Cassazione Penale, Sentenza n. 26108/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Vanadia ha impugnato il rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza di Messina, della domanda di affidamento in prova ai servizi sociali relativa all'espiazione di una pena di 3 anni e 2 mesi per reati fallimentari. Il Tribunale aveva ritenuto assenti le condizioni per l'ammissione alla misura alternativa sulla base del curriculum criminale, delle relazioni UEPE e delle informazioni di polizia, che evidenziavano un atteggiamento di rifiuto del reinserimento sociale e la commissione di ulteriori reati (reati in materia di stupefacenti 2012-2018 e denuncia per false generalità il 10/08/2023). Vanadia ha contestato che il Tribunale non abbia dato il giusto peso alle relazioni UEPE favorevoli (programmazione trattamentale, idoneo contesto familiare, lavoro stabile dal 2006, verifiche periodiche e volontariato) e che non si potesse negativamente valutare vicende ancora sub iudice o prosciolte per prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale del giudice di merito circa l'idoneità della misura alternativa a promuovere la rieducazione, anche quando tale valutazione si fondi su precedenti penali e su vicende processuali ancora in corso. Ha inoltre escluso che il proscioglimento per prescrizione possa automaticamente valere come acquisizione del merito favorevole per il ricorrente (e ha osservato che il ricorrente avrebbe potuto rinunciare alla prescrizione se avesse voluto ottenere una pronuncia sul merito). Infine, la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 223 cod. pen. / art. 216 comma 1, nn. 1) e 2), legge fallimentare
Norme sostanziali relative ai reati per i quali è stata inflitta la pena; utilizzate per descrivere il titolo di reato a fondamento della condanna oggetto della richiesta di misura alternativa.
Richiamato come norma relativa al reato di false dichiarazioni sulla propria identità, episodio recente ritenuto indicativo dalla valutazione del Tribunale sulla mancanza di revisione critica del condannato.
art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma in materia di stupefacenti: la decisione di proscioglimento per prescrizione relativa a fatti contestati ai sensi di questo articolo non può essere automaticamente trasformata in elemento favorevole al richiedente per l'accesso alla misura alternativa, salvo che non vi sia rinuncia alla prescrizione per ottenere una pronuncia nel merito.
art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.
Norma relativa alla detenzione domiciliare: il Tribunale ha escluso l'applicabilità per superamento del limite massimo di pena previsto per il beneficio.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma procedurale che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La concessione dell'affidamento in prova richiede non solo indizi di buona condotta, ma la concreta dimostrazione di un avvio positivo del processo di rieducazione e della reale idoneità della misura a raggiungere la emenda: il giudice di merito ha ampia discrezionalità in tale valutazione e la sua decisione è sindacabile in Cassazione solo per carenza o illogicità della motivazione.
- I precedenti penali e le pendenze processuali (anche se ancora sub iudice) possono legittimamente costituire elementi negativi nella valutazione della idoneità del richiedente a misure alternative; non è obbligatorio per il giudice di merito dare prevalenza a un parere UEPE favorevole se altri elementi indicano rischio di recidiva.
- Il proscioglimento per prescrizione non equivale automaticamente a una valutazione favorevole sul merito: chi intende utilizzare una pronuncia favorevole nel merito per finalità diverse (es. accesso a benefici) deve valutare la possibilità di rinunciare alla prescrizione.
- Fattori positivi quali lavoro stabile e legami familiari sono rilevanti ma possono essere ritenuti subvalenti se l'istruttoria evidenzia indicatori più significativi di mancata revisione critica e rischio di recidiva.
- Nelle istanze per misure alternative è importante documentare non solo circostanze positive soggettive, ma anche progressi concreti nel trattamento rieducativo; la produzione di rapporti UEPE favorevoli è utile ma non determinante se contrastata da altri elementi probatori negativi.
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