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Sentenza

Sentenza n. 14145/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento del permesso di costruire del 16 aprile 2025 n. 3, rilasciato dal Comune di Palestrina.

Giustizia amministrativa202508583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: permesso di costruire del 16 aprile 2025 n. 3, relativo alla realizzazione di una struttura per l’allevamento di cani randagi e altri animali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato tempestivamente il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Palestrina in favore di un privato, deducendo plurimi vizi. Il primo motivo contestava la mancanza dei presupposti del titolo edilizio, poiché il permesso indicava il foglio catastale 47, mentre l’area concessa in uso dall’Università Agraria e interessata dall’autorizzazione regionale al mutamento di destinazione d’uso risultava individuata al foglio 46, particella 34. Sono state dedotte la violazione degli artt. 10, 11, 12 e 20 d.P.R. 380/2001, dell’art. 57 l.r. Lazio n. 38/1999, dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, dell’art. 12 l. n. 1766/1927, dell’art. 41 r.d. n. 332/1928 e di disposizioni della l.r. Lazio n. 1/1986, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione e travisamento dei fatti. In particolare, si sosteneva che il beneficiario non disponesse dell’area indicata nel permesso, con conseguente carenza del requisito di disponibilità richiesto dall’art. 11, comma 1, d.P.R. 380/2001. Nel corso del giudizio, il Comune ha adottato un provvedimento di annullamento in autotutela del permesso ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, riconoscendo l’errore materiale relativo all’individuazione del foglio catastale e alla diversa ubicazione degli interventi. È inoltre emerso che il giudice civile aveva ordinato al beneficiario il rilascio del terreno individuato al foglio 46, particella 34.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l’annullamento in autotutela del permesso di costruire aveva integralmente soddisfatto le ragioni del ricorrente. Il provvedimento comunale di annullamento era intervenuto prima dell’ordinanza del giudice civile relativa al rilascio del terreno; pertanto, il Collegio ha ritenuto assorbito il distinto profilo, rilevato d’ufficio, della possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate nei confronti di tutte le parti in considerazione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando l’amministrazione adotta, nel corso del giudizio, un provvedimento integralmente satisfattivo delle pretese del ricorrente.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    viziato da evidente errore materiale

    Il Comune ha esercitato l’autotutela annullando il permesso di costruire per l’errore materiale relativo all’indicazione del foglio catastale e alla diversa ubicazione degli interventi.

  • artt. 10, 11, 12 e 20 d.P.R. 380/2001

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disposizioni richiamate dal ricorrente in relazione ai presupposti e al procedimento per il rilascio del permesso di costruire, compreso il requisito della disponibilità dell’area.

  • art. 146 d.lgs. n. 42/2004

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disposizione richiamata in relazione al vincolo paesaggistico gravante sull’area interessata dall’intervento.

  • art. 12 l. n. 1766/1927

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disposizione richiamata con riferimento al regime del dominio collettivo e al mutamento di destinazione d’uso dell’area.

  • art. 41 r.d. n. 332/1928

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disposizione richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina applicabile all’area appartenente al dominio collettivo.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di impugnazione, l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato adottando un provvedimento integralmente satisfattivo delle ragioni del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato può rendere assorbita la questione della sopravvenuta carenza di interesse, quando la soddisfazione della pretesa del ricorrente derivi già dall’eliminazione dell’atto contestato.
  • La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della peculiarità della vicenda, anche quando l’atto impugnato sia stato annullato dall’amministrazione nel corso del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseEccesso di potereDifetto di istruttoria

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