Sentenza del 08/02/2022 n. 546 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Imposta di registro - Avviso di rettifica e liquidazione - Comparazione con beni simili - Motivazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro relativo ad atti concernenti beni immobili, emesso a seguito di comparazione con atti relativi a beni simili. Il punto controverso riguarda la sufficienza della motivazione dell'avviso quando la rettifica si basa su comparazioni: in particolare se sia necessario allegare integralmente l'atto usato per la comparazione oppure sia sufficiente riprodurne il contenuto essenziale, ossia le parti utili a far comprendere il parametro adottato per la rettifica.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che l'avviso di rettifica e liquidazione sia adeguatamente motivato se contiene la riproduzione del contenuto essenziale dell'atto utilizzato per la comparazione, cioè le parti necessarie a far comprendere il parametro adottato per la rettifica. In tal modo è considerato assolto anche l'obbligo di allegare all'avviso l'atto utilizzato per la comparazione. Ne consegue la validità dell'avviso di rettifica adottato dall'amministrazione.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico imposta di registro)
La norma sul procedimento di liquidazione dell'imposta di registro è interpretata nel senso che l'avviso di rettifica deve essere motivato; la riproduzione delle parti essenziali dell'atto comparato è considerata sufficiente per documentare il parametro di rettifica e per adempiere all'obbligo di allegazione.
Principio generale della motivazione degli atti amministrativi (Legge sul procedimento amministrativo)
Il principio richiede che l'atto amministrativo contenga le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la decisione. Nel caso di rettifiche basate su comparazioni, la motivazione si considera adeguata se esplicita il parametro utilizzato e rende verificabile la comparazione.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione effettua una rettifica dell'imposta di registro basata sulla comparazione con atti relativi a beni simili, è sufficiente che l'avviso riproduca le parti essenziali dell'atto comparato che hanno determinato il parametro di rettifica; non è sempre necessario allegare integralmente l'atto.
- La motivazione dell'avviso deve rendere chiaro e verificabile il criterio seguito: indicazione delle caratteristiche rilevanti (es. ubicazione, consistenza, destinazione d'uso, categoria catastale, prezzo) e la correlazione fra tali caratteristiche e il valore assunto per la rettifica.
- Il contribuente può contestare la comparazione dimostrando l'inidoneità o la non comparabilità dei beni utilizzati dall'Amministrazione, oppure producendo atti o perizie contrariamente dimostranti il valore effettivo.
- Mancanze nella riproduzione delle parti essenziali o nella spiegazione del parametro possono rendere la motivazione insufficiente e quindi impugnabile; la valutazione è concreta e si basa sulla verifica se il contenuto riprodotto permetta effettivamente la ricostruzione del criterio seguito.
- In fase di contestazione amministrativa o giurisdizionale, è utile per l'Amministrazione documentare espressamente i criteri di selezione dei confronti e per il contribuente produrre comparazioni alternative e dati obiettivi che mettano in discussione la scelta operata dall'Amministrazione.
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