Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04639/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (aggiudicatario)

La controversia

Due soggetti proponevano ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato il rigetto della loro opposizione all'esecuzione avverso un atto di precetto per il rilascio di un immobile sito in Palermo. Il ricorso era articolato in due motivi e verteva sulla dedotta intervenuta usucapione dell'immobile, in favore dei ricorrenti o, secondo il testo, quantomeno della sola ricorrente indicata, quale ragione ostativa all'esecuzione di rilascio. Le controparti costituite resistevano con separati controricorsi. La Corte di cassazione, tuttavia, non esamina il merito dei motivi perché rileva d'ufficio la tardività del ricorso: la sentenza impugnata era stata pubblicata il 23 luglio 2021 e il ricorso notificato il 28 gennaio 2022, oltre il termine semestrale, senza applicazione della sospensione feriale, trattandosi di opposizione all'esecuzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, rilevando che al giudizio di opposizione all'esecuzione si applica l'esclusione della sospensione dei termini nel periodo feriale e che tale regola opera anche per il ricorso per cassazione. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità in favore delle controricorrenti e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, il termine per proporre ricorso per cassazione non beneficia della sospensione feriale dei termini, poiché la disciplina di esclusione si estende all'intera controversia e a tutte le sue fasi processuali.
  • La tardività del ricorso per cassazione è rilevabile d'ufficio e comporta l'inammissibilità del ricorso senza esame dei motivi di merito.
  • La previsione dell'art. 384, terzo comma, c.p.c. non consente alla Corte di decidere nel merito quando l'impedimento all'esame dipende da una questione processuale preliminare, come la tardiva proposizione del ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.