Cassazione Penale, Sentenza n. 3371/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per calunnia (art. 368 c.p.) per avere denunciato falsamente lo smarrimento di un assegno consegnato a terzi; dedotte due censure: 1) nullità della citazione in appello per errata notifica al domicilio (e notifica effettuata al difensore nonostante rinuncia alla domiciliazione), con conseguente nullità della sentenza; 2) mancanza e illogicità della motivazione circa il dolo della falsa denuncia, perché l'assegno sarebbe stato consegnato per cortesia a Picariello e non vi sarebbe stata consapevolezza della falsità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che: 1) la presunta nullità della notifica costituisce al più una nullità a regime intermedio (art. 180 c.p.p.) sanabile e deducibile tempestivamente, e il difensore non aveva eccepito la nullità in udienza d'appello; inoltre il ricorrente non ha specificato alcun pregiudizio nella conoscenza dell'atto; 2) la motivazione di merito è logica e convincente: la denuncia di smarrimento di un assegno in realtà consegnato integra la calunnia e il dolo può essere desunto dalle circostanze; l'abrogazione successiva di taluni reati presupposti (art. 647 c.p.) non esclude la configurabilità della calunnia. Confermata la condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione (già sospesa condizionalmente), condanna alle spese e sanzione di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 368 c.p.
Norma che disciplina il delitto di calunnia; la Corte ha confermato che la falsa denuncia di smarrimento integra gli estremi di tale reato se sussiste la consapevolezza della falsità
art. 161, comma 4, c.p.p.
Previsione sulla notifica al difensore; discussa nella vicenda in relazione alla ricezione del decreto di citazione presso l'avvocato
art. 179 c.p.p.
Norma che riguarda la nullità assoluta per omessa citazione; la Corte ha ricordato che tale nullità si configura solo per l'omessa citazione o quando l'atto sia inidoneo a determinare la conoscenza effettiva
art. 180 c.p.p.
Regime di nullità intermedia: la Corte ha qualificato la notifica al difensore anziché al domicilio come nullità a regime intermedio, sanabile in determinate condizioni
art. 184 c.p.p.
Norma sulla deduzione delle nullità: la mancata eccezione tempestiva da parte del difensore può determinare la sanatoria della nullità a regime intermedio
art. 157, comma 8-bis, c.p.p.
Previsione sulla notificazione al difensore di fiducia; la giurisprudenza citata qualifica la notificazione al difensore come non necessariamente pregiudizievole per la conoscenza dell'atto
decreto legislativo n. 7 del 2016 (abrogazione art. 647 c.p.)
La trasformazione/abrogazione dell'art. 647 c.p. non preclude la configuazione della calunnia: la valutazione si compie al momento della consumazione del reato denunciato falsamente
Massime di principio
- La notifica del decreto di citazione all'avvocato di fiducia, anziché al domicilio dichiarato, configura di norma una nullità a regime intermedio (art. 180 c.p.p.) e non sempre una nullità assoluta; il difensore deve eccepire tempestivamente la nullità per evitarne la sanatoria (art. 184 c.p.p.)
- In cassazione è necessario specificare e dimostrare il concreto pregiudizio derivato dalla notifica errata: mere asserzioni generiche di nullità sono inammissibili
- La falsa denuncia di smarrimento di titoli (es. assegni) che in realtà siano stati consegnati costituisce calunnia quando emerga la consapevolezza della falsità; il dolo può essere desunto dalle circostanze e dalle modalità della condotta
- La depenalizzazione o l'abrogazione successiva della fattispecie oggetto della falsa incolpazione non elimina la rilevanza penale della calunnia commessa anteriormente: la valutazione prende riferimento alla normativa vigente al momento dell'atto incriminato
- Quando la falsa denuncia implica fatti che possono dar luogo a procedimenti perseguibili d'ufficio, non è rilevante che alcune ipotesi indicate siano procedibili a querela: la calunnia indiretta può sussistere se la rappresentazione mendace era idonea ad avviare un procedimento penale
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