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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20571/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato due cartelle di pagamento conosciute tramite estratto di ruolo, deducendone l’omessa notifica. I giudici tributari avevano ritenuto tardivo/inammissibile il ricorso e, in appello, avevano considerato che la contribuente dovesse essere qualificata come erede pura e semplice del de cuius, perché nel possesso dei beni ereditari e non aveva redatto l’inventario nel termine di legge; sulla base di tale presupposto era stata confermata la validità della notifica delle cartelle. La Corte di cassazione, con ordinanza precedente, aveva rigettato il ricorso della contribuente ritenendo inammissibili i motivi che contestavano la qualità di erede e la valutazione delle prove. La contribuente ha quindi proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c.: secondo la ricorrente la Corte avrebbe supposto erroneamente che il padre fosse proprietario dell’immobile in cui ella abitava, mentre dagli atti sarebbe emerso che l’immobile era solo condotto in locazione dal de cuius; ciò avrebbe escluso il possesso dei beni ereditari e, quindi, l’obbligo di inventario e la conseguente qualità di erede pura e semplice. Ha inoltre contestato la proposizione di un secondo ricorso identico al primo, iscritto con diverso numero di ruolo.

La decisione

La Corte ha riunito i due giudizi di revocazione, ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso per il principio di consumazione dell’impugnazione, e ha comunque dichiarato inammissibile anche il primo ricorso perché la censura non integrava un errore revocatorio: non si trattava di svista percettiva su un fatto non controverso, ma di contestazione dell’interpretazione degli accertamenti di merito e della motivazione dell’ordinanza precedente. La Corte ha rilevato che la decisione impugnata aveva effettivamente esaminato la questione della qualità di erede e del possesso dei beni, sicché la doglianza atteneva a un preteso errore di giudizio e non di fatto. Entrambi i ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili, con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo nei casi tassativi, tra cui l’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore revocatorio ricorre solo se la decisione è fondata sulla supposizione dell’esistenza di un fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa, oppure sull’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia e sia decisivo.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato ai fini della trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato ai fini della trattazione camerale del ricorso.

  • art. 485 c.c.

    Richiamato nel precedente ricorso per cassazione in tema di possesso dei beni ereditari e formazione dell’inventario.

  • art. 519 c.c.

    Richiamato nel precedente ricorso per cassazione in tema di rinuncia all’eredità.

  • art. 521 c.c.

    Richiamato nel precedente ricorso per cassazione in tema di effetti della rinuncia e chiamata all’eredità.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel precedente ricorso per cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel precedente ricorso per cassazione in tema di onere della prova.

  • art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel precedente ricorso per cassazione in materia di poteri istruttori del giudice tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il contributo unificato, nella parte finale del provvedimento.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per affermare che la limitazione della revocazione ai soli errori di fatto non viola i vincoli costituzionali sul sistema delle impugnazioni.

Massime di principio

  • La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è esperibile solo per errore di fatto, cioè per una svista percettiva su un fatto storico non controverso, decisivo e immediatamente riscontrabile dagli atti; resta escluso ogni errore di diritto, di valutazione o di giudizio.
  • Non integra errore revocatorio la censura che, sotto l’apparenza della svista fattuale, miri in realtà a contestare l’interpretazione degli accertamenti di merito o la motivazione della precedente decisione di legittimità.
  • Se la Corte di cassazione ha effettivamente esaminato e deciso sul motivo o sulla questione, anche con motivazione sintetica o non aderente a tutte le argomentazioni di parte, non è configurabile errore revocatorio per omessa pronuncia sul punto.
  • Il fatto asseritamente erroneamente percepito non deve essere stato oggetto di dibattito tra le parti; se il punto è controverso e il giudice lo valuta, l’errore denunciato è di giudizio e non di fatto.
  • La proposizione di un secondo ricorso identico al primo, senza che sia chiaramente finalizzato a sostituire un ricorso affetto da vizi, è inammissibile per il principio di consumazione dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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