Cassazione Civile, Ordinanza n. 34674/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due soggetti, uno dei quali una società in liquidazione, hanno proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. contro due cartelle di pagamento emesse dall’agente della riscossione per il recupero di somme collegate a un finanziamento assistito da garanzia pubblica. Le cartelle traevano origine dall’escussione del fondo di garanzia per le piccole imprese, gestito da MCC, a seguito dell’inadempimento della società beneficiaria del finanziamento; i ricorrenti erano fideiubenti della banca erogatrice del mutuo in quanto soci della mutuataria fallita. In cassazione hanno dedotto sette motivi: nei primi quattro hanno contestato la natura pubblicistica del credito e la possibilità di ricorrere alla riscossione esattoriale, sostenendo che il credito di MCC sarebbe di matrice privatistica, che la garanzia pubblica non si assimilerebbe alla fideiussione tipica e che mancasse un idoneo titolo esecutivo per emettere cartella; hanno inoltre contestato il regime del privilegio e la qualificazione dell’art. 8-bis l. 33/2015. Con i motivi quinto e sesto hanno censurato la mancata sospensione del giudizio di appello in pendenza di un autonomo giudizio antitrust e la mancata declaratoria di nullità delle fideiussioni, omnibus e specifiche, perché riproduttive dello schema ABI ritenuto anticoncorrenziale. Con il settimo motivo hanno subordinatamente chiesto la riforma della decisione nel caso di accoglimento dei motivi precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, affermando la legittimità della riscossione mediante cartella esattoriale del credito di MCC, poiché l’escussione della garanzia pubblica determina surrogazione legale del gestore del fondo nella posizione del garantito e il relativo credito mantiene natura privilegiata e pubblicistica, recuperabile ai sensi dell’art. 17 d.lgs. 46/1999. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per difetto di autosufficienza, osservando inoltre che la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non ricorreva nel caso prospettato. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo per difetto di specificità, rilevando comunque che la sentenza impugnata era sorretta da due rationes decidendi autonome, ciascuna sufficiente da sola a reggere il decisum. Il settimo motivo è stato assorbito o comunque privo di autonoma decisività. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti.
Norme richiamate
Utilizzato come base dell’opposizione all’esecuzione proposta contro le cartelle di pagamento.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la qualificazione della surrogazione invocata da MCC.
artt. 1949, 1954, 1298, 1299 c.c.
Richiamati dai ricorrenti per sostenere l’inquadramento della garanzia e i rapporti tra coobbligati e garanti.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che la garanzia non fosse assimilabile alla fideiussione tipica.
Invocato per contestare il regime di privilegio del credito.
art. 11 preleggi
Richiamato dai ricorrenti nel contestare l’interpretazione estensiva della disciplina speciale.
artt. 12 e 14 preleggi
Richiamati dai ricorrenti nel contestare la lettura delle norme speciali.
Indicato nel ricorso, ma dalla sentenza non emerge una specifica ratio applicativa autonoma.
La Corte afferma che, per il credito privilegiato di natura pubblica, la riscossione esattoriale e la formazione del titolo mediante cartella sono legittime ai sensi della disciplina sulla riscossione delle entrate pubbliche.
Richiamato dai ricorrenti sulla necessità dell’accertamento incidentale della nullità delle fideiussioni.
Richiamato dai ricorrenti nel censurare la pronuncia della Corte territoriale.
art. 101 Cost.
Richiamato dai ricorrenti quale parametro di correttezza del contraddittorio e del decisum.
Richiamato nel motivo relativo alla competenza sulle nullità antitrust delle fideiussioni.
Richiamato per sostenere la competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa.
La Corte ne esclude l’applicazione perché non ricorreva un rapporto di pregiudizialità necessaria tra i giudizi nei termini prospettati.
Richiamato per contestare la disciplina antitrust delle fideiussioni conforme allo schema ABI.
art. 101 TFUE
Richiamato come parametro antitrust sovranazionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla pretesa contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato nel motivo antitrust in tema di prova della nullità/illiceità delle fideiussioni.
Richiamato nel motivo antitrust in tema di presunzioni e prova.
Richiamati nel motivo antitrust in tema di valutazione della prova.
La Corte lo considera norma meramente ripetitiva e non innovativa, coerente con il regime generale di natura pubblica del credito recuperato dal fondo.
art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998
È interpretato nel senso che il privilegio assiste anche il credito del gestore del fondo di garanzia che abbia escusso la garanzia, in coerenza con la finalità pubblica di sostegno alle imprese.
art. 2, comma 100, lett. a), l. 662/1996
Richiamato quale base del fondo di garanzia per le piccole imprese e del relativo meccanismo pubblicistico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per le conseguenze economiche processuali connesse al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando il gestore di un fondo pubblico di garanzia escute la garanzia concessa a sostegno di un finanziamento alle imprese, si verifica surrogazione legale nella posizione del creditore garantito e il credito recuperatorio conserva natura pubblicistica e privilegiata, con conseguente legittimità del recupero tramite cartella esattoriale.
- La qualificazione del credito come privilegiato non riguarda solo la graduazione sostanziale, ma può riflettersi anche sulla modalità di riscossione, se la legge speciale rinvia espressamente alla procedura esattoriale propria dei crediti pubblici.
- La disciplina speciale sui fondi pubblici di garanzia va interpretata in modo estensivo in funzione della finalità pubblica di sostegno alle imprese, anche quando il finanziamento originario sia ormai venuto meno o sia stato revocato.
- Nel ricorso per cassazione, il motivo che censura la mancata sospensione del giudizio o la gestione di una questione pregiudiziale richiede specifica allegazione e trascrizione degli atti rilevanti, altrimenti è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Se la sentenza impugnata è sorretta da rationes decidendi autonome e indipendenti, l’inammissibilità o l’infondatezza della censura che colpisce una sola di esse rende irrilevante l’esame delle altre, perché la decisione resterebbe comunque ferma su una base non scalfita.
- La deduzione di nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI e per violazione antitrust deve essere proposta con motivi specifici e coerenti con la reale struttura della sentenza impugnata; la critica generica o solo assertiva non supera il vaglio di ammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34504/2024 del 27/12/2024
- ordinanza_civile · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34507/2024 del 27/12/2024
- ordinanza_civile · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34511/2024 del 27/12/2024
- ordinanza_civile · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34518/2024 del 27/12/2024
- ordinanza_civile · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34520/2024 del 27/12/2024
- ordinanza_civile · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34522/2024 del 27/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →