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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3381/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per due motivi principali: (1) omissione di motivazione in relazione all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., nonostante la richiesta difensiva e la circostanza che l'episodio di evasione fosse avvenuto nella corte pertinenziale e recintata della sua abitazione; (2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla prescrizione ex art. 157 c.p., sostenendo che il reato, commesso il 16 gennaio 2014, fosse ormai estinto e che le sospensioni riferite all'emergenza COVID non fossero utili a prolungarne i termini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva omesso di esaminare la richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis, limitandosi ad accordare le circostanze attenuanti generiche; sul punto, però, la Cassazione ha proceduto a considerare la prescrizione: il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi, ex artt. 157 e 161 c.p.) è maturato il 18 luglio 2022 tenendo conto di due periodi di sospensione complessivi pari a 366 giorni (302 giorni per il rinvio tra il 19/03/2019 e il 15/01/2020 e 64 giorni per il periodo di emergenza COVID ai sensi dell'art. 83 d.l. n. 18/2020). Perciò ha disposto l'immediata declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 129, comma 1, c.p.p., non rilevando elementi tali da giustificare una pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma richiamata dal difensore come causa di non punibilità per fatti di scarsa offensività (pertinenza/area privata). La Corte d'appello non ha esaminato la richiesta; la Cassazione rileva l'omissione ma decide sul profilo della prescrizione senza statuire sull'applicabilità concreta della norma.

  • art. 157 cod. pen.

    Determinazione del termine di prescrizione del reato. La Cassazione ha ritenuto che, con riferimento al reato commesso nel 2014, il termine massimo previsto dagli artt. 157 e 161 c.p. sia maturato il 18/07/2022.

  • art. 161 cod. pen.

    Utilizzato insieme all'art. 157 per determinare il termine massimo di prescrizione applicabile al reato di evasione contestato.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    art. 129, commi 1 e 2, c.p.p.

    Articolo che impone la declaratoria di estinzione del reato quando la prescrizione è intervenuta (comma 1) e disciplina la pronuncia di assoluzione quando emergono elementi di non colpevolezza o di non punibilità (comma 2). La Cassazione ha disposto la declaratoria di estinzione ex comma 1 non ritenendo applicabili i presupposti per una pronuncia assolutoria ex comma 2.

  • art. 83 d.l. n. 18 del 2020 (conv. L. n. 27 del 2020)

    art. 83 d.l. n. 18/2020, conv. L. n. 27/2020

    Norma richiamata per il periodo di sospensione dei termini processuali durante l'emergenza COVID; la Cassazione ha conteggiato 64 giorni di sospensione dovuti a tale disposizione nel calcolo della prescrizione.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 (conv. L. n. 176 del 2020)

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, conv. L. n. 176/2020

    Riferimento procedurale: il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta ai sensi della disposizione citata.

Massime di principio

  • Se il difensore chiede l'applicazione di una causa di non punibilità (es. art. 131-bis c.p.), la sentenza che decide deve esaminare ed articolare le ragioni per cui la causa è applicabile o no; l'omissione di tale esame può integrare vizio motivazionale.
  • La prescrizione deve essere calcolata tenendo conto dei termini stabiliti dagli artt. 157 e 161 c.p. e di eventuali sospensioni previste dalla legge (inclusi i periodi relativi all'emergenza COVID ove applicabili). Se dalla conta risulta intervenuta la prescrizione, il giudice di cassazione deve dichiarare l'estinzione del reato e annullare la sentenza senza rinvio salvo che emergano elementi per una pronuncia di assoluzione.
  • La concessione di circostanze attenuanti generiche non equivale all'esame o alla pronuncia sulla sussistenza di una causa di non punibilità: sono istituti distinti e vanno motivati separatamente.
  • In presenza di possibile estinzione per prescrizione il ricorrente dovrebbe fornire al giudice calcoli chiari dei termini e delle sospensioni invocate; il giudice è tenuto a verificare d'ufficio la prescrizione quando i relativi elementi risultano dagli atti.
  • Se non emergono in maniera evidente elementi che giustifichino l'assoluzione sostitutiva, la declaratoria di estinzione del reato impone l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata.

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