Cassazione Penale, Sentenza n. 3374/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato con più censure: 1) nullità della sentenza di primo grado per dichiarazione di contumacia del Peluso nonostante si trovasse agli arresti domiciliari per altra causa, con conseguente legittimo impedimento a comparire; 2) inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per mancato deposito degli originali dei supporti informatici e dei verbali di autorizzazione/inizio/fine captazione; 3) vizio di motivazione per attribuzione della titolarità di una utenza al Peluso basata solo sul riconoscimento vocale dell'agente, mentre per altri imputati analoghe tecniche non hanno determinato condanne; 4) omessa valutazione delle allegazioni difensive relative al diniego delle attenuanti generiche con riguardo alla successiva attività di risocializzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha stabilito che la condizione del Peluso agli arresti domiciliari per altra causa, comunicata o conosciuta dal giudice, integra un legittimo impedimento a comparire che impedisce la dichiarazione di contumacia e impone il rinvio del procedimento e la traduzione dell'imputato. Per tali ragioni la Corte ha annullato sia la sentenza impugnata della Corte d'appello di Roma sia la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito le altre doglianze e determinato l'annullamento con rinvio.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Riferimento alle fattispecie di spaccio e alle distinzioni tra commi 1 e 4; utilizzata per descrivere i reati contestati e le loro estinzioni per prescrizione in direttive di quantificazione della pena
Codice penale, art. 81, secondo comma
Richiamato in relazione all'unificazione delle pene tra più condanne e precedenti decisioni irrevocabili per la rideterminazione della pena complessiva
Codice di procedura penale, artt. 178, comma 1, lett. c) e 179
Norme richiamate come parametri per valutare la legittimità della dichiarazione di contumacia e i vizi formali dell'ordinanza che la dispone; la Corte ha ritenuto che la conoscenza di un legittimo impedimento preclude la contumacia
Codice di procedura penale, artt. 268 e ss.
Norme sulla utilizzazione e conservazione dei supporti di intercettazione e sui relativi verbali; richiamate nel ricorso per dedurre l'inutilizzabilità delle captazioni in assenza degli originali
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite n. 37483 del 26/09/2006 (Arena)
Principio consolidato secondo il quale la conoscenza da parte del giudice di un legittimo impedimento del detenuto preclude la dichiarazione di contumacia, salvo consenso dell'imputato a procedere in sua assenza
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite n. 7635 del 30/09/2021 (Costantino)
Precisazione secondo cui la restrizione agli arresti domiciliari per altra causa, se documentata o comunicata al giudice, è un impedimento legittimo che impone il rinvio e la traduzione dell'imputato
Massime di principio
- La presenza di un impedimento legittimo dell'imputato, come la detenzione o gli arresti domiciliari per altra causa, se nota o comunicata al giudice, impedisce la dichiarazione di contumacia e impone il rinvio dell'udienza e la traduzione dell'imputato; l'onere di tempestiva comunicazione non può essere fatto gravare sull'imputato nello stesso modo in cui grava sul difensore
- La nullità o l'irregolarità nella dichiarazione di contumacia è un vizio che può determinare l'annullamento della sentenza con rinvio per un nuovo giudizio quando l'impedimento era legittimo e conosciuto dall'autorità giudicante
- Le intercettazioni sono potenzialmente inutilizzabili se non sono disponibili gli originali dei supporti informatici o i verbali essenziali (autorizzazione, inizio, fine); il deposito di copie richiede adeguata motivazione e prova della conformità agli originali
- Il riconoscimento vocale effettuato da un agente d'ascolto non è, di per sé, sufficiente a fondare una condanna senza elementi di riscontro; l'attribuzione di utenze o di parole pronunciate deve essere corroborata da ulteriori elementi oggettivi
- La valutazione delle attenuanti generiche e delle attività di risocializzazione deve essere esaminata e motivata dal giudice in modo specifico; l'omessa considerazione di tali circostanze può costituire vizio di motivazione impugnabile
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