Cassazione Civile, Ordinanza n. 04639/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (aggiudicatario)
La controversia
Due soggetti proponevano ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato il rigetto della loro opposizione all'esecuzione avverso un atto di precetto per il rilascio di un immobile sito in Palermo. Il ricorso era articolato in due motivi e verteva sulla dedotta intervenuta usucapione dell'immobile, in favore dei ricorrenti o, secondo il testo, quantomeno della sola ricorrente indicata, quale ragione ostativa all'esecuzione di rilascio. Le controparti costituite resistevano con separati controricorsi. La Corte di cassazione, tuttavia, non esamina il merito dei motivi perché rileva d'ufficio la tardività del ricorso: la sentenza impugnata era stata pubblicata il 23 luglio 2021 e il ricorso notificato il 28 gennaio 2022, oltre il termine semestrale, senza applicazione della sospensione feriale, trattandosi di opposizione all'esecuzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, rilevando che al giudizio di opposizione all'esecuzione si applica l'esclusione della sospensione dei termini nel periodo feriale e che tale regola opera anche per il ricorso per cassazione. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità in favore delle controricorrenti e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742
La sospensione feriale dei termini processuali non opera per le cause escluse dall'art. 92 r.d. n. 12/1941, tra cui le opposizioni all'esecuzione; tale esclusione vale anche nel giudizio di cassazione.
art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
Tra le controversie sottratte alla sospensione feriale sono ricomprese le opposizioni all'esecuzione.
La regola sul potere della Corte di decidere nel merito non si applica quando la questione è esclusivamente processuale e si rileva l'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di declaratoria di inammissibilità, richiamato dal comma 1 quater.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, il termine per proporre ricorso per cassazione non beneficia della sospensione feriale dei termini, poiché la disciplina di esclusione si estende all'intera controversia e a tutte le sue fasi processuali.
- La tardività del ricorso per cassazione è rilevabile d'ufficio e comporta l'inammissibilità del ricorso senza esame dei motivi di merito.
- La previsione dell'art. 384, terzo comma, c.p.c. non consente alla Corte di decidere nel merito quando l'impedimento all'esame dipende da una questione processuale preliminare, come la tardiva proposizione del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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