Cassazione Civile, Ordinanza n. 33441/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto la liquidazione del compenso per attività svolte in relazione a una compravendita immobiliare, al successivo perfezionamento dell'acquisto, a un procedimento ex art. 404 c.c. e a un giudizio divisorio. Secondo quanto riferito, per le varie attività erano stati pattuiti compensi specifici, anche per singole fasi del giudizio, e l'avvocato lamentava di aver ricevuto solo un acconto. Il tribunale aveva separato la domanda relativa all'attività stragiudiziale e, per l'attività giudiziale, aveva ridotto le spettanze relative al giudizio di divisione per difetto di prova della fase decisionale. Il cliente ha impugnato l'ordinanza con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 4 D.M. 55/2014, 112 e 113 c.p.c., sostenendo che il giudice non potesse riconoscere automaticamente i compensi pattuiti senza verificarne la congruità rispetto ai parametri legali e senza controllare la chiarezza del meccanismo di calcolo e l'adempimento degli obblighi informativi del difensore; inoltre ha contestato la liquidazione per fasi in assenza di indicazione analitica delle attività svolte e dei parametri applicati. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando che il tribunale avesse liquidato il compenso senza adeguata esposizione delle ragioni della decisione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in presenza di una determinazione convenzionale del compenso per singole attività e per fasi, il giudice non debba compiere ulteriori verifiche di congruità rispetto ai parametri del D.M. 55/2014, che hanno funzione sussidiaria e operano solo in mancanza di accordo tra le parti ai sensi dell'art. 2233 c.c. Ha inoltre osservato che la pattuizione per fasi consente di prescindere dall'indicazione delle singole prestazioni concretamente svolte all'interno di ciascuna fase, se le parti hanno inteso adottare quel criterio di quantificazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. non riguarda più l'insufficienza della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo, e che comunque la decisione impugnata aveva dato conto dell'incarico, delle attività espletate e della sola esclusione della fase decisionale in una delle cause. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
I parametri forensi hanno valenza sussidiaria e non sono vincolanti quando il compenso sia stato determinato consensualmente dalle parti.
Richiamato dal ricorrente come norma violata, senza che la Corte ravvisi un vizio idoneo a superare l'inammissibilità del motivo.
Richiamato dal ricorrente come norma violata, senza specifico rilievo decisivo nella decisione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato come parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Utilizzato come parametro del primo motivo di ricorso per nullità del procedimento/decisione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Non consente più di censurare la semplice insufficienza della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo.
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per contrasto con principi già affermati dalla giurisprudenza consolidata.
La misura del compenso del professionista può essere fissata convenzionalmente; i parametri legali intervengono solo se le parti non abbiano stabilito nulla.
"la pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione"
La legge consente ampia libertà di pattuizione del compenso professionale, anche per singole fasi o per l'intera attività.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato per i ricorsi manifestamente inammissibili.
art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato quale base per la trattazione camerale del ricorso manifestamente inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Serve come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Cass. 29837/2011
Richiamata per affermare la natura sussidiaria dei parametri forensi rispetto all'accordo tra le parti.
Cass. 4081/2014
Richiamata per affermare la natura sussidiaria dei parametri forensi rispetto all'accordo tra le parti.
Cass. 7575/2018
Richiamata per affermare la natura sussidiaria dei parametri forensi rispetto all'accordo tra le parti.
Cass., Sez. Un., 8053/2014
Richiamata per chiarire che il vizio motivazionale è ora limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e non alla mera insufficienza della motivazione.
Massime di principio
- Quando il compenso del professionista sia stato oggetto di pattuizione espressa tra le parti, il giudice non deve rideterminarlo secondo i parametri ministeriali, che operano soltanto in via sussidiaria in mancanza di accordo.
- La pattuizione del compenso professionale può validamente avvenire per singole fasi o per l'intera attività; in tal caso, ai fini della liquidazione non è necessario verificare analiticamente ogni prestazione interna alla fase se le parti hanno scelto quel criterio di quantificazione.
- Il parametro del D.M. 55/2014 non costituisce un limite inderogabile alla convenzione sul compenso professionale, ma uno strumento residuale di liquidazione.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non consente di censurare la mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
- Quando la decisione di merito dia conto dell'incarico, delle attività svolte e delle ragioni della parziale esclusione di alcune voci, non è configurabile un vizio motivazionale utile in cassazione.
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