Cassazione Penale, Sentenza n. 3375/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per peculato continuato (periodo 24/12/2010 - 03/01/2011) quale amministratore unico della societa "Etruria Trasporti e Mobilita s.p.a.": l'imputato si sarebbe appropriato complessivamente di euro 1.718,00 utilizzando una carta di credito intestata alla societa per spese non inerenti l'oggetto sociale. La difesa ha dedotto: (1) per l'operazione n. 919336 (1/1/2011, Blockbuster, euro 120,35) inesistenza dell'elemento materiale perche la spesa sarebbe stata effettuata per svista e rimborsata prima dell'addebito; (2) per le operazioni n. 854043 (24/12/2010, cravatte) e n. 445243 (29/12/2010, libri), la spesa sarebbe stata coerente con le attivita societarie (omaggi natalizi a professionisti) e non vietata dalle procedure aziendali; (3) per l'operazione n. 534815 (3/1/2011, acquisto di iPhone, tastiera per iPad e carta prepagata) i beni sarebbero stati ad uso aziendale e rimasti nella disponibilita della societa; motivazione aggiunta: inesistenza del danno patrimoniale e violazione del principio di offensivita per la scarsa entita degli importi e per i rimborsi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per motivi non consentiti in sede di legittimita. Ha ritenuto che la difesa abbia semplicemente riproposto una diversa lettura di fatti gia valutati in appello senza dedicare un confronto critico sui passaggi motivazionali decisivi, che risultano chiari e privi di vizi. Il giudice ha inoltre ribadito che la breve durata della sottrazione e la successiva restituzione sono irrilevanti ai fini della configurabilita del reato di peculato; ha valorizzato elementi probatori quali fatture contraffatte, incongruenze temporali e testimonianze che negavano la destinazione aziendale delle spese. Conseguentemente la pronuncia impugnata e la condanna di primo grado (pena anni 1 e mesi 10 di reclusione, interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena e risarcimento alla parte civile) restano confermate. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen. (peculato)
La condotta contestata e stata ricondotta alla fattispecie del peculato: il momento consumativo coincide con l'appropriazione della res o del denaro; la successiva restituzione o la breve durata della sottrazione non escludono il reato
Sez. 6, n. 11425 del 20/11/2012 (Serritiello)
Sez. 6, n. 11425 del 20/11/2012, dep. 2013, Serritiello, Rv. 254868
Giurisprudenza che stabilisce l'irrilevanza della breve durata della sottrazione e dell'intenzione o comportamento volto alla restituzione ai fini della configurazione del peculato
Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019 (Giovine)
Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019, dep. 2020, Giovine, Rv. 279418
Conferma del principio secondo cui la restituzione non annulla l'elemento materialmente consumativo del reato di peculato
Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015 (Comitini)
Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343
Principio processuale: i motivi nuovi in cassazione devono essere connessi funzionalmente a quelli originari; non sono ammissibili questioni completamente diverse da quelle inizialmente dedotte
Massime di principio
- La restituzione del denaro o la breve durata della sottrazione non escludono il reato di peculato: il momento rilevante e l'appropriazione della res o del denaro
- Spese effettuate con una carta aziendale sono lecite solo se rispondenti all'oggetto sociale e alle regole aziendali; documentazione incoerente o fatture contraffatte aggravano la valutazione probatoria
- In sede di cassazione non e sufficiente proporre una diversa rilettura dei fatti gia valutati: occorre dimostrare un errore di diritto o un vizio motivazionale rilevante e non meramente ricostruire i fatti in modo alternativo
- Le prove documentali (fatture, tempi di registrazione, addebiti) e le incongruenze nelle dichiarazioni dei beneficiari sono elementi decisivi per la ricostruzione della non inerenza delle spese
- Motivi aggiunti o nuovi in cassazione sono ammissibili solo se funzionalmente connessi ai motivi originari; altrimenti vengono dichiarati inammissibili
- La modesta entita della somma non costituisce di per se motivo di esclusione della offensivita quando sussista appropriazione indebita di denaro o beni societari
- Per difendersi efficacemente in casi simili e importante produrre documentazione chiara che dimostri la preventiva autorizzazione all'uso, la finalita aziendale delle spese o la tempestiva e documentata procedura di rimborso
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