Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 936/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento: - dell'ordinanza di demolizione opere edilizie n. 037/X del 4 maggio 2015 adottata dal Dirigente del Settore Vigilanza Edilizia del Comune di Terracina;

Giustizia amministrativa201500492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive, con irrogazione di una sanzione pecuniaria di 10.000 euro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell'art. 33, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, relativa a opere edilizie realizzate sine titulo e già oggetto di istanze di condono edilizio respinte. Ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei fatti, la mancata acquisizione dei pareri presupposti, la disparità di trattamento e l'omessa considerazione delle controdeduzioni presentate. Ha inoltre sostenuto che l'ordinanza non avrebbe individuato adeguatamente le norme urbanistico-edilizie violate né un interesse pubblico attuale alla demolizione, tenuto conto del tempo trascorso, dell'affidamento maturato, della pregressa demolizione di opere ulteriori e dell'asserita esistenza di casi analoghi nei quali sarebbe stata assentita la sanatoria. Quanto alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 16, comma 4, l.r. Lazio n. 15/2008, ha dedotto la violazione del principio di irretroattività, la prevalenza dell'art. 33, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, l'erronea quantificazione dell'importo e l'applicabilità, in alternativa alla demolizione, della sanzione prevista dall'art. 34, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, per l'asserita impossibilità di demolire le opere abusive senza pregiudicare le parti conformi.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha escluso la violazione delle garanzie partecipative, rilevando che il ricorrente aveva conosciuto gli abusi e che l'ordine di demolizione costituisce esercizio di un potere vincolato, fondato sulla mera verifica della natura abusiva delle opere. L'interesse pubblico al ripristino dell'assetto urbanistico-edilizio è in re ipsa e non viene meno per il decorso del tempo; pertanto non sussiste un affidamento legittimo e incolpevole da ponderare. In ogni caso, l'eventuale omissione partecipativa sarebbe stata non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies l. n. 241/1990, poiché l'apporto del privato non avrebbe potuto incidere sull'esito vincolato del procedimento. Il Collegio ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'ordinanza, consistente nella descrizione delle opere, anche mediante rinvio ai dinieghi di condono ormai definitivi, e nell'indicazione degli artt. 33 d.P.R. n. 380/2001 e 16 l.r. n. 15/2008. La dedotta disparità di trattamento avrebbe potuto riguardare, al più, i dinieghi di condono non impugnati, non l'ordine di demolizione, che è atto dovuto e vincolato. La sanzione pecuniaria regionale è stata ritenuta applicabile: la disposizione era anteriore all'ordinanza, è norma speciale rispetto all'art. 33, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 e si collega a un illecito amministrativo permanente, non cessato per effetto del tempo. La quantificazione in 10.000 euro è stata considerata motivata per relationem mediante il rinvio ai criteri della deliberazione di Giunta n. 520 del 20 novembre 2012. Infine, la sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001 riguarda la fase esecutiva: spetta al privato dimostrare rigorosamente, in tale fase, l'impossibilità oggettiva di demolire senza pregiudicare le parti conformi. Nulla è stato disposto sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 7 l. n. 241/1990

    La partecipazione procedimentale non determina l'illegittimità dell'ordine di demolizione quando il potere esercitato è vincolato e l'apporto del privato non può incidere sull'esito.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La censura relativa al preavviso di rigetto è stata esaminata nel quadro delle garanzie partecipative, ma non ha condotto all'annullamento dell'ordinanza.

  • art. 21-octies l. n. 241/1990

    L'eventuale violazione delle garanzie partecipative non è invalidante quando, per la natura vincolata del potere, è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 32 l. n. 47/1985

    Richiamato in relazione al nulla osta rilasciato ai fini del condono e successivamente annullato in autotutela.

  • art. 33, comma 3, d.P.R. n. 380/2001

    Costituisce la base normativa dell'ordine di demolizione; il potere repressivo è vincolato all'accertamento dell'abuso.

  • art. 34, comma 3, d.P.R. n. 380/2001

    La possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria per pregiudizio alla parte conforme riguarda la fase esecutiva e richiede la rigorosa dimostrazione dell'impossibilità oggettiva di demolizione.

  • art. 16, comma 4, l.r. Lazio n. 15/2008

    Prevede una sanzione pecuniaria speciale, di natura repressiva e non ripristinatoria, applicabile all'illecito edilizio permanente; prevale sulla disciplina generale dell'art. 33, comma 3, d.P.R. n. 380/2001.

  • art. 74 l.r. n. 31/2008

    Ha modificato l'art. 16, comma 4, l.r. Lazio n. 15/2008, disposizione ritenuta applicabile perché anteriore all'adozione dell'ordinanza sanzionatoria.

  • art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile

    Il principio di irretroattività non è violato quando la norma sanzionatoria era già vigente al momento dell'adozione del provvedimento.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è un atto vincolato e doveroso, subordinato alla sola verifica dell'abusività dell'intervento; l'interesse pubblico al ripristino dell'assetto urbanistico-edilizio è in re ipsa e non richiede una motivazione ulteriore fondata sul tempo trascorso o sulla comparazione con l'affidamento del privato.
  • Il decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso non fa sorgere un affidamento legittimo e incolpevole idoneo a impedire l'ordine di demolizione, né impone all'amministrazione una specifica motivazione sull'interesse pubblico attuale alla repressione dell'abuso.
  • In relazione a un potere edilizio vincolato, l'eventuale omissione o incompletezza della partecipazione procedimentale non comporta l'annullabilità dell'ordine di demolizione quando sia evidente che l'apporto partecipativo non avrebbe potuto modificare il contenuto del provvedimento, ai sensi dell'art. 21-octies l. n. 241/1990.
  • L'ordinanza di demolizione è adeguatamente motivata mediante la descrizione delle opere abusive, anche per relationem attraverso il richiamo a precedenti dinieghi di condono divenuti definitivi, e mediante l'indicazione delle disposizioni violate.
  • La sanzione pecuniaria prevista da una disciplina regionale speciale può prevalere sulla sanzione analoga prevista dalla disciplina statale generale quando la norma regionale sia applicabile ratione temporis e disciplini specificamente l'illecito edilizio; la permanenza dell'illecito consente l'irrogazione della sanzione finché non intervengano sanatoria o demolizione.
  • La valutazione sulla sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria per impossibilità di eseguire il ripristino senza pregiudizio per le parti conformi appartiene alla fase esecutiva e deve essere richiesta e dimostrata rigorosamente dal privato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoVizi formali non invalidanti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.