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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3398/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati previsti dagli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, del D.P.R. n. 309/1990, per avere, in concorso, detenuto oltre 800 g di eroina e circa 1,2 kg di cocaina e contribuito alla provvista per l'acquisto. Due motivi: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni successive al 20 marzo 2019 perché la proroga del decreto sarebbe stata illegittima e motivata per relationem su nota di polizia ripetitiva; la conseguente esclusione delle conversazioni su cui si fonda la gravità indiziaria; 2) contraddittorietà della motivazione relativa al pericolo di reiterazione, dato che l'ordinanza aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis, e censura per mancata considerazione del cosiddetto tempo silente, del lungo intervallo tra i fatti e la misura cautelare, e della disparità di trattamento rispetto ad altro indagato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sulla prima censura la Corte ha ritenuto che la proroga delle intercettazioni non richieda necessariamente l'emersione di nuovi elementi dalle conversazioni già captate, ma solo la persistenza dei presupposti che giustificano l'uso delle intercettazioni (indizi sufficienti e necessità investigativa); nel caso concreto la persistenza è confermata dall'inizio dei contatti il 21 marzo 2019 e dalla successiva cessione del 25 marzo, grazie alle quali è stato possibile il sequestro. Sulla seconda censura la Corte ha dichiarato inammissibili e manifestamente infondate le doglianze: i giudici non hanno negato i contatti con soggetti mafiosi ma hanno escluso che la transazione fosse nell'interesse dell'associazione; la questione del tempo silente non era stata sollevata davanti al Tribunale del riesame e non può essere dedotta per la prima volta ora; la presunta disparità di trattamento rispetto ad altro indagato non è stata dimostrata con elementi idonei a provare l'identità delle posizioni; le critiche sulla scelta della misura si risolvono in censure di fatto non sindacabili in questa sede. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti)

    art. 73, comma 1, e art. 80, comma 2

    Norme sostanziali che inquadrano i reati di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti; usate per definire la gravità del reato che ha giustificato la misura cautelare

  • Art. 13, comma 2, d.l. n. 152 del 1991, conv. con legge n. 203 del 1991

    Interpretata nel senso che la proroga delle intercettazioni richiede la persistenza dei presupposti iniziali (indizi sufficienti e necessità investigativa) ma non impone necessariamente che emergano nuovi elementi dalle conversazioni già eseguite

  • Art. 267, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato come norma generale che non subordina la proroga delle intercettazioni all'emersione di elementi nuovi; rilevanza della persistenza dei presupposti autorizzativi

  • Art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha escluso l'applicazione dell'aggravante mafiosa: l'esistenza di contatti con soggetti mafiosi non è di per sé sufficiente a dimostrare che il reato sia stato commesso nell'interesse dell'associazione

  • Sezioni unite, sentenza n. 30347 del 2007 (Aguneche)

    Richiamata come richiamo giurisprudenziale sulla stretta interpretazione delle intercettazioni; la Corte ha però precisato che la normativa non richiede sempre sopravvenienze investigative per autorizzare proroghe

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • La proroga delle intercettazioni richiede la persistenza dei presupposti originari (indizi sufficienti e necessità investigativa) ma non necessariamente l'emersione di nuovi elementi dalle intercettazioni già eseguite
  • La mera presenza di contatti tra un indagato e soggetti inseriti in contesti mafiosi non prova automaticamente che l'illecito sia stato commesso nell'interesse dell'associazione mafiosa; occorre collegamento probatorio specifico
  • Le doglianze relative al cosiddetto tempo silente o ad altri profili omessi dal giudice di merito devono essere tempestivamente sollevate nei gradi di giudizio in cui è possibile la discussione; non possono essere introdotte per la prima volta in sede che non è competente a riesaminare specifici fatti non dedotti prima
  • La comparazione con la posizione di altri indagati per invocare disparità di trattamento richiede una dimostrazione dettagliata dell'identità delle posizioni e dei ruoli; la semplice identità dell'incolpazione non è sufficiente
  • Le censure che si risolvono in questioni di fatto (valutazione del materiale probatorio e scelta della misura cautelare) sono difficilmente rivedibili in sede di legittimità se non sono fondate su errori di diritto o vizi motivazionali evidenti
  • Chi impugna l'utilizzo di intercettazioni per eccessiva durata deve specificare perché le esigenze investigative si siano esaurite alla scadenza dell'autorizzazione originaria; la persistenza della necessità investigativa può essere dimostrata anche dalla successiva attività intercettiva che produce elementi utili

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