Cassazione Penale, Sentenza n. 3379/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per rapina aggravata deducendo: 1) vizio di motivazione sull'attendibilità della persona offesa, per assenza di riscontri esterni alle sue dichiarazioni (perquisizione negativa); 2) travisamento della prova in relazione al certificato del pronto soccorso, che secondo la difesa non si concilierebbe con una colluttazione prolungata e concitata e la cui origine delle lesioni renderebbe il certificato non idoneo come riscontro; 3) vizio di motivazione riguardo all'individuazione fotografica, contestando la composizione dell'album (effigi di soggetti molto più anziani del ricorrente) e sostenendo che il riconoscimento non potrebbe riscontrare le dichiarazioni della persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e in fatto. Ha ritenuto che la sentenza impugnata rispondesse al devoluto della sentenza rescindente della Corte di legittimità che aveva già criticato l'assoluzione precedente per difetto di motivazione rafforzata. Il collegio ha considerato che le censure proposte siano questioni di fatto non sindacabili in questa sede e ha giudicato non illogica la valutazione della Corte d'appello sull'attendibilità della persona offesa (anche per il pronto intervento dei Carabinieri) e sulla tempestività e certezza dell'identificazione fotografica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Vito Masi, liquide in complessivi euro 3.510.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
art. 23, comma 8, d. l. n. 137 del 2020
Riferimento alla disciplina che ha consentito il trattamento cartolare del procedimento (valutazione del ricorso senza discussione orale)
art. 7, d.l. 23 luglio 2021, n. 105
art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105
Ulteriore norma che regola il procedimento cartolare e le modalità di trattazione scritta del ricorso
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per rinnovare il sindacato di merito su questioni puramente fattuali: motivi generici che contestano valutazioni probatorie senza censure di diritto precise sono inammissibili.
- Se una sentenza di legittimità precedente ha già censurato una precedente assoluzione per difetto di motivazione rafforzata, il giudice di rinvio deve affrontare e motivare i punti indicati; le successive censure che si limitano a rimettere in discussione i fatti trovati dal giudice non sono ammissibili in Cassazione.
- L'assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni della persona offesa non determina automaticamente l'innocenza: la tempestività delle dichiarazioni, l'immediato allarme alle forze dell'ordine e la certezza dell'identificazione fotografica possono suffragare l'attendibilità della vittima.
- Incoerenze apparenti tra referti medici e ricostruzione dei fatti richiedono una valutazione complessiva del quadro probatorio; la discrepanza non esclude di per sé la ricostruzione accusatoria se il giudice valorizza altri elementi probatori.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può prevedere sanzioni pecuniarie (es. somme alla Cassa delle ammende) nonché l'obbligo di rifondere le spese della parte civile vittoriosa.
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