Cassazione Penale, Sentenza n. 3378/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Messina, della condanna per detenzione illecita di sostanza stupefacente (10,065 g di marijuana, ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990). Il ricorrente ha dedotto: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), sostenendo l'assenza di abitualità trattandosi di un singolo episodio e la mancanza di precedenti; (ii) violazione di legge e divergenza tra dispositivo e motivazione perché la Corte d'appello avrebbe confermato la pena di primo grado (6 mesi e 1.032 euro di multa) senza indicare il calcolo specifico e, nella motivazione, appariva un calcolo che portava a una pena più mite (presunto refuso o discrepanza)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito dei motivi esaminati, ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: la Corte d'appello ha correttamente escluso la particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p., valorizzando il quantitativo di circa 10 grammi e la presenza di strumenti (bilancini di precisione, rotolo di carta stagnola) sintomatici di destinazione allo spaccio e dunque di gravità della condotta. Il secondo motivo è stato invece riconosciuto manifestamente fondato nella parte in cui la discrepanza tra dispositivo e motivazione è da ricondurre a un mero refuso e non a una diversa determinazione della pena; tuttavia l'esame complessivo ha portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
Norma che sanziona la detenzione di stupefacenti; il giudice ha qualificato il fatto ai sensi di questa disposizione in relazione ai circa 10,065 grammi di marijuana
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità non è stata ritenuta applicabile: il giudice ha valutato il quantitativo e gli strumenti come indicatori di gravità e di destinazione allo spaccio, escludendo quindi la particolare tenuità
art. 27 Cost.
Richiamato in motivazione e nelle censure ma non utilizzato per ritenere la non punibilità; il riferimento costituzionale non ha condotto all'applicazione dell'art. 131-bis nel caso concreto
art. 130, 442, 547, 605 c.p.p.
art. 130, art. 442, art. 547, art. 605 c.p.p.
Norme processuali richiamate nelle censure relative a possibile divergenza tra dispositivo e motivazione; la Corte ha ritenuto la discrepanza riconducibile a un mero refuso
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020)
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, conv. L. n. 176/2020
Norma richiamata per la modalità di trattazione in Cassazione (procedimento a trattazione scritta)
Massime di principio
- La mera quantità contenuta intorno a 10 grammi di marijuana, se accompagnata da strumenti tipici (bilancini, materiale per il confezionamento), può giustificare il rifiuto dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), perché tali elementi sono valutati come indizi di destinazione allo spaccio e di maggiore gravità del fatto
- L'assenza di precedenti e il fatto che si tratti di un singolo episodio sono elementi rilevanti ma non necessariamente determinanti: il giudice valuta globalmente gravità, modalità e contesto della condotta per decidere sull'art. 131-bis
- Errori di scrittura o discrasie formali tra dispositivo e motivazione, se chiaramente riconducibili a un mero refuso e la volontà della Corte di merito risulta inequivocabile, non comportano automaticamente la riforma della decisione sostanziale; tuttavia è opportuno che le corti correggano tali errori per evitare contestazioni
- In Cassazione l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata anche dopo l'esame di singoli motivi; l'esito favorevole su un motivo non sempre comporta l'accoglimento del ricorso se sussistono vizi procedurali o formali che ne impediscono l'ammissione
- Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis è consigliabile fornire al giudice elementi concreti e specifici (quantità minima, assenza di strumenti per lo spaccio, contesto personale e sociale) che escludano ogni indice di destinazione alla cessione
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