Cassazione Penale, Sentenza n. 26053/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna che aveva riqualificato l'imputazione e dichiarato la responsabilità penale di Davide Porcello per i reati commessi in concorso (art. 110 c.p.) e per violazione di domicilio (art. 614 c.p.), con applicazione della circostanza di cui all'art. 61 n. 5 c.p.; il ricorso per cassazione è stato presentato avverso la conferma d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato che, durante il giudizio di legittimità, è stata prodotta e ritualmente accettata la remissione di querela. Richiamata la giurisprudenza consolidata secondo cui la remissione di querela accettata estingue il reato anche in pendenza del ricorso per cassazione (purché il ricorso sia tempestivo), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela e ha posto le spese processuali a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 c.p.p.
Norme richiamate
Riferimento alla fattispecie di concorso di persone nel reato; la sentenza originaria aveva applicato questa disposizione per affermare la responsabilità in concorso di Porcello
Riferimento al reato di violazione di domicilio, oggetto della condanna confermata in appello e poi estinta per remissione di querela
Riferimento a una circostanza aggravante applicata in sede di merito nella riqualificazione dell'imputazione
Base normativa richiamata per porre le spese processuali a carico del querelato in seguito all'estinzione del reato
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 24246/2004; Sez. 2 n. 18680/2010; Sez. 2 n. 37688/2014; Sez. 3 n. 9154/2020)
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 2, n. 18680 del 28/04/2010, Rv. 247088; n. 37688 del 08/07/2014, Rv. 259989; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326
Principio consolidato secondo cui la remissione di querela, validamente intervenuta e accettata in pendenza del ricorso per cassazione, determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto
Massime di principio
- La remissione di querela, se valida e ritualmente accettata, estingue il reato anche durante il giudizio di cassazione e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità.
- Quando il reato è estinto per remissione di querela la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata; non è necessaria la valutazione del merito della precedente decisione.
- Le spese processuali possono essere poste a carico del querelato in conseguenza dell'estinzione del reato per remissione di querela, ai sensi della normativa processuale richiamata.
- Perché la remissione produca effetti estintivi in Cassazione è essenziale che il ricorso sia stato tempestivamente proposto e che la remissione sia stata formalmente accettata; in assenza di questi requisiti la remissione potrebbe non produrre gli effetti estintivi.
- La remissione di querela estingue specificatamente il reato oggetto della querela; non impedisce valutazioni o azioni su fatti o imputazioni distinti non ricompresi nella remissione.
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