Cassazione Penale, Sentenza n. 26041/2025 del 16/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha condannati per estorsione. Collecorvino deduce quattro motivi: (1) omissione di motivazione sulla richiesta di riqualificazione della fattispecie in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.); (2) vizio di utilizzabilità e mancato confronto con le trascrizioni del DVD prodotto in primo grado; (3) errato calcolo della pena pecuniaria e incongrua applicazione dell'art. 62-bis c.p.; (4) omissione di motivazione circa l'applicabilità della attenuante della particolare tenuità ex sent. Corte Cost. n.120/2023. Figatowska formula analoghi quattro motivi: contestazione della motivazione della responsabilità (basata su una frase isolata), utilizzabilità della registrazione (DVD), sproporzione e mancanza di motivazione sull'aumento della pena pecuniaria nonostante l'applicazione dell'attenuante ex art.114 c.p., e omissione motivazionale circa la tenuità dell'estorsione alla luce della sentenza n.120/2023 della Corte Costituzionale.
La decisione
I ricorsi sono stati respinti. La Cassazione ha ritenuto che: (i) la valutazione della responsabilità è supportata dalla 'doppia conforme' (tribunale e corte d'appello letti congiuntamente) e dalla ricostruzione complessiva dei fatti, inclusa la richiesta successiva di ulteriore somma; (ii) le doglianze sull'utilizzabilità delle trascrizioni del DVD sono inammissibili per novum non devoluto in appello (violazione della catena devolutiva ex artt. 606, comma 3, e 609 c.p.p.); (iii) le censure sul trattamento sanzionatorio (compresa la diversa composizione tra pena detentiva e pecuniaria) non superano il sindacato di legittimità essendo esercizio di discrezionalità del giudice di merito, e l'aumento della sanzione pecuniaria non è manifestamente illogico purché il complesso della pena non superi quella di primo grado (art. 135 c.p. e giurisprudenza); (iv) le istanze relative alla particolare tenuità (sent. Corte Cost. n.120/2023) sono inammissibili: per Figatowska perché non sollevate in appello, per Collecorvino perché troppo generiche e aspecifiche; (v) eventuali incongruenze fra dispositivo e motivazione non causano nullità quando il dispositivo prevale sulla motivazione. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 114 cod. pen.
Attenuante applicata alla Figatowska per il ruolo minore nella vicenda; ha inciso sulla riduzione della pena detentiva ma non impedito l'aumento della pena pecuniaria nel complesso del trattamento sanzionatorio deciso dal giudice di merito.
art. 393 cod. pen.
Richiesta di riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni ritenuta non accolta: la Corte ha valutato la condotta nella sua interezza e ritenuto che le pretese fossero estorsive, non lecite pretese di credito.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato in relazione al calcolo della pena pecuniaria; la difesa ha contestato l'applicazione e la misura, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione del giudice di merito rientri nella sua discrezionalità salvo manifesta illogicità.
art. 135 cod. pen.
Richiama il criterio del ragguaglio fra pene: è consentito aumentare la pena pecuniaria riducendo quella detentiva purché, operato il ragguaglio, la pena complessiva non risulti superiore a quella originaria.
art. 606 cod. proc. pen.
"il ricorso è inammissibile se è proposto ... per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello"
Regola la devoluzione in Cassazione: molte doglianze (es. inutilizzabilità del DVD; richiesta di tenuità formulata genericamente) sono state ritenute inammissibili o improprie perché non correttamente dedotte o specificate in appello.
art. 609 cod. proc. pen.
Richiamato con art. 606 per il principio che in cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate in appello, salvo eccezioni (rilevabilità d'ufficio o impossibilità di dedurle in appello).
art. 610, comma 5 cod. proc. pen.
Citato per giustificare la trattazione del ricorso in camera di consiglio in assenza di richiesta di trattazione orale.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamato per le regole procedurali relative alla trattazione in camera di consiglio senza presenza delle parti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola la condanna alle spese processuali nei confronti dei ricorrenti in caso di rigetto dei ricorsi.
art. 591, comma 4 cod. proc. pen.
Consente di rilevare anche in Cassazione l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi; utilizzato per giustificare l'inammissibilità delle censure generiche nel ricorso per cassazione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 120/2023
Fornisce i parametri interpretativi per l'applicazione dell'attenuante della particolare tenuità dell'estorsione; la sua invocazione deve essere specificamente motivata e proposta tempestivamente (in primo grado o in appello) per essere esaminata.
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere sollevate questioni nuove (novum) che non siano state dedotte in appello: conservare nella motivazione di appello tutte le doglianze processuali rilevanti (es. inutilizzabilità di prove) è essenziale.
- La 'doppia conforme' (decisioni congruenti di primo e secondo grado) rafforza la ricostruzione probatoria e limita il sindacato in sede di legittimità; la Corte di Cassazione attinge al patrimonio conoscitivo comune delle due decisioni.
- Le questioni relative alla determinazione delle pene e alla comparazione delle circostanze sono soggette a ampia discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se affette da manifesta illogicità o contraddizione.
- Contestare la quantificazione della pena pecuniaria richiede un calcolo dettagliato (ragguaglio ex art. 135 c.p.) per dimostrare che la nuova composizione sanzionatoria supera la pena complessiva originaria; l'assenza di tale calcolo rende la censura generica e infondata.
- L'attenuante della particolare tenuità, alla luce della sentenza n.120/2023 della Corte Costituzionale, deve essere prospettata con riferimenti specifici ai parametri indicati dalla Corte; l'omessa o generica deduzione la rende inammissibile.
- Se si richiede in sede di impugnazione la riqualificazione del fatto (p.es. da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni), occorre sviluppare argomentazioni probatorie specifiche e richiamare elementi concreti che possano giustificare il mutamento di qualificazione.
- Le incompatibilità tra dispositivo e motivazione non comportano automaticamente nullità: prevale l'elemento decisionale sul giustificativo salvo che emergano contraddizioni insanabili.
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