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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26041/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha condannati per estorsione. Collecorvino deduce quattro motivi: (1) omissione di motivazione sulla richiesta di riqualificazione della fattispecie in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.); (2) vizio di utilizzabilità e mancato confronto con le trascrizioni del DVD prodotto in primo grado; (3) errato calcolo della pena pecuniaria e incongrua applicazione dell'art. 62-bis c.p.; (4) omissione di motivazione circa l'applicabilità della attenuante della particolare tenuità ex sent. Corte Cost. n.120/2023. Figatowska formula analoghi quattro motivi: contestazione della motivazione della responsabilità (basata su una frase isolata), utilizzabilità della registrazione (DVD), sproporzione e mancanza di motivazione sull'aumento della pena pecuniaria nonostante l'applicazione dell'attenuante ex art.114 c.p., e omissione motivazionale circa la tenuità dell'estorsione alla luce della sentenza n.120/2023 della Corte Costituzionale.

La decisione

I ricorsi sono stati respinti. La Cassazione ha ritenuto che: (i) la valutazione della responsabilità è supportata dalla 'doppia conforme' (tribunale e corte d'appello letti congiuntamente) e dalla ricostruzione complessiva dei fatti, inclusa la richiesta successiva di ulteriore somma; (ii) le doglianze sull'utilizzabilità delle trascrizioni del DVD sono inammissibili per novum non devoluto in appello (violazione della catena devolutiva ex artt. 606, comma 3, e 609 c.p.p.); (iii) le censure sul trattamento sanzionatorio (compresa la diversa composizione tra pena detentiva e pecuniaria) non superano il sindacato di legittimità essendo esercizio di discrezionalità del giudice di merito, e l'aumento della sanzione pecuniaria non è manifestamente illogico purché il complesso della pena non superi quella di primo grado (art. 135 c.p. e giurisprudenza); (iv) le istanze relative alla particolare tenuità (sent. Corte Cost. n.120/2023) sono inammissibili: per Figatowska perché non sollevate in appello, per Collecorvino perché troppo generiche e aspecifiche; (v) eventuali incongruenze fra dispositivo e motivazione non causano nullità quando il dispositivo prevale sulla motivazione. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 114 cod. pen.

    Attenuante applicata alla Figatowska per il ruolo minore nella vicenda; ha inciso sulla riduzione della pena detentiva ma non impedito l'aumento della pena pecuniaria nel complesso del trattamento sanzionatorio deciso dal giudice di merito.

  • art. 393 cod. pen.

    Richiesta di riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni ritenuta non accolta: la Corte ha valutato la condotta nella sua interezza e ritenuto che le pretese fossero estorsive, non lecite pretese di credito.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione al calcolo della pena pecuniaria; la difesa ha contestato l'applicazione e la misura, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione del giudice di merito rientri nella sua discrezionalità salvo manifesta illogicità.

  • art. 135 cod. pen.

    Richiama il criterio del ragguaglio fra pene: è consentito aumentare la pena pecuniaria riducendo quella detentiva purché, operato il ragguaglio, la pena complessiva non risulti superiore a quella originaria.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    "il ricorso è inammissibile se è proposto ... per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello"

    Regola la devoluzione in Cassazione: molte doglianze (es. inutilizzabilità del DVD; richiesta di tenuità formulata genericamente) sono state ritenute inammissibili o improprie perché non correttamente dedotte o specificate in appello.

  • art. 609 cod. proc. pen.

    Richiamato con art. 606 per il principio che in cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate in appello, salvo eccezioni (rilevabilità d'ufficio o impossibilità di dedurle in appello).

  • art. 610, comma 5 cod. proc. pen.

    Citato per giustificare la trattazione del ricorso in camera di consiglio in assenza di richiesta di trattazione orale.

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamato per le regole procedurali relative alla trattazione in camera di consiglio senza presenza delle parti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola la condanna alle spese processuali nei confronti dei ricorrenti in caso di rigetto dei ricorsi.

  • art. 591, comma 4 cod. proc. pen.

    Consente di rilevare anche in Cassazione l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi; utilizzato per giustificare l'inammissibilità delle censure generiche nel ricorso per cassazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 120/2023

    Fornisce i parametri interpretativi per l'applicazione dell'attenuante della particolare tenuità dell'estorsione; la sua invocazione deve essere specificamente motivata e proposta tempestivamente (in primo grado o in appello) per essere esaminata.

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere sollevate questioni nuove (novum) che non siano state dedotte in appello: conservare nella motivazione di appello tutte le doglianze processuali rilevanti (es. inutilizzabilità di prove) è essenziale.
  • La 'doppia conforme' (decisioni congruenti di primo e secondo grado) rafforza la ricostruzione probatoria e limita il sindacato in sede di legittimità; la Corte di Cassazione attinge al patrimonio conoscitivo comune delle due decisioni.
  • Le questioni relative alla determinazione delle pene e alla comparazione delle circostanze sono soggette a ampia discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se affette da manifesta illogicità o contraddizione.
  • Contestare la quantificazione della pena pecuniaria richiede un calcolo dettagliato (ragguaglio ex art. 135 c.p.) per dimostrare che la nuova composizione sanzionatoria supera la pena complessiva originaria; l'assenza di tale calcolo rende la censura generica e infondata.
  • L'attenuante della particolare tenuità, alla luce della sentenza n.120/2023 della Corte Costituzionale, deve essere prospettata con riferimenti specifici ai parametri indicati dalla Corte; l'omessa o generica deduzione la rende inammissibile.
  • Se si richiede in sede di impugnazione la riqualificazione del fatto (p.es. da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni), occorre sviluppare argomentazioni probatorie specifiche e richiamare elementi concreti che possano giustificare il mutamento di qualificazione.
  • Le incompatibilità tra dispositivo e motivazione non comportano automaticamente nullità: prevale l'elemento decisionale sul giustificativo salvo che emergano contraddizioni insanabili.

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