Cassazione Civile, Sentenza n. 6752/2022 del 01/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro per euro 74.261,28 emesso in relazione alla sentenza di primo grado (Tribunale di Vicenza n.1360/2009) che aveva dichiarato risolto il contratto preliminare e condannato la società al pagamento di euro 2.447.299,37. L'Agenzia aveva applicato l'imposta proporzionale (3%) sulla somma di condanna e più tasse fisse (cinque volte la tassa per "domande respinte e disposizioni varie"). La società contestava difetti di motivazione dell'avviso, omessa allegazione della sentenza, errata qualificazione delle somme tassate (restituzione caparra vs risarcimento), nullità per mancanza di sottoscrizione da parte di dirigente legittimato e altre omissioni/erronee valutazioni dei giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione, dopo aver rilevato che nel frattempo la Corte d'appello di Venezia aveva interamente riformato la sentenza di primo grado (assorbendo la responsabilità dell'inadempimento sull'arch. Pozzato e quindi escludendo la maggior parte delle somme quali risarcitorie), ha ritenuto: - inammissibili o infondati i primi tre motivi (tra cui quello sulla sottoscrizione e sulla motivazione/omessa allegazione) e che i restanti motivi siano caduti per sopravvenuta carenza di interesse in relazione al venir meno del presupposto impositivo; - cassa la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso della contribuente, con compensazione integrale delle spese dei gradi di merito e di legittimità. In sostanza l'imposizione proporzionale è venuta meno in gran parte per effetto della sentenza d'appello favorevole alla società; rimaneva al massimo la tassa fissa per la risoluzione del contratto, non la tassazione in misura proporzionale sui maggiori importi.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - tariffa allegata, art. 8
L'art. 8 disciplina la tassazione degli atti giudiziari: distingue voci a misura fissa (es. per risoluzione del contratto) e voci a misura proporzionale (es. per somme di condanna di natura risarcitoria o trasferimenti patrimoniali). Nel caso la Corte ha ritenuto che, per effetto della sentenza d'appello che ha escluso la natura risarcitoria di molte poste, veniva meno il presupposto per la tassazione proporzionale e restava al più la tassa fissa.
Legge 7 agosto 1990, n. 241 - art. 21‑septies
Norma sulla sottoscrizione degli atti amministrativi da parte del soggetto legittimato. La Corte ha ritenuto che l'eccezione relativa alla legittimazione del sottoscrittore dell'avviso non fosse stata sollevata in primo grado e perciò costituisse motivo nuovo non ammissibile in cassazione.
Codice di procedura civile - art. 112
Obbligo del giudice di pronunciarsi sulle questioni rilevanti poste dalle parti. La Corte ha valutato che alcune eccezioni (omessa pronuncia) non potevano essere valorizzate alla stregua dei fatti sopravvenuti e che, comunque, la riforma della decisione in appello aveva reso superflue molte delle questioni residue.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - artt. 18 e 24
Norme del procedimento tributario richiamate dalla parte in relazione al ruolo dei giudici di merito e alla prova/documentazione: la Corte ha richiamato il corretto principio di motivazione degli avvisi di liquidazione e l'adeguatezza degli estremi identificativi dell'atto tassato quando sono sufficientemente indicati.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) - art. 7
Norme sul diritto alla motivazione e alla trasparenza dell'azione amministrativa tributaria. La Corte ha ribadito che l'avviso di liquidazione è adeguatamente motivato anche senza allegazione della sentenza quando riporti gli estremi essenziali dell'atto e i criteri di determinazione del dovuto.
Giurisprudenza citata - Cass. n. 26340/2021 e Cass. n. 15645/2019
Cass. 26340/2021; Cass. 15645/2019
Richiamate per i principi secondo cui l'avviso di liquidazione è motivato se contiene estremi identificativi e criteri di calcolo e per il principio che, se un provvedimento giudiziario è definitivamente riformato (venendo meno il presupposto dell'imposta), l'Amministrazione non ha interesse a proseguire il gravame in cassazione poiché l'immediato rimborso sarebbe necessario.
Massime di principio
- Se una successiva sentenza diventata definitiva sopravverte la decisione di primo grado eliminando il presupposto dell'imposta (es. esclude che le somme siano risarcitorie o trasferimenti patrimoniali), l'interesse dell'Amministrazione a proseguire il giudizio di legittimità può venire meno e i motivi residui possono risultare inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.
- Un avviso di liquidazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari è adeguatamente motivato anche se non allega la sentenza, purché riporti gli estremi identificativi essenziali del provvedimento (natura, ufficio, estremi di ruolo/pubblicazione) e i criteri normativi e matematici con cui è stata determinata la base imponibile e l'imposta.
- Le doglianze sulla legittimazione del sottoscrittore di un atto amministrativo (es. mancanza di vero dirigente) debbono essere sollevate e trattate nei giudizi di merito; se non sono state dedotte in primo grado possono essere considerate questioni nuove e risultare inammissibili in cassazione.
- Distinguere la natura delle somme oggetto di tassazione è fondamentale: somme di mera restituzione (effetto restitutorio da risoluzione, come la caparra restituita) possono essere soggette a tassa fissa, mentre vere somme risarcitorie o trasferimenti patrimoniali possono integrare la base per l'imposta proporzionale. La qualificazione dipende dal contenuto definitivo della pronuncia giudiziale.
- In caso di riforma giudiziale favorevole al contribuente, è possibile ottenere l'annullamento della liquidazione e la compensazione integrale delle spese tra le parti; l'Amministrazione valuta la convenienza a proseguire ricorsi in presenza di obbligo immediato di rimborso.
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