Cassazione Penale, Sentenza n. 26066/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 11/06/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva confermato la condanna in primo grado (Giudice di pace di Caserta) di Alessandro Tagliafierro per il reato previsto dall'art. 612 c.p. (atti persecutori). Il ricorrente ha prodotto in Cassazione la remissione di querela, ritualmente accettata dalla controparte, intervenuta durante il pendente ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza di ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. Inoltre la Corte ha posto le spese del procedimento a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 612 cod. pen.
Indica il reato contestato (atti persecutori). La Corte non entra nel merito della colpevolezza perché l'estinzione del reato per remissione di querela rende irrilevante la valutazione della responsabilità penale sul piano della Cassazione.
art. 340 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale fondamento per l'attribuzione delle spese processuali: la Corte ha disposto che le spese del procedimento siano a carico del querelato.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 24246 del 25/02/2004; Sez. 2 n. 18680 del 28/4/2010; Sez. 2 n. 37688 del 08/07/2014; Sez. 3 n. 9154 del 17/12/2020)
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 2, n. 18680 del 28/4/2010, Rv. 247088; n. 37688 del 08/07/2014, Rv. 259989; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326
La remissione di querela, intervenuta durante il pendente ricorso per cassazione e ritualmente accettata, estingue il reato e prevale su eventuali questioni di ammissibilità: il giudice di legittimità deve rilevare e dichiarare tale estinzione, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
Massime di principio
- La remissione di querela, se intervenuta e ritualemente accettata durante il pendente ricorso per cassazione, estingue il reato e impone alla Corte di Cassazione di annullare la sentenza senza rinvio; non è necessario esaminare nel merito la responsabilità penale una volta dichiarata l'estinzione.
- La dichiarazione di estinzione del reato per remissione di querela prevale su eventuali motivi di inammissibilità del ricorso; è rilevante che il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
- Anche se il ricorrente ottiene l'annullamento per estinzione del reato, il giudice può comunque imputare a carico del querelato le spese processuali (art. 340 c.p.p.), perciò l'estinzione non esclude effetti economici sfavorevoli per l'imputato.
- La remissione di querela si applica ai delitti perseguibili a querela di parte: non è efficace nei reati perseguibili d'ufficio; occorre verificare sempre la natura del reato per stabilire se la remissione sia idonea ad estinguere il reato.
- In situazioni analoghe è fondamentale documentare correttamente la remissione di querela e la sua accettazione e provvedere al tempestivo deposito in giudizio (anche in Cassazione) affinché il giudice di legittimità possa rilevare l'estinzione.
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