Cassazione Penale, Sentenza n. 26040/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) censura di mancanza e manifesta illogicità della motivazione e di errata applicazione dell'art. 644 c.p. con riferimento al primo fatto di usura (contestata attendibilità dei testi Maggio e Coppola); 2) censura di carenza motivazionale e violazione dell'art. 125 c.p.p. sul secondo fatto di usura (contraddizioni nelle dichiarazioni della parte offesa Manni, tardiva produzione di assegni e presunta errata valutazione del valore aziendale ceduto); 3) doglianza sulla decorrenza del termine di prescrizione per il reato di usura in danno di Manni Danilo (contestazione della data di decorrenza individuata dalla Corte d'appello e richiesta di estinzione per prescrizione); 4) motivazione insufficiente e violazione dell'art. 62-bis c.p. con riferimento al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili per manifesta infondatezza i motivi 1, 2 e 4. Ha invece accolto il terzo motivo: il reato relativo alla quarta operazione a danno di Manni Danilo è stato dichiarato estinto per prescrizione. La Corte ha ritenuto che il termine di prescrizione dovesse decorrere dall'ultima riscossione effettiva, indicata nel dicembre 2003 (data della cessione dell'azienda), e non dalla sentenza civile del 17 maggio 2018; risultando il reato prescritto in aprile 2022, la sentenza di appello è annullata senza rinvio limitatamente a quel reato, con conferma delle statuizioni civili. Per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile; si rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce per la determinazione della pena relativamente alla residua imputazione (confermato l'accertamento di responsabilità per l'altra fattispecie). L'imputato è condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Manni Danilo, liquidate in complessivi euro 3.686 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
norma che punisce il reato di usura; applicata in relazione alle operazioni di prestito con tassi usurari contestate all'imputato
definisce il momento di 'riscossione' rilevante per la decorrenza della prescrizione nel reato di usura: pagamento totale o parziale, rinnovazione dei titoli o realizzazione del credito in sede esecutiva
disciplina la prescrizione; applicata con riguardo al termine prorogato per il reato di usura e al calcolo della decorrenza
regime delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego motivandolo con gravità, pluralità dei fatti e spregiudicatezza della condotta
norma sull'obbligo di adeguata motivazione delle decisioni; la Corte ha ritenuto rispettato l'onere motivazionale in primo e secondo grado
norma invocata dal ricorrente per eccepire nullità del procedimento; la Corte non ha accolto l'eccezione
Massime di principio
- In materia di usura la prescrizione decorre dall'ultima riscossione effettiva (pagamento di capitale o interessi), dalla rinnovazione dei titoli o dalla realizzazione coattiva del credito (esecuzione), non dalla sola pronuncia di una sentenza civile che abbia ad oggetto controversie tra terzi.
- Le valutazioni sulla credibilità dei testi e sulla coerenza delle dichiarazioni sono soprattutto di merito: la Cassazione le annulla solo se emerge manifesta illogicità o mancanza di motivazione specifica, non per censure generiche.
- La produzione tardiva di documenti da parte della parte offesa non comporta automaticamente l'inutilizzabilità della prova testimoniale; il giudice deve valutare complessivamente attendibilità, riscontri documentali e spiegazioni fornite.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede motivazione, ma è sufficiente che il giudice indichi i parametri rilevanti (es. gravità del fatto, personalità dell'imputato, spregiudicatezza della condotta).
- L'estinzione del reato per prescrizione non impedisce, di regola, la conferma delle statuizioni civili già pronunciate in merito ai rapporti tra le parti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26041/2025 del 16/07/2025
- Sentenza penale · 16 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26043/2025 del 16/07/2025
- Sentenza penale · 16 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26045/2025 del 16/07/2025
- Sentenza penale · 16 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26053/2025 del 16/07/2025
- Sentenza penale · 16 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26066/2025 del 16/07/2025
- Sentenza penale · 16 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26091/2025 del 16/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →