ricerca (per T.: contratto qualificato come collaborazione, soggetto professionista e non impresa; per S.: mancata prova delle ore tramite fogli presenza). La controversia verteva quindi sull'ammissibilità del credito d'imposta per ciascun collaboratore e sulla quantificazione delle sanzioni per compensazione indebita.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello principale dell'Agenzia e ha parzialmente accolto l'appello incidentale della società. In dettaglio: per il collaboratore T. è stato riconosciuto il diritto al credito (la prestazione, pur rubricata come collaborazione, è sostanzialmente qualificata come attività di ricerca e i professionisti rientrano nella nozione di "altri soggetti" ai fini dell'art. 3 comma 6); per il collaboratore S. la documentazione è stata giudicata insufficiente e il recupero del credito è stato confermato (credito disconosciuto); la posizione di G.S. era già stata ritenuta legittimamente recuperata. Quanto alle sanzioni, la Commissione ha rideterminato la sanzione al 30% del credito indebitamente compensato (anziché al 100% indicato dall'Agenzia), richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la misura ridotta si applica al credito non spettante mentre misure maggiori sono riservate al credito inesistente/fraudolento. Spese processuali compensate integralmente tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 3 comma 6 D.L. n. 145 del 2013

    La nozione di "contratti di ricerca stipulati con altre imprese" include anche "altri soggetti" quali i professionisti; pertanto prestazioni rese da professionisti possono rientrare nei costi ammissibili al credito d'imposta se sostanzialmente riferite ad attività di ricerca e sviluppo.

  • Circolare Agenzia delle Entrate 5/E del 16/3/2016

    Conferma che nella formula normativa vanno compresi anche "altri soggetti" (tra cui professionisti), supportando l'interpretazione estensiva dell'art. 3 comma 6.

  • Cass. Sez. U., sent. n. 3443/2021

    Giurisprudenza richiamata per distinguere le sanzioni: la sanzione del 30% si applica al caso di credito non spettante (errore non fraudolento), mentre sanzioni più elevate (100%-200%) sono per il credito inesistente/fraudolento; nel caso concreto il comportamento rientra nel primo profilo.

Massime di principio

  • La qualificazione formale del rapporto (es. 'collaborazione' vs 'contratto di ricerca') non è decisiva: conta la sostanza dell'incarico. Se l'oggetto è attività di ricerca e sviluppo, anche professionisti possono concorrere ai costi ammissibili al credito ex art. 3 comma 6 D.L. 145/2013.
  • La documentazione va valutata nel suo complesso: fogli presenza non sono sempre indispensabili se vi sono altre prove idonee (rapporto annuale delle ore, relazione descrittiva, buste paga, contratto) che dimostrano la prestazione esclusiva e le ore dedicate alla ricerca.
  • Tuttavia, incongruenze con dati anagrafici o della camera di commercio (attività dichiarata non compatibile) possono indebolire la prova del contribuente e portare al disconoscimento del credito.
  • Sulle sanzioni per compensazioni indebite, va distinta la fattispecie di credito non spettante (errore o interpretazione errata) dal credito inesistente (mancanza totale del presupposto, spesso con elementi fraudolenti): per il primo il parametro sanzionatorio ordinario è il 30%, per il secondo sono previste sanzioni più severe.
  • In caso di contestazione dell'Agenzia è strategico documentare con riferimento puntuale all'oggetto delle prestazioni R&D, l'allocazione delle ore e la correlazione tra attività svolta e progettualità di sviluppo prodotto; la mera generica indicazione contrattuale può non essere sufficiente.

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