Cassazione Penale, Sentenza n. 26043/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi principali: (1) vizio di motivazione e travisamento probatorio nella responsabilità penale, con censure sull'attendibilità delle dichiarazioni di Massimo Boldrin, assenza di prova sul possesso e restituzione del token per home banking, errata interpretazione del contratto di conferimento incarico che non avrebbe autorizzato la gestione pagamenti, mancata ricostruzione delle singole condotte appropriative e delle somme distratte, errata attribuzione di pagamenti a terzi e mancato esame di documenti a discarico; (2) vizi nella rideterminazione della pena: presunta violazione del divieto di reformatio in peius alla luce dei nuovi limiti edittali (Corte Cost. n.46/2014), eccessiva determinazione della pena base rispetto al minimo edittale vigente, irragionevolezza degli aumenti per continuazione e mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche (incensuratezza, collaborazione, mancata recidiva).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse fornito una motivazione puntuale e non 'copia/incolla', abbia valutato e confutato le doglianze difensive, abbia trovato adeguata la testimonianza di Boldrin corroborata da riscontri oggettivi (dichiarazioni di dipendenti Nardo e Cappai e verifica contabile) e abbia individuato il periodo di disponibilità esclusiva dei token (01/02/2018 - 02/09/2019). Ha inoltre ritenuto che l'analisi della contabilità provasse le condotte appropriate e che i pagamenti a terzi fossero riconducibili a crediti verso la ricorrente. Quanto al secondo motivo, è stato in parte dichiarato inammissibile e in parte infondato: non sussiste reformatio in peius perché la pena risultante dal giudizio di appello non è più grave rispetto al primo grado; gli aumenti per continuazione sono conformi al limite legale complessivo e non necessitavano di dettagliata ripartizione per reato satellite in presenza di condotte seriali omogenee; il diniego delle attenuanti generiche è motivato dalla mancanza di elementi positivi che evidenzino resipiscenza. Conseguentemente il rigetto del ricorso comporta la conferma della condanna e l'imposizione alla ricorrente del pagamento delle spese processuali per il grado di giudizio.
Norme richiamate
art. 610, commi 1 e 5 cod. proc. pen.
Richiamati per precisare che il procedimento in Cassazione si celebrava con contraddittorio scritto e senza trattazione orale in mancanza di richiesta rituale.
art. 611, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato congiuntamente agli artt. 610 per le regole procedurali sul contraddittorio scritto.
art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)
Norma sostanziale contestata: la Corte d'appello ha confermato la responsabilità per appropriazione indebita aggravata.
art. 61 n. 11 cod. pen.
Aggravante applicata alla fattispecie; la Corte d'appello l'ha ritenuta integrata.
art. 606, comma 1 lett. e) e lett. b) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: vizio di motivazione (lett. e) e violazione di legge in materia di determinazione della pena (lett. b)).
art. 533, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla determinazione della pena in appello e al rispetto dei limiti procedurali e motivazionali nella rideterminazione della pena.
art. 81 cod. pen.
Regola sulla continuazione e cumulazione delle pene: la Corte ha ritenuto legittimo l'aumento complessivo ai sensi dell'art. 81 e che l'incremento complessivo fosse entro i limiti legali senza necessità di dettaglio per ciascun reato satellite.
art. 133 cod. pen.
Parametri di applicazione della pena; la Corte di merito li ha utilizzati per motivare la congruità della pena base in relazione alla gravità, al modus operandi e all'entità del danno.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che l'applicazione richiede elementi positivi (resipiscenza, ecc.) e non si fonda solo sull'incensuratezza.
Corte Costituzionale, pronuncia n. 46 del 22 marzo 2014
Richiamata in relazione alla rideterminazione dei nuovi limiti edittali per la fattispecie; la Corte d'appello ha applicato i nuovi limiti nell'esercizio della determinazione della pena.
dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125
Richiamato in riferimento alla modifica dell'art. 62-bis, sottolineando che la diminuente non può più fondarsi sul mero stato di incensuratezza.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti e le prove se la motivazione del giudice di merito è coerente e non manifestamente illogica: i motivi che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti sono in genere infondati se il giudice d'appello ha adeguatamente argomentato.
- La valutazione dell'attendibilità di testimonianze è rimessa al giudice di merito e può essere confermata in Cassazione se esistono elementi di riscontro oggettivi che la corroborino (es. verifiche contabili, dichiarazioni di altri dipendenti).
- L'affermazione della disponibilità esclusiva di mezzi (es. token per home banking) richiede che il giudice indichi gli elementi probatori che la dimostrano; se ciò è fatto, la ricostruzione temporale risulta difficile da ribaltare in cassazione.
- Sull'individuazione delle singole operazioni inappropriate, la Corte può ritenere sufficientemente motivata la ricostruzione globale se l'analisi contabile confronta movimenti di conto con schede contabili e tali risultanze non sono state concretamente confutate dalla difesa.
- La reformatio in peius non sussiste se l'appello della parte non comporta un aggravamento della posizione rispetto al primo grado: eventuali mieinterpretazioni su aumenti devono essere valutate confrontando i saldi complessivi e i limiti legali.
- Gli aumenti per continuazione possono essere determinati in termini complessivi quando le condotte satellite sono seriali e omogenee e l'aumento complessivo rimane nei limiti di legge; non sempre è necessaria l'analisi dettagliata per ciascun fatto.
- Le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) richiedono elementi positivi di segno favorevole (resipiscenza, attività di riparazione, ecc.); la semplice assenza di precedenti non obbliga il riconoscimento della diminuente.
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