Cassazione Civile, Ordinanza n. 28404/2023 del 11/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda la revoca, da parte della società, dell'agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica che era stata riconosciuta in base alla contrattazione collettiva e ad accordi aziendali anche a favore degli ex dipendenti in quiescenza e dei loro superstiti. I ricorrenti sostenevano che il beneficio avesse natura di incentivo all'esodo e/o di componente retributiva o comunque di posizione ormai entrata nel loro patrimonio, insuscettibile di soppressione unilaterale; deducevano inoltre che gli accordi successivi non fossero opponibili ai pensionati, che la modifica del regime richiedesse il loro consenso individuale e che fosse inefficace la disdetta comunicata dalla società nel 2015. Con il quarto motivo contestavano anche la regolazione delle spese di primo grado, ritenendo che l'impugnazione del merito implicasse anche quella del relativo capo sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, richiamando numerosi precedenti relativi alla medesima vicenda, che l'agevolazione tariffaria non avesse natura retributiva/corrispetttiva della prestazione lavorativa, ma costituisse un beneficio di fonte collettiva; che non vi fosse un diritto quesito alla sua conservazione in capo agli ex dipendenti, ma solo una mera aspettativa; che, in presenza di contratto collettivo privo di termine, fosse legittimo il recesso/disdetta della disciplina collettiva, senza necessità di una disdetta dell'intero contratto e con efficacia nei confronti anche dei pensionati, mentre l'accordo del 2015 si limitava a prevedere una somma una tantum subordinata a conciliazione. Ha inoltre escluso l'errore della corte territoriale sulle spese, poiché in mancanza di uno specifico motivo di gravame sul relativo capo non poteva procedersi alla sua modifica in appello. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma evocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 33 c.c.n.l. 1.8.1979
fonte collettiva che disciplinava l'agevolazione tariffaria
c.c.n.l. 21.2.1989
fonte collettiva di conferma della disciplina dell'agevolazione tariffaria
richiamato come criterio interpretativo del regolamento collettivo e degli accordi
invocato dai ricorrenti per sostenere la necessità del consenso per modificare l'assetto del beneficio
richiamato per il canone di buona fede nell'interpretazione/esecuzione del rapporto
norma invocata nel motivo sulle spese, ma ritenuta non pertinente al decisum
norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza
richiamato per dare conto della motivazione per relationem ai precedenti della Corte
art. 36 Cost.
richiamato per escludere che il beneficio avesse natura di retribuzione soggetta al principio di proporzionalità e sufficienza
citato per la trasformazione dell'ente pubblico economico in società per azioni
norma di conversione del d.l. n. 333/1992
citato in relazione al processo di liberalizzazione del mercato elettrico
direttiva 96/92/CE
richiamata quale base eurounitaria della liberalizzazione del mercato elettrico
citato per il completamento della liberalizzazione del mercato elettrico
norma di conversione del d.l. n. 73/2007
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
base per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
intervento normativo che ha introdotto la previsione sul contributo unificato
art. 14916 del 2020
richiamata sul principio secondo cui il giudice d'appello può rideterminare d'ufficio le spese solo se riforma la decisione o se il relativo capo è specificamente impugnato
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
richiamata in relazione al contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Un'agevolazione prevista dalla contrattazione collettiva non è di per sé retribuzione: occorre verificare se sia effettivamente corrispettiva della prestazione lavorativa o se costituisca un mero beneficio di fonte collettiva svincolato dalla qualità e quantità del lavoro svolto.
- Le clausole collettive non si incorporano automaticamente nel contratto individuale come diritti quesiti; in caso di successione di contratti collettivi, la disciplina precedente può essere sostituita da quella successiva, salvo che le parti collettive abbiano espressamente previsto una clausola di salvaguardia.
- In presenza di un contratto collettivo o di una disciplina aziendale a tempo indeterminato, è ammissibile il recesso/disdetta unilaterale, purché esercitato nel rispetto di buona fede e correttezza e senza pretendere una perpetuità del vincolo obbligatorio.
- Il diritto quesito è configurabile solo quando il vantaggio sia già entrato nel patrimonio del lavoratore come corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita; altrimenti la posizione del lavoratore resta una mera aspettativa alla conservazione del trattamento più favorevole.
- La qualificazione fiscale di un'erogazione come reddito da lavoro non è निर्णisiva per stabilirne la natura civilistica o lavoristica ai fini della disciplina del rapporto.
- Il giudice d'appello può modificare d'ufficio la regolazione delle spese solo se riforma, anche parzialmente, la decisione impugnata o se il relativo capo è oggetto di uno specifico motivo di appello; l'impugnazione del merito non comporta automaticamente quella del capo sulle spese.
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