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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28404/2023 del 11/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda la revoca, da parte della società, dell'agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica che era stata riconosciuta in base alla contrattazione collettiva e ad accordi aziendali anche a favore degli ex dipendenti in quiescenza e dei loro superstiti. I ricorrenti sostenevano che il beneficio avesse natura di incentivo all'esodo e/o di componente retributiva o comunque di posizione ormai entrata nel loro patrimonio, insuscettibile di soppressione unilaterale; deducevano inoltre che gli accordi successivi non fossero opponibili ai pensionati, che la modifica del regime richiedesse il loro consenso individuale e che fosse inefficace la disdetta comunicata dalla società nel 2015. Con il quarto motivo contestavano anche la regolazione delle spese di primo grado, ritenendo che l'impugnazione del merito implicasse anche quella del relativo capo sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, richiamando numerosi precedenti relativi alla medesima vicenda, che l'agevolazione tariffaria non avesse natura retributiva/corrispetttiva della prestazione lavorativa, ma costituisse un beneficio di fonte collettiva; che non vi fosse un diritto quesito alla sua conservazione in capo agli ex dipendenti, ma solo una mera aspettativa; che, in presenza di contratto collettivo privo di termine, fosse legittimo il recesso/disdetta della disciplina collettiva, senza necessità di una disdetta dell'intero contratto e con efficacia nei confronti anche dei pensionati, mentre l'accordo del 2015 si limitava a prevedere una somma una tantum subordinata a conciliazione. Ha inoltre escluso l'errore della corte territoriale sulle spese, poiché in mancanza di uno specifico motivo di gravame sul relativo capo non poteva procedersi alla sua modifica in appello. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma evocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 33 c.c.n.l. 1.8.1979

    fonte collettiva che disciplinava l'agevolazione tariffaria

  • c.c.n.l. 21.2.1989

    fonte collettiva di conferma della disciplina dell'agevolazione tariffaria

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come criterio interpretativo del regolamento collettivo e degli accordi

  • art. 1197 c.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere la necessità del consenso per modificare l'assetto del beneficio

  • art. 1366 c.c.

    richiamato per il canone di buona fede nell'interpretazione/esecuzione del rapporto

  • art. 96 c.p.c.

    norma invocata nel motivo sulle spese, ma ritenuta non pertinente al decisum

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per dare conto della motivazione per relationem ai precedenti della Corte

  • art. 36 Cost.

    richiamato per escludere che il beneficio avesse natura di retribuzione soggetta al principio di proporzionalità e sufficienza

  • d.l. n. 333/1992, art. 15

    citato per la trasformazione dell'ente pubblico economico in società per azioni

  • L. n. 359/1992

    norma di conversione del d.l. n. 333/1992

  • d.lgs. n. 79/1999

    citato in relazione al processo di liberalizzazione del mercato elettrico

  • direttiva 96/92/CE

    richiamata quale base eurounitaria della liberalizzazione del mercato elettrico

  • d.l. n. 73/2007

    citato per il completamento della liberalizzazione del mercato elettrico

  • L. n. 125/2007

    norma di conversione del d.l. n. 73/2007

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    base per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    intervento normativo che ha introdotto la previsione sul contributo unificato

  • art. 14916 del 2020

    richiamata sul principio secondo cui il giudice d'appello può rideterminare d'ufficio le spese solo se riforma la decisione o se il relativo capo è specificamente impugnato

  • Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020

    richiamata in relazione al contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Un'agevolazione prevista dalla contrattazione collettiva non è di per sé retribuzione: occorre verificare se sia effettivamente corrispettiva della prestazione lavorativa o se costituisca un mero beneficio di fonte collettiva svincolato dalla qualità e quantità del lavoro svolto.
  • Le clausole collettive non si incorporano automaticamente nel contratto individuale come diritti quesiti; in caso di successione di contratti collettivi, la disciplina precedente può essere sostituita da quella successiva, salvo che le parti collettive abbiano espressamente previsto una clausola di salvaguardia.
  • In presenza di un contratto collettivo o di una disciplina aziendale a tempo indeterminato, è ammissibile il recesso/disdetta unilaterale, purché esercitato nel rispetto di buona fede e correttezza e senza pretendere una perpetuità del vincolo obbligatorio.
  • Il diritto quesito è configurabile solo quando il vantaggio sia già entrato nel patrimonio del lavoratore come corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita; altrimenti la posizione del lavoratore resta una mera aspettativa alla conservazione del trattamento più favorevole.
  • La qualificazione fiscale di un'erogazione come reddito da lavoro non è निर्णisiva per stabilirne la natura civilistica o lavoristica ai fini della disciplina del rapporto.
  • Il giudice d'appello può modificare d'ufficio la regolazione delle spese solo se riforma, anche parzialmente, la decisione impugnata o se il relativo capo è oggetto di uno specifico motivo di appello; l'impugnazione del merito non comporta automaticamente quella del capo sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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