Cassazione Civile, Ordinanza n. 21388/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, ai fini IRES e IRAP, costi relativi al servizio idrico, all'ICI e agli interessi passivi di mutui/finanziamenti bancari, ritenendoli indebitamente dedotti. La società contribuente ha contestato l'atto sostenendo che tali oneri fossero inerenti all'attività di impresa e, quanto agli interessi passivi, che fossero stati capitalizzati nel valore delle rimanenze degli immobili in costruzione, così da essere integralmente deducibili. Il primo motivo di ricorso per cassazione ha denunciato violazione degli artt. 96 e 110, comma 1, lett. b), del TUIR e dell'art. 15 del d.lgs. n. 600/1973, lamentando che la CTR avesse escluso la deducibilità integrale degli interessi passivi applicando il limite dell'art. 96 anziché il regime della capitalizzazione nel costo dei beni ex art. 110. Il secondo motivo ha censurato la motivazione della sentenza d'appello come meramente apparente, in relazione al recupero dei costi per servizio idrico e ICI.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la deducibilità integrale degli interessi passivi è possibile solo se essi risultino effettivamente compresi nel costo dei beni ai sensi dell'art. 110 TUIR; nel caso concreto la CTR aveva accertato che dalla nota integrativa non emergeva una chiara e analitica capitalizzazione degli interessi nelle rimanenze, sicché tali oneri restavano soggetti al regime generale dell'art. 96 TUIR. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la motivazione della CTR, pur sintetica, non era apparente: essa consentiva di comprendere l'iter logico seguito e rendeva conto anche del trattamento degli ulteriori costi (servizio idrico e ICI), richiamando la genericità delle contestazioni e la mancata prova della loro inclusione nelle rimanenze. Conseguentemente, la società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 96 d.P.R. n. 917 del 1986
Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi dell'art. 110, sono deducibili nei limiti della capienza degli interessi attivi e, per l'eccedenza, entro il 30% del risultato operativo lordo; la norma disciplina il regime generale di deducibilità degli interessi passivi.
art. 110 d.P.R. n. 917 del 1986
Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa, gli interessi passivi sui prestiti contratti per la costruzione o ristrutturazione sono compresi nel costo solo se effettivamente capitalizzati secondo corrette modalità contabili; in tal caso possono incidere sul costo del bene e non restano soggetti al solo limite generale dell'art. 96.
art. 15 d.lgs. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente insieme agli artt. 96 e 110 TUIR quale parametro della censura sulla deducibilità dei costi e degli oneri finanziari.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per dedurre il vizio di motivazione; la Corte ribadisce che è censurabile solo la motivazione apparente o l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
Richiamato come parametro del denunciato vizio motivazionale/potenziale omessa pronuncia, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione.
Richiamato per sostenere l'apparenza della motivazione; la Corte afferma che la sentenza impugnata contiene una motivazione sufficiente e non meramente apparente.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in relazione al requisito di motivazione della sentenza tributaria; la Corte ritiene che la CTR abbia comunque esposto il percorso argomentativo essenziale.
Richiamato in tema di motivazione della sentenza; la Corte esclude il vizio denunciato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a base del primo motivo per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale posta a base del secondo motivo per nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, consente il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Richiamato per definire il risultato operativo lordo ai fini dell'art. 96 TUIR.
Massime di principio
- Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività d'impresa, gli interessi passivi sui finanziamenti possono essere dedotti integralmente solo se risultano effettivamente e analiticamente capitalizzati nel costo del bene ai sensi dell'art. 110 TUIR; in difetto, trovano applicazione i limiti generali di deducibilità dell'art. 96 TUIR.
- La capitalizzazione degli interessi passivi nel costo delle rimanenze deve emergere con chiarezza dalla documentazione contabile e dalla nota integrativa; non è sufficiente un richiamo indiretto o una ricostruzione ex post fondata su documenti informali o su confronti presuntivi tra valori di bilancio e contratti di finanziamento.
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza presenti un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, come motivazione apparente, mancanza assoluta di motivi o contrasti irriducibili; non è sindacabile la mera sintesi espositiva se il percorso argomentativo è comunque comprensibile.
- La motivazione per relationem è legittima quando il giudice di merito faccia proprie, in modo intellegibile, le argomentazioni richiamate e consenta di ricostruire l'iter logico decisorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21253/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21254/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21255/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21256/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21257/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21258/2025 del 25/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →